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"LEGGE FINANZIARIA 2003": NOVITA' IN
MATERIA PREVIDENZIALE DA 1.1.2003
Sommario:
¨ Sospensione dei termini prescrizionali per periodi che non
risultano nell'estratto conto contributivo
¨ Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità
e contratti di solidarietà
¨ Confluenza dell'INPDAI nell'INPS - Istruzioni congiunte INPDAI/INPS
¨ Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro
¨ Gestione separata L. 335/95: aumento aliquota contributiva
per i collaboratori pensionati
* * * * * *
Nel Supplemento Ordinario n. 305 alla G.U. del 31.12.2002 è
stato pubblicato il testo della legge 27.12.2002 n. 289 ("Legge
Finanziaria 2003").
Illustriamo di seguito le principali novità di carattere
previdenziale introdotte con decorrenza 1° gennaio 2003, di
maggior interesse per le aziende associate.
ART.38
GESTIONI PREVIDENZIALI
Comma 7): dal 1° gennaio 2003 è sospeso per 18 mesi
il termine prescrizionale dei contributi nel caso di periodi non
coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto contributivo.
Comma 8): i termini di decadenza che gli enti pubblici previdenziali
sono tenuti a rispettare per l'iscrizione a ruolo dei propri crediti
(art. 25 D.Lgs. 26.2.1999 n. 46) si applicano ai contributi e premi
non versati e agli accertamenti notificati dal 1° gennaio 2003
(e non più dal 1° gennaio 2001 come in precedenza stabilito).
ART. 41
DISPOSIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITA',
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
Comma 1): in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
il Ministero del Lavoro, per l'anno 2003, può disporre proroghe
dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione, anche
in deroga alla vigente normativa in materia. Inoltre, fino a tutto
il 31.12.2003 è possibile usufruire degli interventi per
la stipula di contratti di solidarietà.
Comma 2): è finanziata fino al 31.12.2003 la possibilità
di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati
per riduzione di personale da parte di aziende non rientranti nel
campo di applicazione della mobilità, anche con meno di 15
dipendenti.
Commi da 9) a 12): fino al 31.12.2003 a favore delle imprese industriali
che effettuano forniture di componenti alle imprese automobilistiche,
la cassa integrazione ordinaria verrà concessa per un massimo
di 24 mesi o per più periodi non consecutivi di durata non
superiore a 24 mesi nel triennio.
ART. 42
CONFLUENZA DELL'INPDAI NELL'INPS
Dal 1° gennaio 2003 viene soppresso l'INPDAI con contestuale
trasferimento delle sue funzioni all'INPS in una apposita gestione
contabile separata nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
A decorrere dalla medesima data l'INPS subentra all'INPDAI nei rapporti
attivi e passivi già facenti capo all'INPDAI medesimo ed
i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari
di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) gestito dall'INPS.
Il regime pensionistico dei dirigenti industriali è uniformato
a quello degli iscritti all'INPS nel rispetto del pro-rata e in
particolare:
- per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2002
la retribuzione pensionabile è calcolata nel rispetto del
massimale di € 143.105,00 rivalutato;
- per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio
2003 si applicano le norme vigenti per la generalità dei
lavoratori dipendenti e in particolare le aliquote di rendimento
e le fasce di retribuzione pensionabile.
Al fine di assicurare la più agevole modalità di
svolgimento della transizione l'INPDAI e l'INPS con la circolare
del 27 dicembre 2002, sotto riportata, hanno convenuto di adottare
le iniziative che hanno valenza a decorrere dal 1.1.2003 fino a
nuove disposizioni.
Si tratta, quindi, delle prime istruzioni operative volte a garantire
continuità all'azione amministrativa.
A. POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI
A1) - Nuove iscrizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumeranno
dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le
modalità proprie dell'INPS.
La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti
di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari
di posizione assicurativa presso l'INPDAI in quanto dirigenti presso
aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso
l'azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o
altra azienda industriale.
A2) - Dirigenti iscritti
I dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002 risulteranno invece
automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti
da una codifica informatica che ne individuerà la provenienza.
A3) - Soppressione del massimale contributivo
Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42 della
Legge Finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la misura
dei contributi facendo riferimento all'intera retribuzione imponibile
senza applicazione del massimale già previsto dall'art 3,
comma7, del D.lgs.181/97. Resta invece confermato il massimale contributivo
e pensionabile stabilito dall'art.2, comma 18, della Legge 335/95.
Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno invariate
sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico
dell'azienda.
A4) - Contributo al Fondo per il trattamento di fine rapporto
Il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42 conferma l'applicazione
della normativa vigente presso l'INPDAI per le prestazioni non pensionistiche.
Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò
comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR
resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda
imponibile.
Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende
industriali compresi quelli che saranno assunti dall'1.1.2003 per
i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.
B. VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI
B1) - Versamenti relativi al periodo di paga dicembre 2002
I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga dicembre
2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro
il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono
della trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di
denuncia è spostato al 31 gennaio) utilizzando la modulistica
in uso per INPDAI ed in particolare, quanto al versamento, il modello
F24 - sezione altri enti - riportando, come di consueto, il codice
ente 0002, i codici contributivi INPDAI, il codice di posizione
INPDAI ed il periodo di riferimento.
La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio
(per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello
GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega
di pagamento) avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione
note.
B2) - Versamenti relativi al periodo di paga gennaio 2003 e successivi
- Pagamenti correnti
I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di
tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere
effettuati utilizzando il modello F24 - sezione INPS - indicando
il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate
per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come
causale contributo "DM10".
I contributi che devono essere versati con le modalità sopra
indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell'F24 erano contraddistinti
dai codici "SB e SC".
La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi relativa
ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello DM10/2
in sostituzione del modello GV/EURO.
MODALITA' OPERATIVE:
1)- Dirigenti già iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.2002
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%),
dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati
in corrispondenza del previsto codice qualifica "3"; tale
procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente
dalla classe di appartenenza "CP", "CM" e "RP".
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano
privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche
obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art.
2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più
dovuta la contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo
per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato
il codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica
"3" (398).
Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del
dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice
di nuova istituzione "M960" da indicare nel quadro B/C
del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.3 ter L.438/92
dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile
e dalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per
i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge
335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto
1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del
50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere
esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice
qualifica "3" seguito dal codice tipo contribuzione "92"
(392), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente
a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello
DM10/2 utilizzando il previsto "R410".
Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi
di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di
10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97,
dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando
il codice qualifica "3", mentre lo sgravio dei 10 punti
sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando
il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata
una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione
4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati
a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano
tramite Casse)
L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il codice di nuova istituzione "M940" preceduto
dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991 dirigenti ex INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa
contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico
del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M941"
preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex
INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile
e dalla relativa contribuzione.
L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del
dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il codice di nuova istituzione "M942" preceduto
dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa
contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione
di cui alla legge 135 del 23.5.97
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico
del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M970"
preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa
contribuzione.
2)- Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere dal
01.01.2003.
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%),
dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati
in corrispondenza del nuovo codice qualifica "9".
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano
privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche
obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art.
2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più
dovuta la contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo
per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato
il codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica
"9" (998).
Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del
dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto
codice "M950" da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2
preceduto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e seguito
dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per
i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge
335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto
1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del
50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere
esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice
qualifica "9" seguito dal codice tipo contribuzione "92"
(992), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente
a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello
DM10/2 utilizzando il previsto "R410".
Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi
di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di
10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97,
dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando
il codice qualifica "9", mentre lo sgravio dei 10 punti
sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando
il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata
una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione
4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati
a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano
tramite Casse)
L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il codice di nuova istituzione "M900" preceduto
dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991" e seguito dal numero
dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico
del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il previsto codice "M920" preceduto
dalla dicitura "Ctr.10% Dlgs 579/95" e seguito dal numero
dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del
dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il previsto codice "M921" preceduto dalla
dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei
dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione
di cui alla legge 135 del 23.5.97
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico
del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il previsto codice "M930" preceduto
dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97" e seguito dal numero
dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
B3) Versamenti riferiti ad anni precedenti
I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo
della denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello
F24 - sezione INPS indicando come causale contributo "RC01"
e come periodo di riferimento il mese e l'anno solare di riferimento.
I contributi relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti
ai codici già INPDAI "SA" e "SC" con
il relativo anno di riferimento.
La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata
con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.
Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.
Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e riguardanti la
sezione già INPDAI "SA", devono essere indicati
nei quadri B-C:
Ø nel primo rigo in bianco , il codice BQ25, seguito dal
numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate
a contributo IVS e dall'importo dei contributi dovuti;
Ø nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26, seguito dal
numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate
a contributo dello 0,40% destinato al TFR e dall'importo dei contributi
dovuti.
Ø nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero
dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo
di solidarietà, di cui alla sezione già INPDAI "SC",
e dall'importo dei contributi dovuti.
B4) Versamenti contributivi di natura particolare
Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve
ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell'F24,
mantenendo il codice 0002 per l'individuazione dell'Ente e il codice
posizione azienda INPDAI.
Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al 31/12/2002
corrispondenti ai codici usati nella sezione "F" del modello
GV/EURO.
Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel modello
F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in
uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in
tal senso si rimanda a successiva circolare.
ART. 44
ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITA'
E REDDITI DA LAVORO
Comma 1): dal 1° gennaio 2003 è previsto il cumulo totale
tra redditi di lavoro autonomo e dipendente con la pensione di anzianità
a favore di coloro che al momento del pensionamento hanno una anzianità
contributiva pari o superiore a 37 anni e almeno 58 anni di età.
Comma 2): la possibilità di cumulare totalmente la pensione
di anzianità con reddito di lavoro autonomo e dipendente
può essere applicata anche a coloro che sono già pensionati
alla data del 1° dicembre 2002 per i quali vige il divieto di
cumulo. Per beneficiare del cumulo totale questi soggetti devono
versare un importo pari al 30% della pensione lorda del mese di
gennaio 2003 (al netto del trattamento minimo di pensione ). L'importo
risultante deve essere moltiplicato per il numero dato dalla differenza
fra 95 (37 anni di contributi più 58 anni di età)
e la somma dei requisiti contributivi ed anagrafici in possesso
alla data del pensionamento di anzianità.
Il versamento minimo è pari al 20% della pensione del mese
di gennaio 2003, mentre il versamento massimo non può superare
il triplo della stessa pensione del mese di gennaio 2003.
Comma 3): per i pensionati di anzianità, che hanno prodotto
redditi eludendo le norme anticumulo vigenti in data precedente
al 1° gennaio 2003, possono regolarizzare al propria posizione
versando un importo pari al 70% della pensione lorda del mese di
gennaio 2003 per il numero degli anni da regolarizzare.
Comma 4): i versamenti di cui sopra devono essere effettuati in
unica soluzione entro il 16 marzo 2003, ovvero versando entro la
medesima data il 30% di quanto dovuto e la differenza in 5 rate
trimestrali con l'applicazione dei soli interessi legali, secondo
le modalità che verranno emanate dagli Enti Previdenziali.
Comma 5): dal 1° aprile 2003 verranno avviate indagini, attraverso
l'incrocio dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e degli
enti previdenziali, al fine di evidenziare le situazioni di elusione
al divieto di cumulo.
Comma 6): viene creata una nuova forma di contribuzione specifica
relativa unicamente ai lavoratori parasubordinati già pensionati.
Per questi l'aliquota contributiva di cui alla L. 335/95 (gestione
separata) - attualmente pari al 10% - aumenterà del 2,5%
nel 2003 e di un ulteriore 2,5% nel 2004 e raggiungerà, quindi,
le seguenti misure:
Ø dal 1° gennaio 2003: 12,50%
Ø dal 1° gennaio 2004: 15,00%
Restano confermate le aliquote vigenti del 10% per i collaboratori
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e del 14% per
i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria.
L'Ufficio Previdenziale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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