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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: SOSPENSIONE DELLA NUOVA
PROCEDURA
Con Circolare nr. 62/2002 il Ministero del Lavoro ha sospeso la
procedura delineata con la precedente circolare nr. 59/2002 . Quest'ultima
Circolare - anche in mancanza del regolamento di attuazione della
nuova legge 189/2002 - aveva dettato le indicazioni da seguire nella
presentazione ed accettazione delle richieste di nulla osta.
Tanto premesso - e fino a quando non siano diramate nuove istruzioni
- rivivono temporaneamente le vecchie disposizioni (Circolare nr.
55 del 28 luglio 2000).
Resta fermo, ovviamente, che le domande presentate tra il 15.11
e il 31.12.2002 devono considerarsi validamente ricevute dalla competente
Direzione Provinciale del Lavoro.
E, pertanto, il datore di lavoro che sia autorizzato all'assunzione
del cittadino straniero dovrà:
- richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio all'ingresso,
presentando copia integrale del passaporto dello straniero;
- inviare allo straniero l'autorizzazione al lavoro con nulla osta
della Questura.
Il lavoratore straniero, per parte sua, dovrà recarsi presso
l'Ambasciata italiana e domandare il rilascio del visto d'ingresso.
Una volta in Italia dovrà poi richiedere il permesso di soggiorno
alla Questura, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso stesso.
Nel riportare - qui di seguito - stralcio del testo della Circolare
62/2002, si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità
e/o chiarimento.
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(
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"A rettifica della Circolare n. 59/2002 di cui all'oggetto
si dispone che la procedura indicata nei §§ da 1 a 6,
comprensiva degli allegati nn. 4, 5, 6, 7 e 8, è da ritenersi
sospesa, nelle more dell'emanazione del Regolamento di attuazione
della Legge n. 189/2002.
Rimangono, pertanto, in vigore le disposizioni e la modulistica
al riguardo, impartite con circolare n. 55 del 28 luglio 2000."
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