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COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - GESTIONE
SEPARATA EX LEGE N. 335/1995 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 2003
Gestione separata INPS: aliquote contributive per l'anno 2003
L'art. 44, 6° comma, della legge 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria
2003) ha introdotto, per i soggetti iscritti alla gestione separata
INPS che percepiscono redditi da pensione, una nuova aliquota di
contribuzione pari al 12,50%. Tale nuova aliquota si applica a tutti
i pensionati percettori di pensione diretta (vecchiaia, anzianità,
ecc.), mentre rimane l'aliquota del 10% per i pensionati percettori
di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità).
Ora l'INPS, con circolare n. 21 del 30 gennaio 2003, conferma l'introduzione
di questa nuova aliquota e comunica che non vi sono nuovi codici
di versamento per il modello F24. Pertanto la situazione contributiva
risulta essere la seguente:
ALIQUOTA SOGGETTI INTERESSATI CODICE F24
10% Soggetti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria;Ø
Soggetti titolari di pensione ai superstiti (indiretta, di reversibilità)
C10
12,50% Soggetti titolari di pensione diretta (anzianità,
vecchiaia, ecc.) C10
14,00% Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria
CXX
Nulla è innovato rispetto alla suddivisione della contribuzione
tra committente e collaboratore (2/3 e 1/3).
Con la medesima circolare l'Istituto comunica che il massimale
contributivo per l'anno 2003 è pari a € 80.391,00.
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