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IRPEF 36% - PROROGA AL 30/9/2003
L'art.2, comma 5, della Legge n.289 del 27/12/2002 (Finanziaria
2003) ha prorogato fino al 30 settembre 2003 l'agevolazione fiscale
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art.1
della Legge n.449/1997 (detrazione IRPEF del 36%).
Novità contenute nella Finanziaria 2003
Con l'art.2, comma 5, della Legge finanziaria 2003 sono state introdotte
diverse novità rispetto alle vecchie disposizioni:
1. l'importo massimo detraibile viene sensibilmente ridotto da
77.468,53 euro a 48.000 euro;
2. nel caso in cui gli interventi consistano nella mera prosecuzione
di lavori iniziati successivamente all'1/1/1998, ai fini del calcolo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione,
si deve tenere conto anche di quanto già speso negli anni
precedenti;
3. sono ammesse a fruire della detrazione IRPEF del 36% anche le
spese sostenute per gli interventi di bonifica dall'amianto;
4. in caso di "trasferimento per atto fra vivi" dell'immobile
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la
detrazione non interamente fruita dal venditore spetta all'acquirente
solo se si tratta di persona fisica;
5. nel caso di decesso del titolare di diritti sull'immobile ristrutturato
le rate residue della detrazione spettano solo all'erede che "conservi
la detenzione materiale e diretta del bene" ;
6. i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
ristrutturato, di età non inferiore a 75 e a 80 anni possono
scegliere di rateizzare la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3
anni.
Acquisto di immobile da impresa che lo ha ristrutturato
L'art.2, comma 6, della Legge n.289 del 27/12/2002 ha previsto
la proroga della disposizione di cui all'art.9, comma 2, della Legge
n.448 del 28/12/2001 che ha esteso la possibilità di applicare
la detrazione IRPEF del 36% anche alle spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati
effettuati, entro il 31/12/2003, da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva
vendita o assegnazione dell'immobile entro il 30/6/2004.
In questi casi, l'acquirente potrà beneficiare della detrazione
IRPEF del 36% calcolata sul valore degli interventi eseguiti, ma
sino al limite del 25% del prezzo dell'immobile risultante dall'atto
pubblico di compravendita e, in ogni caso, fermo restando il limite
massimo detraibile di 48.000 euro (per ogni singolo acquirente).
Ogni singolo acquirente, perciò, potrà al massimo
detrarre 17.280 euro.
Determinazione della detrazione e rateizzazione
La detrazione si calcola sulle spese sostenute nell'anno. Vigendo
"il principio di cassa" è, pertanto, necessario
verificare il momento del loro effettivo pagamento.
Per le spese sostenute nell'anno 2003, fino al 30/9, la detrazione
deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo; come precedentemente
illustrato, coloro che hanno almeno 75 o 80 anni possono optare
per una rateizzazione, rispettivamente, in 5 anni o in 3 anni.
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