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IRPEF 36% - PROROGA AL 30/9/2003

L'art.2, comma 5, della Legge n.289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha prorogato fino al 30 settembre 2003 l'agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art.1 della Legge n.449/1997 (detrazione IRPEF del 36%).

Novità contenute nella Finanziaria 2003

Con l'art.2, comma 5, della Legge finanziaria 2003 sono state introdotte diverse novità rispetto alle vecchie disposizioni:

1. l'importo massimo detraibile viene sensibilmente ridotto da 77.468,53 euro a 48.000 euro;
2. nel caso in cui gli interventi consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati successivamente all'1/1/1998, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tenere conto anche di quanto già speso negli anni precedenti;
3. sono ammesse a fruire della detrazione IRPEF del 36% anche le spese sostenute per gli interventi di bonifica dall'amianto;
4. in caso di "trasferimento per atto fra vivi" dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non interamente fruita dal venditore spetta all'acquirente solo se si tratta di persona fisica;
5. nel caso di decesso del titolare di diritti sull'immobile ristrutturato le rate residue della detrazione spettano solo all'erede che "conservi la detenzione materiale e diretta del bene" ;
6. i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile ristrutturato, di età non inferiore a 75 e a 80 anni possono scegliere di rateizzare la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 anni.

Acquisto di immobile da impresa che lo ha ristrutturato

L'art.2, comma 6, della Legge n.289 del 27/12/2002 ha previsto la proroga della disposizione di cui all'art.9, comma 2, della Legge n.448 del 28/12/2001 che ha esteso la possibilità di applicare la detrazione IRPEF del 36% anche alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati effettuati, entro il 31/12/2003, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva vendita o assegnazione dell'immobile entro il 30/6/2004.
In questi casi, l'acquirente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 36% calcolata sul valore degli interventi eseguiti, ma sino al limite del 25% del prezzo dell'immobile risultante dall'atto pubblico di compravendita e, in ogni caso, fermo restando il limite massimo detraibile di 48.000 euro (per ogni singolo acquirente).
Ogni singolo acquirente, perciò, potrà al massimo detrarre 17.280 euro.

Determinazione della detrazione e rateizzazione

La detrazione si calcola sulle spese sostenute nell'anno. Vigendo "il principio di cassa" è, pertanto, necessario verificare il momento del loro effettivo pagamento.
Per le spese sostenute nell'anno 2003, fino al 30/9, la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo; come precedentemente illustrato, coloro che hanno almeno 75 o 80 anni possono optare per una rateizzazione, rispettivamente, in 5 anni o in 3 anni.





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