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PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA - RICOVERO OSPEDALIERO: LIMITI DI REDDITO PER IL 2003 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CARICO FAMILIARE

Limiti di reddito anno 2003 per l'accertamento del carico familiare

Rammentiamo che la legge 13 maggio 1988 n. 153 ha previsto la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e la loro sostituzione con l'assegno per il nucleo familiare.

La cessazione dell'istituto degli "assegni familiari" per effetto della norma di cui alla sopra citata legge non comporta la cessazione di altri benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Pertanto, nell'ambito delle prestazioni economiche di malattia NULLA E' INNOVATO e rimane ancora valida la norma che prevede per i lavoratori ricoverati in luogo di cura, e per tutto il periodo di degenza, l'erogazione dell'indennità economica di malattia nella misura normale spettante - e non quindi nella misura ridotta ai 2/5 di essa - ove si tratti di soggetti aventi familiari a carico.

A tale scopo i lavoratori interessati devono produrre una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il possesso dei requisiti in questione. In mancanza di tale dichiarazione la prestazione economica afferente il periodo di ricovero viene erogata nella misura ridotta (2/5).
La dichiarazione sopra citata deve essere redatta dall'interessato su apposito modello e consegnata al datore di lavoro. La dichiarazione di norma ha validità annuale pertanto occorre rinnovarla ogni inizio anno.

I limiti di reddito MENSILI da considerare ai fini dell'accertamento del carico familiare per il riconoscimento dell'indennità di malattia in misura intera validi per l'anno 2003 sono i seguenti:


Per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato € 566,32
Per due genitori € 991,06





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