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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ALIQUOTE RIDOTTE: PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
Le aziende che hanno diritto all'applicazione delle aliquote ridotte
dei contributi dovuti alla Cassa Integrazione Guadagni, ai sensi
della legge 20.5.1975 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni,
devono presentare, come prassi entro il 28 febbraio di ciascun anno,
la dichiarazione attestante il numero medio dei dipendenti in forza
nel corso dell'anno precedente.
Nel numero dei dipendenti devono essere inclusi tutti i lavoratori
in forza che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione,
ivi compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo
per la Cassa Integrazione Guadagni: sono quindi da computare anche
i lavoratori con qualifica di dirigente, nonché i lavoratori
a domicilio. Il lavoratore assente (esempio: per servizio militare,
gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti
solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro
lavoratore (ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto).
Sono da escludere i lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro e gli apprendisti nonché i lavoratori disoccupati
o sospesi assunti con contratto di reinserimento in base all'art.
20, comma 4, L. 223/91 e i lavoratori assunti in base ai commi 1
e 7, art. 7, D.Lgs. n. 81/2000, già impegnati in lavori socialmente
utili.
In mancanza di tale dichiarazione l'INPS riterrà dovuto
il contributo secondo l'aliquota maggiore.
Forniamo di seguito un fac-simile della comunicazione da presentare
alla sede INPS di competenza.
Spettabile I.N.P.S.
Sede di
Matricola azienda:
..
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della ditta
.
con sede in
. Via
,
d i c h i a r a
sotto la propria responsabilità che nell'anno 2002 il numero
medio dei dipendenti in forza è stato di n.
unità.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 della
legge 20.5.1975 n. 164 ai fini della determinazione delle aliquote
dei contributi dovuti alla Cassa Integrazione Guadagni dell'industria.
Timbro e Firma
Data,
..
Ricordiamo che le aliquote contributive ridotte per le aziende
con un numero di dipendenti sino a 50, sono le seguenti:
- 1,90% anziché 2,20 % quale contributo ordinario per cassa
integrazione;
- 4% anziché 8% quale contributo addizionale sulle integrazioni
salariali ordinarie corrisposte.
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