|
PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA - RICOVERO OSPEDALIERO:
LIMITI DI REDDITO PER IL 2003 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CARICO
FAMILIARE
Limiti di reddito anno 2003 per l'accertamento del carico familiare
Rammentiamo che la legge 13 maggio 1988 n. 153 ha previsto la cessazione
della corresponsione degli assegni familiari e la loro sostituzione
con l'assegno per il nucleo familiare.
La cessazione dell'istituto degli "assegni familiari"
per effetto della norma di cui alla sopra citata legge non comporta
la cessazione di altri benefici dipendenti dalla vivenza a carico
e/o ad essa connessi.
Pertanto, nell'ambito delle prestazioni economiche di malattia
NULLA E' INNOVATO e rimane ancora valida la norma che prevede per
i lavoratori ricoverati in luogo di cura, e per tutto il periodo
di degenza, l'erogazione dell'indennità economica di malattia
nella misura normale spettante - e non quindi nella misura ridotta
ai 2/5 di essa - ove si tratti di soggetti aventi familiari a carico.
A tale scopo i lavoratori interessati devono produrre una dichiarazione
di responsabilità dalla quale risulti il possesso dei requisiti
in questione. In mancanza di tale dichiarazione la prestazione economica
afferente il periodo di ricovero viene erogata nella misura ridotta
(2/5).
La dichiarazione sopra citata deve essere redatta dall'interessato
su apposito modello e consegnata al datore di lavoro. La dichiarazione
di norma ha validità annuale pertanto occorre rinnovarla
ogni inizio anno.
I limiti di reddito MENSILI da considerare ai fini dell'accertamento
del carico familiare per il riconoscimento dell'indennità
di malattia in misura intera validi per l'anno 2003 sono i seguenti:
Per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato
€ 566,32
Per due genitori € 991,06
|