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MODELLO DM 10/2 - CODICI - NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2003


Innovazioni dal 1° gennaio 2003 nella compilazione del modello DM 10/2 - Pubblicazione del nuovo "Manuale di istruzioni"


Con circolare n. 1 del 7 gennaio 2003 l'INPS illustra le principali innovazioni alle quali le aziende dovranno attenersi per la compilazione del modello DM 10/2 a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2003".

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse per le aziende associate la circolare sopra richiamata prevede:

A) CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' - SOPPRESSIONE DEI CODICI
A decorrere dal periodo di paga in corso da gennaio 2003 per:
¨ la generalità dei datori di lavoro;
¨ i datori di lavoro che occupano lavoratori in paesi extracomunitari non convenzionati;
la contribuzione per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità deve essere sempre inclusa nel totale dell'aliquota. Pertanto non dovranno essere più utilizzati i codici P300 e P400.

B) DATORI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE: ESPOSIZIONE PERIODI DI FERIE
Nel settore dell'edilizia il pagamento delle ferie annuali viene assolto dalle Casse Edili. In occasione della fruizione delle ferie il datore di lavoro edile deve esporre i dati dei lavoratori riportando il numero delle giornate retribuite (ferie, giornate lavorative o comunque retribuite) e la retribuzione effettivamente erogata nel mese. Tale retribuzione, normalmente, non è sufficiente a garantire il rispetto del minimale giornaliero per tutte le giornate retribuite.
Al fine di evitare l'emissione di note di rettifica per il mancato rispetto del minimale giornaliero, i datori di lavoro edili - in occasione della fruizione delle ferie da parte dei lavoratori - devono utilizzare come quarto carattere la lettera "M" (esempio: 100M per la qualifica "operai").

C) DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI
L'indennità di richiamo alle armi spetta ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di operaio e impiegato dipendenti da aziende private.
L'indennità non spetta agli apprendisti, mentre spetta per i lavoratori per i quali l'azienda beneficia di particolari agevolazioni contributive.
Pertanto, nel caso del richiamo alle armi è ininfluente la particolare tipologia di assunzione, rilevando esclusivamente la qualifica del lavoratore (operaio o impiegato). Di conseguenza, i dati relativi ai lavoratori richiamati, in qualsiasi "status contributivo" si trovino al momento del richiamo (assunzione agevolata, a tempo parziale, apprendisti qualificati ex lege 56/87, ecc.), devono essere esposti esclusivamente con il codice "137" (operai) o "237" (impiegati).






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