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"LEGGE FINANZIARIA 2003": NOVITA' IN MATERIA PREVIDENZIALE DA 1.1.2003

Sommario:

¨ Sospensione dei termini prescrizionali per periodi che non risultano nell'estratto conto contributivo
¨ Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà
¨ Confluenza dell'INPDAI nell'INPS - Istruzioni congiunte INPDAI/INPS
¨ Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro
¨ Gestione separata L. 335/95: aumento aliquota contributiva per i collaboratori pensionati

* * * * * *

Nel Supplemento Ordinario n. 305 alla G.U. del 31.12.2002 è stato pubblicato il testo della legge 27.12.2002 n. 289 ("Legge Finanziaria 2003").
Illustriamo di seguito le principali novità di carattere previdenziale introdotte con decorrenza 1° gennaio 2003, di maggior interesse per le aziende associate.
ART.38
GESTIONI PREVIDENZIALI

Comma 7): dal 1° gennaio 2003 è sospeso per 18 mesi il termine prescrizionale dei contributi nel caso di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto contributivo.

Comma 8): i termini di decadenza che gli enti pubblici previdenziali sono tenuti a rispettare per l'iscrizione a ruolo dei propri crediti (art. 25 D.Lgs. 26.2.1999 n. 46) si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati dal 1° gennaio 2003 (e non più dal 1° gennaio 2001 come in precedenza stabilito).


ART. 41
DISPOSIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITA',
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Comma 1): in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il Ministero del Lavoro, per l'anno 2003, può disporre proroghe dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione, anche in deroga alla vigente normativa in materia. Inoltre, fino a tutto il 31.12.2003 è possibile usufruire degli interventi per la stipula di contratti di solidarietà.

Comma 2): è finanziata fino al 31.12.2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di aziende non rientranti nel campo di applicazione della mobilità, anche con meno di 15 dipendenti.

Commi da 9) a 12): fino al 31.12.2003 a favore delle imprese industriali che effettuano forniture di componenti alle imprese automobilistiche, la cassa integrazione ordinaria verrà concessa per un massimo di 24 mesi o per più periodi non consecutivi di durata non superiore a 24 mesi nel triennio.


ART. 42
CONFLUENZA DELL'INPDAI NELL'INPS

Dal 1° gennaio 2003 viene soppresso l'INPDAI con contestuale trasferimento delle sue funzioni all'INPS in una apposita gestione contabile separata nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
A decorrere dalla medesima data l'INPS subentra all'INPDAI nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'INPDAI medesimo ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) gestito dall'INPS.
Il regime pensionistico dei dirigenti industriali è uniformato a quello degli iscritti all'INPS nel rispetto del pro-rata e in particolare:
- per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2002 la retribuzione pensionabile è calcolata nel rispetto del massimale di € 143.105,00 rivalutato;
- per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2003 si applicano le norme vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti e in particolare le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione pensionabile.

Al fine di assicurare la più agevole modalità di svolgimento della transizione l'INPDAI e l'INPS con la circolare del 27 dicembre 2002, sotto riportata, hanno convenuto di adottare le iniziative che hanno valenza a decorrere dal 1.1.2003 fino a nuove disposizioni.

Si tratta, quindi, delle prime istruzioni operative volte a garantire continuità all'azione amministrativa.

A. POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI

A1) - Nuove iscrizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumeranno dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell'INPS.
La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l'INPDAI in quanto dirigenti presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l'azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale.

A2) - Dirigenti iscritti
I dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002 risulteranno invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti da una codifica informatica che ne individuerà la provenienza.

A3) - Soppressione del massimale contributivo
Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42 della Legge Finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la misura dei contributi facendo riferimento all'intera retribuzione imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall'art 3, comma7, del D.lgs.181/97. Resta invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito dall'art.2, comma 18, della Legge 335/95.

Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico dell'azienda.

A4) - Contributo al Fondo per il trattamento di fine rapporto
Il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42 conferma l'applicazione della normativa vigente presso l'INPDAI per le prestazioni non pensionistiche. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.
Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti dall'1.1.2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.

B. VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI

B1) - Versamenti relativi al periodo di paga dicembre 2002
I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato al 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in particolare, quanto al versamento, il modello F24 - sezione altri enti - riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento.
La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio (per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di pagamento) avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione note.

B2) - Versamenti relativi al periodo di paga gennaio 2003 e successivi - Pagamenti correnti
I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 - sezione INPS - indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo "DM10".
I contributi che devono essere versati con le modalità sopra indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell'F24 erano contraddistinti dai codici "SB e SC".
La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi relativa ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO.

MODALITA' OPERATIVE:
1)- Dirigenti già iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.2002
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del previsto codice qualifica "3"; tale procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla classe di appartenenza "CP", "CM" e "RP".
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica "3" (398).
Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "M960" da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "3" seguito dal codice tipo contribuzione "92" (392), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410".
Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "3", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse)
L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M940" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M941" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M942" preceduto dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M970" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

2)- Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere dal 01.01.2003.
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del nuovo codice qualifica "9".
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica "9" (998).
Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto codice "M950" da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9" seguito dal codice tipo contribuzione "92" (992), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410".
Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse)
L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M900" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M920" preceduto dalla dicitura "Ctr.10% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M921" preceduto dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97
L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M930" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

B3) Versamenti riferiti ad anni precedenti
I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo della denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 - sezione INPS indicando come causale contributo "RC01" e come periodo di riferimento il mese e l'anno solare di riferimento.
I contributi relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti ai codici già INPDAI "SA" e "SC" con il relativo anno di riferimento.
La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.
Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.
Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e riguardanti la sezione già INPDAI "SA", devono essere indicati nei quadri B-C:
Ø nel primo rigo in bianco , il codice BQ25, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e dall'importo dei contributi dovuti;
Ø nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello 0,40% destinato al TFR e dall'importo dei contributi dovuti.
Ø nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo di solidarietà, di cui alla sezione già INPDAI "SC", e dall'importo dei contributi dovuti.

B4) Versamenti contributivi di natura particolare
Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell'F24, mantenendo il codice 0002 per l'individuazione dell'Ente e il codice posizione azienda INPDAI.
Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al 31/12/2002 corrispondenti ai codici usati nella sezione "F" del modello GV/EURO.
Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si rimanda a successiva circolare.


ART. 44
ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITA'
E REDDITI DA LAVORO

Comma 1): dal 1° gennaio 2003 è previsto il cumulo totale tra redditi di lavoro autonomo e dipendente con la pensione di anzianità a favore di coloro che al momento del pensionamento hanno una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e almeno 58 anni di età.

Comma 2): la possibilità di cumulare totalmente la pensione di anzianità con reddito di lavoro autonomo e dipendente può essere applicata anche a coloro che sono già pensionati alla data del 1° dicembre 2002 per i quali vige il divieto di cumulo. Per beneficiare del cumulo totale questi soggetti devono versare un importo pari al 30% della pensione lorda del mese di gennaio 2003 (al netto del trattamento minimo di pensione ). L'importo risultante deve essere moltiplicato per il numero dato dalla differenza fra 95 (37 anni di contributi più 58 anni di età) e la somma dei requisiti contributivi ed anagrafici in possesso alla data del pensionamento di anzianità.
Il versamento minimo è pari al 20% della pensione del mese di gennaio 2003, mentre il versamento massimo non può superare il triplo della stessa pensione del mese di gennaio 2003.

Comma 3): per i pensionati di anzianità, che hanno prodotto redditi eludendo le norme anticumulo vigenti in data precedente al 1° gennaio 2003, possono regolarizzare al propria posizione versando un importo pari al 70% della pensione lorda del mese di gennaio 2003 per il numero degli anni da regolarizzare.

Comma 4): i versamenti di cui sopra devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2003, ovvero versando entro la medesima data il 30% di quanto dovuto e la differenza in 5 rate trimestrali con l'applicazione dei soli interessi legali, secondo le modalità che verranno emanate dagli Enti Previdenziali.

Comma 5): dal 1° aprile 2003 verranno avviate indagini, attraverso l'incrocio dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali, al fine di evidenziare le situazioni di elusione al divieto di cumulo.

Comma 6): viene creata una nuova forma di contribuzione specifica relativa unicamente ai lavoratori parasubordinati già pensionati. Per questi l'aliquota contributiva di cui alla L. 335/95 (gestione separata) - attualmente pari al 10% - aumenterà del 2,5% nel 2003 e di un ulteriore 2,5% nel 2004 e raggiungerà, quindi, le seguenti misure:
Ø dal 1° gennaio 2003: 12,50%
Ø dal 1° gennaio 2004: 15,00%

Restano confermate le aliquote vigenti del 10% per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e del 14% per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

L'Ufficio Previdenziale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.






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