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AGENTI E RAPPRESENTANTI: VERSAMENTO DEL F.I.R.R.
Entro il 31 marzo 2003 versamento all'Enasarco del F.I.R.R. relativo
all'anno 2002
Entro il 31 marzo di ciascun anno le case mandanti devono effettuare
il versamento all'ENASARCO dell'importo spettante agli agenti a
titolo di indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.),
calcolato sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare
(1° gennaio-31 dicembre). Ai fini della determinazione del F.I.R.R.
sono computabili anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente
a titolo di rimborso o concorso spese, premi e incentivazioni. Sono
escluse dalla base di calcolo l'indennità sostitutiva del
preavviso e quella suppletiva di clientela.
L'importo del F.I.R.R. da accantonare è calcolato sulla
base degli scaglioni (senza limiti di minimale o massimale) e delle
aliquote stabilite dall'art. 10, punto 1), dell'Accordo Economico
Collettivo 20.3.2002, qui di seguito riprodotte:
Agenti e rappresentanti monomandatari
- 4% sulle provvigioni fino a € 12.400,00 annui
- 2% sulle provvigioni tra € 12.400,01 e € 18.600,00 annui
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre € 18.600,00 annui
Agenti e rappresentanti plurimandatari
- 4% sulle provvigioni fino a € 6.200,00 annui
- 2% sulle provvigioni tra € 6.200,01 e € 9.300,00 annui
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre € 9.300,00 annui
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso
dell'anno solare gli scaglioni di cui sopra sono ridotti in proporzione
ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso.
Il versamento va effettuato sul conto corrente postale:
a) n. 22178008 (ditte che si avvalgono dell'opera di un solo agente);
b) n. 28871002 (ditte che si avvalgono dell'opera di più
agenti);
intestato a "ENASARCO - VERSAMENTI FIRR - VIA A. USODIMARE
31 - 00154 ROMA".
Il versamento deve essere accompagnato da una specifica distinta
dalla quale si evincono i dati identificativi della casa mandante,
i nominativi degli agenti e rappresentanti ai quali si riferisce
il versamento con indicazione del relativo importo spettante, il
periodo cui le somme si riferiscono.
Poiché il versamento del F.I.R.R. è annuale (31 marzo
di ciascun anno), ricordiamo che al momento della risoluzione del
rapporto di agenzia il F.I.R.R. maturato nell'ultimo periodo, non
ancora versato all'Enasarco, deve essere corrisposto direttamente
all'agente o rappresentante interessato. Su tale aspetto l'Enasarco
ha più volte richiamato l'attenzione delle case mandanti.
In tale ipotesi il versamento diretto del F.I.R.R. all'agente può
interessare al massimo 15 mesi (un anno solare intero ed i primi
tre mesi dell'anno successivo).
Relativamente alla problematica degli affari andati a buon fine
dopo la cessazione del rapporto di agenzia e la loro computabilità
o meno al fine dell'accantonamento presso il F.I.R.R. è parere
comune (anche se la dottrina non ha mai affrontato il problema)
che questi non rientrino nella base imponibile ai fini dell'accantonamento
in quanto maturati e liquidati oltre il corso del rapporto di agenzia.
Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 16 dell'A.E.C. 20.3.2002, entro
il 30 aprile di ciascun anno la casa mandante invia all'agente un
riepilogo delle somme versate al Fondo di Previdenza dell'ENASARCO
e di quelle accantonate a titolo di F.I.R.R., di competenza dell'anno
precedente.
Analoga comunicazione viene inviata dall'ENASARCO, nel trimestre
successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario dell'Ente medesimo,
alla casa mandante ed all'agente. Trascorsi tre mesi dall'invio
del riepilogo, ove non pervengano reclami, lo stesso si intende
approvato dagli interessati.
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