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ICI: NOVITA' INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2003
Proroga di un anno per gli accertamenti
L'art.31, comma 16, della Legge n.289 del 27/12/2002, in deroga
alle norme dello Statuto del contribuente, ha prorogato di un anno
i termini di liquidazione e di accertamento dell'ICI, che scadevano
il 31/12/2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998
e successive.
Cambio di destinazione di un'area
L'art.31, comma 20, della Legge n.289 del 27/12/2003, ha disposto
che "i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura
di area edificabile" devono darne "comunicazione al proprietario
a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente".
Agli effetti dell'ICI, ai sensi dell'art.2, lett.b), del D.Lgs.n.504/1992,
si ricorda che per area edificabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi.
L'art.31, comma 20, della Legge finanziaria non indica quali sono
gli effetti della mancata comunicazione da parte del Comune; si
ritiene possano essere l'inefficacia del cambio di destinazione
ai fini dell'imposizione ICI. Sull'argomento si auspica un chiarimento
da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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