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MODELLO DM 10/2 - CODICI - NOVITA' DAL 1° GENNAIO
2003
Innovazioni dal 1° gennaio 2003 nella compilazione del modello
DM 10/2 - Pubblicazione del nuovo "Manuale di istruzioni"
Con circolare n. 1 del 7 gennaio 2003 l'INPS illustra le principali
innovazioni alle quali le aziende dovranno attenersi per la compilazione
del modello DM 10/2 a decorrere dal periodo di paga "gennaio
2003".
Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse per le aziende
associate la circolare sopra richiamata prevede:
A) CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE
DI MALATTIA E MATERNITA' - SOPPRESSIONE DEI CODICI
A decorrere dal periodo di paga in corso da gennaio 2003 per:
¨ la generalità dei datori di lavoro;
¨ i datori di lavoro che occupano lavoratori in paesi extracomunitari
non convenzionati;
la contribuzione per il finanziamento delle indennità economiche
di malattia e maternità deve essere sempre inclusa nel totale
dell'aliquota. Pertanto non dovranno essere più utilizzati
i codici P300 e P400.
B) DATORI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE: ESPOSIZIONE PERIODI DI
FERIE
Nel settore dell'edilizia il pagamento delle ferie annuali viene
assolto dalle Casse Edili. In occasione della fruizione delle ferie
il datore di lavoro edile deve esporre i dati dei lavoratori riportando
il numero delle giornate retribuite (ferie, giornate lavorative
o comunque retribuite) e la retribuzione effettivamente erogata
nel mese. Tale retribuzione, normalmente, non è sufficiente
a garantire il rispetto del minimale giornaliero per tutte le giornate
retribuite.
Al fine di evitare l'emissione di note di rettifica per il mancato
rispetto del minimale giornaliero, i datori di lavoro edili - in
occasione della fruizione delle ferie da parte dei lavoratori -
devono utilizzare come quarto carattere la lettera "M"
(esempio: 100M per la qualifica "operai").
C) DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI RICHIAMATI ALLE
ARMI
L'indennità di richiamo alle armi spetta ai lavoratori appartenenti
alle qualifiche di operaio e impiegato dipendenti da aziende private.
L'indennità non spetta agli apprendisti, mentre spetta per
i lavoratori per i quali l'azienda beneficia di particolari agevolazioni
contributive.
Pertanto, nel caso del richiamo alle armi è ininfluente la
particolare tipologia di assunzione, rilevando esclusivamente la
qualifica del lavoratore (operaio o impiegato). Di conseguenza,
i dati relativi ai lavoratori richiamati, in qualsiasi "status
contributivo" si trovino al momento del richiamo (assunzione
agevolata, a tempo parziale, apprendisti qualificati ex lege 56/87,
ecc.), devono essere esposti esclusivamente con il codice "137"
(operai) o "237" (impiegati).
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