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CERTIFICAZIONI SULLE RITENUTE ALLA FONTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Fra gli adempimenti obbligatori cui il sostituto d'imposta è chiamato ad espletare entro il 31 di marzo 2003, rientra anche quello del rilascio dei certificati delle somme e dei valori corrisposti nell'anno 2002 e delle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e assimilati che non devono essere certificati mediante il Cud (art. 7-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Tale adempimento che negli ultimi anni scadeva il 28 febbraio, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. 435/2001, è stato spostato al 31 marzo.

Le certificazioni che i sostituti d'imposta sono tenuti a rilasciare ai percettori di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte devono contenere, in base all'art. 7-bis del Dpr 600/73, l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti (con l'indicazione della causale), l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps, rimasti effettivamente a carico del percettore e versati dal sostituto.
Relativamente a quest'ultimo dato, la norma si riferiva essenzialmente ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa obbligati al contributo 10 - 14%, in cui il sostituto d'imposta tratteneva dalle spettanze e versava, la quota di 1/3 a carico del collaboratore.

Si ricorda che dal 2001 non sono più oggetto della certificazione in questione, i collaboratori coordinati e continuativi i cui redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e per i quali è necessario il rilascio del Cud.

Restano invece interessati a questa certificazione quei soggetti che pur facenti parte di questa categoria, sono attratti dalla disciplina sul lavoro autonomo (si pensi a titolo puramente esemplificativo ai sindaci che svolgono anche attività di dottore commercialista o ragioniere commercialista (Circ. Agenzia delle Entrate n° 67/2001) oppure agli amministratori che svolgono anche attività di natura professionale, da ritenersi essenziale per quella di amministratore, in quanto è da essa che trasfondono le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore o sindaco (Circ. Agenzia delle Entrate n° 105/2001)).

La certificazione non deve riportare i contributi di previdenza (2% per i soggetti titolari di cassa o l'eventuale addebito del 4% per i cosiddetti "scassati") addebitati dal professionista al committente, ma versate direttamente dallo stesso.

La certificazione in argomento, deve riguardare l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel 2002, relativamente alle prestazioni di lavoro autonomo rese nello stesso anno o in anni precedenti, tenendo presente il cosiddetto "principio di cassa".
Come precisato con circolare 326/E del 1997, "il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore".

Per le provvigioni inerenti le prestazioni (anche occasionali) di agenzia di cui all'art. 25-bis del Dpr 600/73, la casa mandante è obbligata ad operare una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche.
La misura di tale acconto sarà pari al primo scaglione di reddito che a partire dal 1.1.2003 è pari al 23% e va operata:
· sul 50% dell'ammontare delle provvigioni;
· sul 20% dell'ammontare delle provvigioni qualora l'agente o il rappresentante dichiari alla casa mandante di avvalersi in via continuativa dell'opera dei dipendenti o di terzi. (Per un approfondimento si veda API NOTIZIE n.6/2003 pag.30.
Resta inteso che le certificazioni relative al 2002 da rilasciare entro il 31 marzo 2003 riperterà l'importo delle ritenute effettuate nel 2002 e calcolate con le regole ante 1/1/2003: 18% sul 50% o 20% della provvigione.

Si ricorda che relativamente alla dichiarazione per il beneficio della ritenuta ridotta, l'agente o il rappresentante deve rilasciare una apposita dichiarazione alla casa mandante in carta semplice e sottoscritta dal dichiarante con l'indicazione della data, dei dati identificativi dell'agente o del rappresentante, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
Tale dichiarazione deve essere spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l'anno seguente.
Nel caso in cui il diritto alla ritenuta ridotta insorga o venga meno in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni dal verificarsi delle suddette variazioni.
In caso di prestazioni occasionali, la ritenuta ridotta potrà essere operata anche se la relativa dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell'operazione, perviene al sostituto d'imposta prima del pagamento delle provvigioni.

La certificazione delle ritenute alla fonte può essere completata con l'indicazione dei contributi versati all'Enasarco.

La certificazione in questione non è soggetta a particolari schemi o forme, può essere redatta in carta libera e sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.





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