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TENUTA DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA - D.M. 30 OTTOBRE 2002


Disciplina per la tenuta dei libri paga e matricola - Nuove disposizioni

L'art. 119, 4° comma, della legge n. 388/2000 (cosiddetta "Finanziaria 2001") prevedeva che "La tenuta dei libri matricola e paga può avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili" e ne demandava le modalità applicative all'emanazione di apposito decreto ministeriale.

Con il D.M. 30 ottobre 2002 trova applicazione la normativa sopra citata in materia di semplificazione della tenuta dei libri obbligatori che stabilisce:

Ø I libri paga e matricola possono essere tenuti con utilizzo:
a) di fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica, previa vidimazione e numerazione da parte dell'INAIL;
b) di supporti magnetici, sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, purché venga garantita la consultabilità, l'inalterabilità e l'integrità dei dati registrati.

Ø I datori di lavoro che si avvalgono di stampa laser dei dati retributivi sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga.

Ø L'accentramento della tenuta dei libri paga e matricola deve essere autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, specificando il tipo di sistema adottato per la loro tenuta.

Ø Le registrazioni relative ai collaboratori coordinati e continuativi (obbligatoria esclusivamente per i soggetti assicurati all'INAIL) può avvenire in forma unificata o distinta rispetto ai lavoratori subordinati e deve contenere oltre ai dati anagrafici e fiscali del collaboratore:
a) gli estremi del contratto (data e compenso pattuito);
b) relativamente al solo libro paga l'ammontare del compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del collaboratore e le detrazioni fiscali applicate.

Ø La tenuta unificata dei libri matricola e paga deve comunque permettere - su richiesta degli organi ispettivi - il riepilogo in ordine cronologico delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.





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