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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: SOSPENSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA

Con Circolare nr. 62/2002 il Ministero del Lavoro ha sospeso la procedura delineata con la precedente circolare nr. 59/2002 . Quest'ultima Circolare - anche in mancanza del regolamento di attuazione della nuova legge 189/2002 - aveva dettato le indicazioni da seguire nella presentazione ed accettazione delle richieste di nulla osta.

Tanto premesso - e fino a quando non siano diramate nuove istruzioni - rivivono temporaneamente le vecchie disposizioni (Circolare nr. 55 del 28 luglio 2000).
Resta fermo, ovviamente, che le domande presentate tra il 15.11 e il 31.12.2002 devono considerarsi validamente ricevute dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

E, pertanto, il datore di lavoro che sia autorizzato all'assunzione del cittadino straniero dovrà:
- richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio all'ingresso, presentando copia integrale del passaporto dello straniero;
- inviare allo straniero l'autorizzazione al lavoro con nulla osta della Questura.

Il lavoratore straniero, per parte sua, dovrà recarsi presso l'Ambasciata italiana e domandare il rilascio del visto d'ingresso. Una volta in Italia dovrà poi richiedere il permesso di soggiorno alla Questura, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso stesso.

Nel riportare - qui di seguito - stralcio del testo della Circolare 62/2002, si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento.

* * *
(…..)
"A rettifica della Circolare n. 59/2002 di cui all'oggetto si dispone che la procedura indicata nei §§ da 1 a 6, comprensiva degli allegati nn. 4, 5, 6, 7 e 8, è da ritenersi sospesa, nelle more dell'emanazione del Regolamento di attuazione della Legge n. 189/2002.
Rimangono, pertanto, in vigore le disposizioni e la modulistica al riguardo, impartite con circolare n. 55 del 28 luglio 2000."
(…..)





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