|
PROROGA DELL'IVA 10% SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
L'articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria
2003) proroga al 30 settembre 2003 le norme contenute nell'articolo
7, comma 1, della Legge n. 488 del 23/12/1999. Quest'ultima disposizione
ha previsto l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, nella misura
del 10%, per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria
e straordinaria di fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata.
Immobili interessati all'agevolazione
L'art.7, comma 1,lett.b) della Legge n.488 del 23/12/1999, precisa
che gli immobili interessati all'agevolazione sono i fabbricati
a prevalente destinazione abitativa.
Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con
la Circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000 devono ritenersi tali:
- le singole unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10, indipendentemente
dal loro effettivo utilizzo;
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati
dalla prevalenza della destinazione abitativa;
- gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, ai
sensi dell'art.1 della Legge n.659 del 19/7/1961, a condizione che
costituiscano stabile residenza di collettività, quali, ad
esempio, orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;
- le parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Vi è "prevalente destinazione abitativa" se la
superficie totale dei piani fuori terra del fabbricato è
destinata per oltre il 50 per cento a uso abitativo privato;
- le pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) di immobili
abitativi, anche se situati in edifici destinati prevalentemente
ad usi diversi.
L'agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manutenzioni
di singole unità immobiliari non abitative (negozi, uffici,
eccetera), anche se situate in edifici a prevalente destinazione
abitativa.
Tipologia degli interventi agevolati
L'agevolazione prorogata fino al 30 settembre 2003, interessa le
prestazioni di servizi aventi per oggetto gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, comma 1, lettere
a) e b) della Legge n. 457 del 5/8/1978, realizzati su fabbricati
a prevalente destinazione abitativa privata. In concreto, l'agevolazione
riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Riguardo all'individuazione di tali interventi sono stati forniti
chiarimenti con la Circolare n.57/E del 24/2/1998, paragrafo 3.4:
manutenzione ordinaria (lett. a), art.31, Legge n. 457/1978)
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano
le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti.
Dalla definizione di legge, sopra riportata, si deduce che tali
interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di
rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli
edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture
analoghi a quelli esistenti.
Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento
degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso
opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione ordinaria
i seguenti interventi:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative
opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico,
impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche
dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza
modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento
delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande,
senza modifica della tipologia di infisso.
manutenzione straordinaria (lett. b), art.31, Legge n. 457/1978)
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare
i servizi i igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche
di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati
a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio
e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione
planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie,
della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento
corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto
dell'immobile esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione straordinaria
i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande,
con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali
che non comportarono aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione
di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori,
scale di sicurezza canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari senza
alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino
lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell'edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia
dell'unita immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Operazioni agevolate
L'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione degli interventi precedentemente illustrati.
La norma non fa esplicito riferimento al contratto d'appalto, quindi,
secondo la Circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000, la prestazione
può consistere anche in un contratto d'opera o in accordi
negoziali similari.
In base alla circolare, la cessione con posa in opera di un bene,
indipendentemente dall'incidenza della mano d'opera rispetto al
valore del bene stesso, può essere fatturata con l'aliquota
agevolata.
E' opportuno precisare che non sono agevolabili le prestazioni di
natura professionale (perizie, progetti, eccetera).
Impiego di "beni significativi"
La Circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000 ha chiarito che l'IVA
al 10% si estende anche alle materie prime e semilavorate ed agli
altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento
agevolato.
Tali beni, infatti, confluiscono nel valore complessivo della prestazione
e non si rende necessaria la loro distinta indicazione ai fini della
fatturazione.
A questa regola, il legislatore, ha previsto un'eccezione nell'ipotesi
in cui, nella realizzazione dell'intervento, siano impiegati beni
di "valore significativo" la cui individuazione è
stata effettuata con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999.
Si tratta dei seguenti beni:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L'elenco deve ritenersi tassativo.
L'aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, precedentemente
elencati, soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della prestazione,
considerata al netto del valore dei beni stessi.
Questo meccanismo comporta, di fatto, che se il valore del bene
"significativo" non supera il 50 % di quello complessivo
dell'intervento, quest'ultimo risulta interamente agevolato.
ESEMPIO
I caso
Rifacimento dell'impianto termico dell'abitazione, per un costo
complessivo di 30.000 euro, così distinto:
a) caldaia: 8.000 euro
b) elementi radianti: 12.000 euro
c) altro materiale (tubi, raccordi, eccetera): 1.000 euro
d) manodopera: 9.000 euro.
Il valore della caldaia (a) è agevolabile nella misura in
cui trova capienza nel residuo valore dell'intervento (b + c + d).
In questo caso, essendo il primo (8.000 euro) ampiamente inferiore
al secondo (22.000 euro), l'intero corrispettivo di 30.000 euro
può essere fatturato con IVA pari al 10 %.
II caso
Rifacimento del bagno dell'abitazione, per un costo complessivo
di 16.000 euro, di cui
a) sanitari: 8.000
b) rubinetteria: 2.000
c) altro materiale: 400
d) manodopera: 5.600.
Il valore dei sanitari e della rubinetteria (a + b), di complessivi
10.000 euro, è agevolabile fino a concorrenza del residuo
valore dell'intervento (c + d), ossia di 6.000, mentre non lo è
l'eccedenza di 4.000 euro. Pertanto l'aliquota IVA del 10 % potrà
essere applicata su complessivi 12.000 euro, mentre i restanti 4.000
euro saranno assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%.
In entrambi i casi, l'impresa dovrà indicare distintamente
nella fattura il valore dei beni "significativi".
Per determinare tale importo, atto ad incidere sull'entità
dell'agevolazione, si deve fare riferimento all'art.13 del D.P.R.n.
633/72, secondo il quale la base imponibile è costituita
dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore
secondo le condizioni contrattuali.
Le parti non hanno, quindi, vincoli a questo riguardo, anche se
risulterebbe certamente poco credibile la quantificazione dei beni
significativi a un ammontare inferiore al costo sostenuto dall'impresa.
Adempimenti tributari
Diversamente che per la detrazione IRPEF del 36 %, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA agevolata del 10 %, non sono previsti particolari
adempimenti, né per il committente né per il prestatore
del servizio.
Quest'ultimo, come precedentemente illustrato, dovrà soltanto
richiamare in fattura la norma agevolativa che dà diritto
all'applicazione dell'aliquota in misura ridotta ed inoltre, in
caso di impiego di beni significativi, indicare distintamente il
loro valore sul documento.
|