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LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO - PRIME INDICAZIONI
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.01.2003, n. 11,
il Decreto Legislativo 19.12.2002 n. 297, che entrerà in
vigore il 30 gennaio 2003: si tratta dell'annunciata riforma del
Collocamento, che ne modificherà le funzioni ed introdurrà
nuove procedure per le assunzioni e per la gestione dei lavoratori
disoccupati.
Inoltre, in base al D. Lgs. 297/2002, potranno essere costituite
strutture private che si affiancheranno agli attuali Centri per
l'Impiego nello svolgimento degli adempimenti e delle iniziative
a sostegno ed al servizio del mondo del lavoro.
Questo aspetto è particolarmente innovativo perché
segna la fine dell'esclusiva pubblica in materia di intermediazione
tra domanda ed offerta di lavoro esercitata per il tramite degli
Uffici di Collocamento.
Dalla sua nascita (1949), voluta per tutelare la parte debole del
rapporto di lavoro, l'importanza del Collocamento fu col tempo ridimensionata
ed infine incontrò la censura dalla Corte di Giustizia Europea
perché espressione di monopolio (pubblico) sul mercato del
lavoro.
La riforma del Collocamento, contenuta nel D. Lgs. 297/2002 in
commento, si inserisce nel processo di rinnovamento iniziato con
la legge "Bassanini 1" (L. 59/1997) che pose le basi per
trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni ed i compiti
sino a quel momento riservati allo Stato.
La costruzione di un nuovo sistema di incontro tra domanda e offerta
di lavoro è proseguito, successivamente alla legge Bassanini,
per mezzo di altre norme: il "pacchetto Treu" (L. 196/1997)
ha introdotto le Agenzie per il lavoro interinale, il D. Lgs. 469/1997
ha stabilito, a livello nazionale, le linee guida alle quali le
Regioni si devono attenere nell'organizzare i servizi decentrati
per l'impiego.
Successivi provvedimenti regionali (per l'Emilia Romagna la L.R.
27.07.1998, n. 25) hanno definito compiti e modalità di funzionamento
dei Centri per l'Impiego, che hanno sostituito gli Uffici di Collocamento.
All'interno di questo quadro generale, il Decreto in esame interviene
modificando un precedente tentativo di riforma del Collocamento
(il D. Lgs. 181/2000) che non fu applicato in quanto bloccato dalle
censure formulate dalla Corte dei Conti.
Con le righe che seguono si tratteggia la nuova normativa, in attesa
di più puntuali istruzioni di competenza del Ministero del
Lavoro.
A) IL NUOVO COLLOCAMENTO
Il D. Lgs. 297/2002 abolisce le liste di collocamento ordinarie
e speciali e sopprime l'obbligo di iscrizione per i lavoratori che
vogliono essere assunti come dipendenti (l'iscrizione nelle liste
- si ricorda - era certificata dal mod. C1, ex tesserino rosa).
Restano al momento in vigore le liste per:
- disabili
- lavoratori posti in mobilità
- gente di mare
- lavoratori dello spettacolo.
Per gli appartenenti a queste liste sono mantenute specifiche procedure,
legate alla particolarità della loro situazione e del rapporto
di lavoro.
Le liste di collocamento soppresse sono sostituite da un elenco
anagrafico nel quale il lavoratore italiano e comunitario permane
per tutta la vita, mentre i lavoratori extracomunitari vi restano
iscritti solo per la durata del permesso di soggiorno.
L'elenco, assieme alla scheda anagrafica ed alla scheda professionale
(entrambe individuali) costituisce un archivio unificato nazionale
(S.I.L.: Sistema Informativo Lavoro) destinato a informatizzare
ed agevolare l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro.
L'aggiornamento dell'archivio SIL avverrà sia in base ad
interviste individuali che in base alle comunicazioni obbligatorie
effettuate dalle Aziende al Centro per l'Impiego o ad altri Servizi
competenti .
Si affianca a queste innovazioni l'abolizione del libretto di lavoro
e dei relativi obblighi di consegna al datore di lavoro, di custodia
ed aggiornamento.
B) NUOVE DEFINIZIONI.
Il D. Lgs. 297/2002 specifica - in alcuni casi riforma - alcuni
concetti fondamentali per l'applicazione della normativa lavoristica:
Adolescenti
Sono i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni,
che non siano più soggetti all'obbligo scolastico
Giovani
Sono i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a
venticinque anni compiuti, o se in possesso di un diploma universitario
di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero fino alla diversa superiore
età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione
Europea;
Disoccupati
Sono i soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili
allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i Servizi competenti (Centri
Impiego);
Disoccupati di lunga durata
Sono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività
di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più
di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
Inoccupati di lunga durata
Sono coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività
lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di
dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
Donne in reinserimento lavorativo
Sono coloro che, già precedentemente occupate, intendano
rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
Servizi competenti
Sono i Centri per l'Impiego e gli altri organismi autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità
alle norme regionali.
C) MODALITÀ DI ASSUNZIONE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il D. Lgs. 297/2002 estende il principio dell'assunzione diretta,
già in vigore dal 1994, a tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia di rapporto di lavoro. Restano ferme le procedure speciali
previste per l'assunzione di:
- lavoratori extracomunitari residenti all'estero (L. 286/1998);
- lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero (D.L.
317/1987);
- disabili (L. 68/1999).
Il Decreto innova gli obblighi relativi alle comunicazioni attinenti
l'instaurazione, la variazione e la conclusione dei rapporti di
lavoro.
E' necessario precisare che le nuove modalità di comunicazione
illustrate di seguito si applicheranno a partire da una data che
sarà stabilita da apposito Decreto Ministeriale di prossima
emanazione.
Rispetto alla normativa precedente aumentano i casi in cui è
obbligatoria la comunicazione al Servizio competente (attualmente
Centro per l'Impiego), dovendo ora segnalare inizio, variazioni
e cessazione relativi anche a rapporti privi della natura di lavoro
subordinato (v. oltre).
D'altro canto è previsto che la nuova modalità di
comunicazione al Servizio competente, quando operativa, assolverà
anche all'obbligo di notifica/comunicazione eventualmente dovuta
a:
- Direzione Regionale del Lavoro
- Direzione Provinciale del Lavoro
- INPS
- INAIL
- Altre forme previdenziali sostitutive od esclusive
Con decreto ministeriale saranno emessi regolamenti e modulistica
messi a punto per consentire l'unicità della comunicazione.
Comunicazioni relative all'inizio del rapporto.
E' fatto obbligo di comunicazione contestuale all'inizio del rapporto
di lavoro in caso di instaurazione di rapporto di:
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo coordinato e continuativo
- lavoro in qualità di socio di cooperativa
- tirocinio di formazione ed orientamento ed ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad esso assimilata
La comunicazione contiene:
- dati anagrafici del lavoratore
- data di assunzione
- data di cessazione, se il rapporto non è a tempo indeterminato
- tipologia contrattuale
- qualifica professionale
- trattamento economico e normativo
La comunicazione, da inviarsi al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro, deve essere contestuale:
salvo diverse precisazioni ministeriali, non è possibile
avere in forza lavoratori per i quali non sia dimostrabile di avere
già inviato la comunicazione.
Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in un giorno
festivo, in ore serali o notturne, o in caso di emergenza, la comunicazione
deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
Comunicazioni relative a variazioni del rapporto.
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, è fatto obbligo
di comunicazione entro cinque giorni al Servizio competente nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro in caso
di:
- proroga del termine inizialmente fissato
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato
- trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
professionale a rapporto di lavoro subordinato
Si rammenta che non è modificata la trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale che ha una propria specifica procedura .
Comunicazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare la cessazione dei rapporti
di lavoro entro i cinque giorni successivi quando si tratta di:
- rapporti a tempo indeterminato
-cessazione avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione
D) LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Il D. Lgs. 297/2002 dedica una particolare attenzione al conseguimento
ed al mantenimento/perdita dello "stato di disoccupazione",
dettando nuove regole.
La condizione di disoccupazione viene accertata mediante presentazione
del disoccupato presso il Servizio competente (come già detto,
al momento è il Centro per l'Impiego) del proprio domicilio.
L'interessato deve effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che attesta sia l'eventuale attività lavorativa svolta
in precedenza sia l'immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa.
In via transitoria, in occasione della prima applicazione di queste
nuove norme, la presentazione al Servizio competente deve avvenire
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (30 gennaio
2002) del Decreto in parola.
La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali:
i periodi fino a 15 giorni, all'interno di un unico mese, non si
computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come
mese intero.
Le Regioni dovranno emanare norme che stabiliscono come accertare
lo stato di disoccupazione e verificarne la permanenza, ma in ogni
caso saranno rilevanti le comunicazioni aziendali pervenute al Centro
Impiego e le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza.
Per mantenere lo stato di disoccupazione il lavoratore dovrà
partecipare alle azioni per l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e di contrasto alla disoccupazione di lunga durata, stabilite
dalla Regione ed attuate dai Servizi competenti. Tali azioni devono
come minimo essere:
a) Un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
b) Una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo
o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura
che favorisca l'integrazione professionale. Tale proposta dovrà
essere formulata:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in
cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio
dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione
di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
La perdita della condizione di disoccupato avviene a seguito di:
a) svolgimento di attività lavorativa dalla quale si ricavi
un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso
da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica agli addetti
a lavori socialmente utili;
b) assenza ingiustificata alle convocazioni effettuate dal Servizio
competente nell'ambito delle attività volte a prevenire la
disoccupazione di lunga durata;
c) rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di
lavoro che ha sede lavorativa entro una zona la cui estensione è
stabilita dalla Regione in base alla distanza dal domicilio ed ai
tempi di trasporto con mezzi pubblici. La proposta di lavoro deve
essere:
- a tempo pieno ed indeterminato,
oppure
- a tempo determinato superiore a otto mesi (quattro mesi per i
giovani),
oppure
- di lavoro temporaneo (interinale) con durata della missione superiore
a otto mesi (quattro per i giovani), con sede di lavoro collocata
nella zona definita dalla Regione;
Si ha sospensione dello stato di disoccupazione nel caso in cui
il disoccupato accetti un'offerta di lavoro a tempo determinato
o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani.
E) ALTRE DISPOSIZIONI
Consegna di dichiarazione all'atto dell'assunzione
Il D. Lgs. 297/2002 ribadisce che il datore di lavoro, all'atto
dell'assunzione, è tenuto a consegnare al lavoratore una
dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione a
libro matricola. Inoltre dovrà essere consegnata al lavoratore
una comunicazione contenente tutte le informazioni relative al rapporto
di lavoro .
Abrogazione della riserva del 12% a favore di categorie deboli
E' abrogata la riserva introdotta dalla L. 223/1991 a favore delle
categorie deboli di lavoratori .
E' data facoltà alle Regioni di riservare una quota di assunzioni
a nuove categorie di lavoratori da determinarsi in base al rischio
di esclusione sociale.
Riduzioni di personale - Precedenza nella riassunzione
Si riduce da un anno a sei mesi il diritto di precedenza riconosciuto
ai lavoratori licenziati per riduzione del personale in caso di
nuove assunzioni effettuate dall'ex datore di lavoro.
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