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IMPORTI MASSIMI MENSILI DEI TRATTAMENTI CIG E MOBILITA' - VARIAZIONI PER L'ANNO 2003


Cassa integrazione guadagni e mobilità: importi massimi applicabili per l'anno 2003


Ai sensi della normativa vigente in materia , gli importi massimi mensili di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei limiti previsti, sono incrementati dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Detti importi massimi devono essere incrementati, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore di imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali .

L'INPS con circolare n. 19 del 29 gennaio 2003 comunica che, tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l'anno 2002, i massimali per l'anno 2003, rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della L. n. 41/86 (attualmente pari al 5,54%), risultano essere i seguenti:

1. € 791,21 € 747,38 (al netto del contributo apprendisti)
2. € 950,95 € 898,27 (al netto del contributo apprendisti)

Settore edile e lapideo per gli eventi meteorologici

1. € 949,45 € 896,85 (al netto del contributo apprendisti)
2. € 1.141,14 € 1.077,92 (al netto del contributo apprendisti)


A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo della retribuzione lorda mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei limiti di cui ai punti 2) è fissato in € 1.711,71.

Rammentiamo infine che i massimali di CIG ed il limite di retribuzione annuo di riferimento per l'applicazione dei suddetti importi valgono anche ai fini del calcolo dell'indennità di mobilità.






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