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PROROGA DELL'IVA 10% SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) proroga al 30 settembre 2003 le norme contenute nell'articolo 7, comma 1, della Legge n. 488 del 23/12/1999. Quest'ultima disposizione ha previsto l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, nella misura del 10%, per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Immobili interessati all'agevolazione

L'art.7, comma 1,lett.b) della Legge n.488 del 23/12/1999, precisa che gli immobili interessati all'agevolazione sono i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000 devono ritenersi tali:

- le singole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
- gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, ai sensi dell'art.1 della Legge n.659 del 19/7/1961, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, quali, ad esempio, orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;
- le parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Vi è "prevalente destinazione abitativa" se la superficie totale dei piani fuori terra del fabbricato è destinata per oltre il 50 per cento a uso abitativo privato;
- le pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) di immobili abitativi, anche se situati in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.

L'agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manutenzioni di singole unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, eccetera), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.

Tipologia degli interventi agevolati

L'agevolazione prorogata fino al 30 settembre 2003, interessa le prestazioni di servizi aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 457 del 5/8/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In concreto, l'agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Riguardo all'individuazione di tali interventi sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n.57/E del 24/2/1998, paragrafo 3.4:

manutenzione ordinaria (lett. a), art.31, Legge n. 457/1978)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Dalla definizione di legge, sopra riportata, si deduce che tali interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.
Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

manutenzione straordinaria (lett. b), art.31, Legge n. 457/1978)

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi i igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportarono aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell'edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Operazioni agevolate

L'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi precedentemente illustrati.
La norma non fa esplicito riferimento al contratto d'appalto, quindi, secondo la Circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000, la prestazione può consistere anche in un contratto d'opera o in accordi negoziali similari.
In base alla circolare, la cessione con posa in opera di un bene, indipendentemente dall'incidenza della mano d'opera rispetto al valore del bene stesso, può essere fatturata con l'aliquota agevolata.
E' opportuno precisare che non sono agevolabili le prestazioni di natura professionale (perizie, progetti, eccetera).

Impiego di "beni significativi"

La Circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000 ha chiarito che l'IVA al 10% si estende anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato.
Tali beni, infatti, confluiscono nel valore complessivo della prestazione e non si rende necessaria la loro distinta indicazione ai fini della fatturazione.

A questa regola, il legislatore, ha previsto un'eccezione nell'ipotesi in cui, nella realizzazione dell'intervento, siano impiegati beni di "valore significativo" la cui individuazione è stata effettuata con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999.
Si tratta dei seguenti beni:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

L'elenco deve ritenersi tassativo.
L'aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, precedentemente elencati, soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi.
Questo meccanismo comporta, di fatto, che se il valore del bene "significativo" non supera il 50 % di quello complessivo dell'intervento, quest'ultimo risulta interamente agevolato.

ESEMPIO

I caso

Rifacimento dell'impianto termico dell'abitazione, per un costo complessivo di 30.000 euro, così distinto:
a) caldaia: 8.000 euro
b) elementi radianti: 12.000 euro
c) altro materiale (tubi, raccordi, eccetera): 1.000 euro
d) manodopera: 9.000 euro.
Il valore della caldaia (a) è agevolabile nella misura in cui trova capienza nel residuo valore dell'intervento (b + c + d). In questo caso, essendo il primo (8.000 euro) ampiamente inferiore al secondo (22.000 euro), l'intero corrispettivo di 30.000 euro può essere fatturato con IVA pari al 10 %.

II caso

Rifacimento del bagno dell'abitazione, per un costo complessivo di 16.000 euro, di cui
a) sanitari: 8.000
b) rubinetteria: 2.000
c) altro materiale: 400
d) manodopera: 5.600.
Il valore dei sanitari e della rubinetteria (a + b), di complessivi 10.000 euro, è agevolabile fino a concorrenza del residuo valore dell'intervento (c + d), ossia di 6.000, mentre non lo è l'eccedenza di 4.000 euro. Pertanto l'aliquota IVA del 10 % potrà essere applicata su complessivi 12.000 euro, mentre i restanti 4.000 euro saranno assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%.

In entrambi i casi, l'impresa dovrà indicare distintamente nella fattura il valore dei beni "significativi".

Per determinare tale importo, atto ad incidere sull'entità dell'agevolazione, si deve fare riferimento all'art.13 del D.P.R.n. 633/72, secondo il quale la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Le parti non hanno, quindi, vincoli a questo riguardo, anche se risulterebbe certamente poco credibile la quantificazione dei beni significativi a un ammontare inferiore al costo sostenuto dall'impresa.

Adempimenti tributari

Diversamente che per la detrazione IRPEF del 36 %, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 %, non sono previsti particolari adempimenti, né per il committente né per il prestatore del servizio.
Quest'ultimo, come precedentemente illustrato, dovrà soltanto richiamare in fattura la norma agevolativa che dà diritto all'applicazione dell'aliquota in misura ridotta ed inoltre, in caso di impiego di beni significativi, indicare distintamente il loro valore sul documento.





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