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MATERNITA': CONGUAGLIO DELLE INDENNITA' CORRISPOSTE AI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 78, D.Lgs. N. 151/2001 (T.U. SULLA MATERNITA').

L'INPS, con la circolare n. 181 del 16 dicembre 2002, ha fornito le istruzioni che i datori di lavoro dovranno seguire per il conguaglio degli importi anticipati per conto dell'Istituto a titolo di indennità di maternità obbligatoria in conseguenza di eventi che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2003 ovvero di eventi anteriori a tale data, in relazione ai quali è ancora in corso la corresponsione della relativa indennità.

Dal 1° gennaio 2003, per effetto dell'applicazione dell'articolo in oggetto, le aziende dovranno esporre sul mod. DM 10/2 quanto erogato a titolo di anticipazione di indennità di maternità suddiviso in due codici a seconda che l'importo erogato sia superiore o meno ai seguenti valori annuali:


ANNO IMPORTO
LIRE EURO

2000 3.000.000 1.548,58
2001 3.078.000 1.589,65
2002 1.632,58

Il suddetto articolo, infatti, prevede che gli oneri per le prestazioni di maternità dovute per i parti, le adozioni o gli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 e per i quali è prevista dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, siano posti a carico del bilancio dello Stato entro i complessivi importi massimi, rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Tale prestazione è, ovviamente, distinta dall'assegno di maternità erogato direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 75 del T.U., per le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi.

1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.

- dovranno essere esposte le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato in forza della previsione di cui al già citato articolo 78, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, facendone precedere l'importo dalla dicitura "ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001" e dal codice di nuova istituzione "M053";

- si continueranno ad indicare le somme eccedenti il sopra menzionato tetto, secondo le consuete modalità (rigo 53 del quadro "D").

Si evidenzia che, nella determinazione del tetto, si dovrà tener conto anche delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente in relazione allo stesso evento.

Invece, per l'eventuale restituzione di somme a titolo di maternità, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- per le indennità pari o inferiori al limite di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "rec.ind. mat. ex art. 78 D.lgs 151/2001" e dal codice di nuova istituzione "E780";

- per le indennità superiori al predetto limite, indicheranno l'importo fino a concorrenza della quota eccedente il tetto di cui al più volte richiamato art.78, utilizzando il previsto codice "E776" secondo le consuete modalità e riporteranno l'eventuale rimanente somma con il codice "E780".

Esempi per l'esposizione nel modello DM 10/2:1) Ipotizziamo che il datore di lavoro debba anticipare l'indennità di maternità obbligatoria per un importo di 1.730,40 Euro: a) Quadro D "ind. Mat. Ex art. 78 D.Lgs. 151/2001" Cod. M053 = 1.632 Euro (importo posto a carico dello Stato art. 78, D.Lgs 151/2001);b) Quadro D Rigo 53 = 98 Euro (importo a carico dell'INPS).2) Ipotizziamo poi che il mese successivo il datore di lavoro si accorga che, a fronte di un conguaglio di maternità obbligatoria per un importo di 1.730,40 Euro, doveva effettivamente erogare 1.600,40 Euro:a) Quadro B/C "rec.ind. mat. Ex art. 78 D. lgs. 151/2001" Cod. E780 = 32 Euro;b) Quadro B/C "rec.ind. mat. Ex art. 78 D. lgs. 151/2001" Cod. E776 = 98 Euro.

Operazioni di conguaglio:

Le aziende che nella denuncia contributiva relativa al mese di "gennaio 2003" non fossero nelle condizioni di operare secondo le disposizioni sopra illustrate, potranno provvedere alle relative sistemazioni ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Dette regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (16 marzo).

A tal fine i datori di lavoro:

- per la restituzione degli importi rientranti nei limiti del tetto, di cui all'articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, i datori di lavoro interessati utilizzeranno il codice dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 "E776" secondo le consuete modalità;

- per il conguaglio dei medesimi importi utilizzeranno il sopraccitato codice "M053".

2. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770.

Nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS).






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