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FINANZIARIA 2003 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DELL'IRPEF

RIFORMA IRPEF
L'articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), ha dato avvio al processo di riforma del sistema fiscale in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche.
Il progetto di riforma, attualmente all'esame del parlamento, prevede la graduale sostituzione delle detrazioni d'imposta con deduzioni dal reddito al fine di assicurare la progressività dell'imposizione IRPEF tale da bilanciare la contemporanea rimodulazione delle aliquote all'IRPEF.
Il predetto articolo 2, introduce quindi un sistema di deduzioni e detrazioni dal reddito, volte a creare una progressività dell'imposizione, una nuova modalità di determinazione della base imponibile ed una contemporanea modifica delle tabelle delle aliquote di tassazione IRPEF.

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL TUIR (D.P.R n.917/1986)
Le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi sono state introdotte in particolare dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.289/2002.

Base imponibile- Articolo 3 TUIR - Determinazione
La lettera a), del comma 1, ha modificato il criterio generale di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta.
La nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 prevede:
" 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis "
In sostanza viene stabilito che l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dall'articolo 10 del TUIR, nonché delle deduzioni per assicurare la progressività spettanti ai sensi dell'articolo 10-bis del medesimo TUIR, le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione - Articolo 10- bis TUIR - No tax-area
Con la lettera b), del comma 1, è stato istituito il nuovo articolo 10-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, articolo particolarmente importante in quanto introduce un nuovo sistema di deduzioni dal reddito al fine assicurare la progressività dell'imposizione.
L'articolo in oggetto prevede due tipologie di deduzioni:
a) una deduzione base, pari a 3.000 euro, per ciascun periodo d'imposta, a favore di tutti contribuenti ed a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto. Tale deduzione opera forfetariamente in riduzione del reddito complessivo, e non va ragguagliata in funzione dei mesi di produzione del reddito.
Tuttavia particolari disposizioni sono state fornite in relazione agli adempimenti dei sostituti d'imposta, infatti il punto 8) della Circolare del 15 gennaio 2003, n.2/E, prevede che la stessa venga comunque rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro ( rapporti di durata inferiore all'anno), concedendo al dipendente la facoltà di richiedere al sostituto d'imposta di tenere conto di eventuali deduzioni non godute, in sede di conguaglio.
b) una ulteriore deduzione, da aggiungere a quella base, il cui importo dipende dalla tipologia di reddito prodotto (dipendente, di pensione, di lavoro autonomo).Le ulteriori deduzione non sono cumulabili tra loro e per i soli redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
L'importo della deduzione è corrispondente a:
¨ euro 4.500 (ragguagliati al periodo di lavoro) per i possessori di reddito di lavoro dipendente, ad esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati. Si precisa che della presente deduzione possono godere anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali:
- i soci di cooperative di produzione e lavoro (art.47, co.1, lett. a) del TUIR)
- i soggetti che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti (art. 47, co.1, lett. b) del TUIR)
- i percettori di borse di studio, premi o sussidi all'addestramento professionale (art.47, co.1, lett. c) del TUIR)
- i collaboratori coordinati e continuativi (art.47, co.1, lett. c-bis) del TUIR)
- i sacerdoti (art.47, co.1, lett.d) del TUIR)
- i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalle forme di previdenza complementare (art.47, co.1, lett. h-bis) del TUIR)
- i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (art.47, co.1, lett.l) del TUIR)
¨ euro 4.000 (ragguagliati al periodo di pensione) per i possessori di pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati;
¨ euro 1.500 per i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa minore.
In relazione al divieto di cumulo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare 15 gennaio 2003, n.2/E, quanto segue:
¨ qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano più tipologie reddituali contemplate dalla presente disposizione, il contribuente potrà fruire, oltre che della deduzione base, della ulteriore deduzione a lui più favorevole;
¨ qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente interrompa un rapporto di lavoro dipendente o assimilato ed inizi a percepire un reddito di pensione, considerando che per detti redditi le deduzioni vengano ragguagliate alla periodo, al contribuente spetteranno sia la deduzione per reddito di lavoro (dipendente o assimilato) che la deduzione per redditi da pensione, ciascuna delle quali va rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato;
¨ qualora il contribuente percepisca due redditi di lavoro e di pensione contemporaneamente, le deduzioni non potranno in alcun caso essere cumulate e pertanto il contribuente potrà beneficiare solo di una di esse, anche la più favorevole;
¨ al contribuente non potranno mai spettare contemporaneamente deduzioni per reddito di lavoro autonomo e d'impresa minore e deduzioni per redditi di lavoro dipendente o di pensione, in quanto le prime non sono ragguagliate ad anno ma sono riferite all'intero periodo d'imposta.

TABELLA DEDUZIONI -ART.10-BIS D.P.R.N.917/1986
-Deduzione baseIn misura fissa annua per tutti i contribuenti Euro 3.000
-Ulteriore deduzione lavoratori dipendenti e assimilatiRagguagliata al periodo di lavoro Euro 4.500
-Ulteriore deduzione pensionatiRagguagliata al periodo di pensione Euro 4.000
-Ulteriore deduzione lavoro autonomo e d'impresa minoreDeduzione non rapportate al periodo di lavoro nell'anno Euro 1.500

Il comma 5 dell'articolo 10-bis del D.P.R. n.917/86, fornisce poi indicazioni circa le modalità di calcolo dell'importo delle deduzioni effettivamente applicabili.
In particolare, viene precisato che le deduzioni sopra indicate, spettano al contribuente per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni teoriche spettanti (deduzione base più l'ulteriore deduzione) e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, diminuito del reddito complessivo aumentato del credito d'imposta sui dividendi (art.14 TUIR) e l'importo di 26.000 euro.
Qualora il predetto rapporto sia maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali ( assunte nel loro preciso ammontare per troncamento).

FORMULA DEDUZIONE FRUIBILE
26.000 € + oneri deducibili art.10 + nuove deduzioni teoriche art.10-bis - reddito complessivo - credito imposta dividendi____________________________________________________________________________ =26.000 €
RISULTATO:
-Uguale o maggiore di 1 (uno) Deduzione intera
-Uguale o inferiore di 0 (zero) Deduzione non spetta
-Maggiore di 0 (zero) e minore di 1 (uno) Spetta per il valore ottenuto moltiplicando la deduzione teorica per il risultato ottenuto dal rapporto sopra indicato.Si considerano massimo 4 decimali con regola del troncamento.

ESEMPIO DI DEDUZIONE IN PRESENZA DI ONERI DEDUCIBILI
Si ipotizzi:
· reddito di lavoro dipendente pari a 2.000,00 euro x 12 mensilità
· due mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) ciascuna pari a 1.800,00 euro
· prelievo di 500,00 euro per dodici mensilità per corresponsione assegno di mantenimento al coniuge (da escludere dal reddito complessivo art.48 co.2 lettera H)
Calcolo della deduzione spettante:
Importo fisso 26.000,00
+ deduzione base 3.000,00
+ deduzione lavoro dipendente 4.500,00
+ oneri deducibili
- reddito complessivo (2.000,00 x 12 + 1.800,00 x 2 ) -.(500x12) 21.600,00
------------
11.900,00 : 26.000,00 = 0,457692

Deduzione annuale spettante = (3.000 + 4.500) x 0,4576 = 3.432,00


Determinazione dell'imposta- Articolo 11 TUIR - Revisione scaglioni e aliquote
La lettera c) del comma 1, della legge in commento, ha riscritto il primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. n.633/1986, pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art.10 - D.P.R.n.917/86) e delle nuove deduzioni (art.10-bis -D.P.R.N.917/1986), le aliquote e gli scaglioni di reddito di seguito riportati.

SCAGLIONI DI REDDITO Aliquote anno 2003
Fino a 15.000,00 euro 23%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 29.000,00 euro 29%
Oltre 29.000,00 euro e fino a 32.600,00 euro 31%
Oltre 32.600,00 euro e fino a 70.000,00 euro 39%
oltre 70.000,00 euro 45%

Inoltre tramite l'inserimento del comma 1-bis al predetto articolo 11, ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per i titolari di redditi di pensione.
E' stato previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro nonché l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. Se il reddito di pensione supera i 7.500 euro ma non i 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo del contribuente e i 7.500 euro. Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare n.2/2003.

Altre detrazioni - Articolo 13 TUIR -
La lettera d) del comma 1, della legge in commento, riscrive completamente l'articolo 13 del D.P.R. n.917/1986, confermando, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il riconoscimento di specifiche detrazioni d'imposta anche se con finalità diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. Infatti , in precedenza le detrazioni erano finalizzate al riconoscimento, ancorché forfetario, delle spese di produzione del reddito mentre le nuove detrazioni sono finalizzate al mantenimento della progressività dell'imposizione.
Il nuovo articolo 13 prevede il riconoscimento, in aggiunta alle deduzioni dall'imponibile di cui all'art.10-bis del TUIR, di specifiche detrazioni dall'imposta lorda, commisurate al reddito complessivo del contribuente, se alla formazione dello stesso concorrono anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo e di impresa minore ( per i valori vedi tabelle sotto riportate).
Si precisa che dette detrazioni non devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Quindi a prescindere dal periodo in cui il reddito viene prodotto, le nuove detrazioni d'imposta, vanno riconosciute per l'intero importo, in presenza di un sia pur minimo reddito delle categorie sopra indicate.
Si sottolinea inoltre che le detrazioni previste dal nuovo articolo 13 non sono cumulabili tra loro, pertanto se alla formazione del reddito di lavoro complessivo concorrono più tipologie reddituali contemplate dalla disposizione, il contribuente potrà usufruire di quella a lui più favorevole tra quelle a sua disposizione.
Si ritiene, in base all'attuale formulazione dell'articolo 23 del D.P.R. n.600/1973, che il sostituto d'imposta possa riconoscere detta detrazione ai lavoratori dipendenti ed assimilati, qualora questi dichiarino di avervi diritto, indicandone le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, anche ragguagliandole al periodo di paga, ferme restando le operazioni di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Di seguito, si riportano le tabelle delle detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2003.

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO (1)
Fino a 27.000,00 euro Nessuna detrazione
Oltre 27.000,00 euro e fino a 29.500,00 euro 130,00 euro
Oltre 29.500,00 euro e fino a 36.500,00 euro 235,00 euro
Oltre 36.500,00 euro e fino a 41.500,00 euro 180,00 euro
Oltre 41.500,00 euro e fino a 46.700,00 euro 130,00 euro
Oltre 46.700,00 euro e fino a 52.000,00 euro 25,00 euro
Oltre 52.000,00 euro Nessuna detrazione
Note: (1) - Della presente detrazione possono godere anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali compete la deduzione di 4.500 euro ( vedi elenco sopra riportato in relazione all'articolo 10-bis TUIR)


DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE
Fino a 24.500,00 euro Nessuna detrazione
Oltre 24.500,00 euro e fino a 27.000,00 euro 70,00 euro
Oltre 27.000,00 euro e fino a 29.000,00 euro 170,00 euro
Oltre 29.000,00 euro e fino a 31.000,00 euro 290,00 euro
Oltre 31.000,00 euro e fino a 36.500,00 euro 230,00 euro
Oltre 36.500,00 euro e fino a 41.500,00 euro 180,00 euro
Oltre 41.500,00 euro e fino a 46.700,00 euro 130,00 euro
Oltre 46.700,00 euro e fino a 52.000,00 euro 25,00 euro
Oltre 52.000,00 euro Nessuna detrazione

DETRAZIONI REDDITI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA MINORE
Fino a 25.500 euro Nessuna detrazione
Oltre 25.500,00 euro e fino a 29.400,00 euro 80,00 euro
Oltre 29.400,00 euro e fino a 31.000,00 euro 126,00 euro
Oltre 31.000,00 euro e fino a 32.000,00 euro 80,00 euro
Oltre 32.000,00 euro Nessuna detrazione

Redditi a tassazione separata - Arretrati lavoro dipendente -Trattamenti di fine rapporto

L'articolo 2, comma 10, della Legge n.289/2002 (Legge Finanziaria 2003), prevede che i nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote in vigore dal 1° gennaio 2003, si applicano sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di pensione, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (articolo 16, comma1, lettera b), del D.P.R. n.917/1986), solo a partire dal 1 gennaio 2005. Pertanto, in caso di corresponsione di tali emolumenti, l'aliquota di tassazione sarà calcolata utilizzando, fino al 31.12.2004, le aliquote e gli scaglioni in vigore al 31.12.2002.
La Legge Finanziaria 2003, non prevede invece alcun trattamento di favore per quanto concerne tutti gli altri redditi soggetti a tassazione separata, quali i trattamenti di fine rapporto o le altre indennità corrisposte in sede di cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, allo stato attuale, si ritiene che il sostituto d'imposta debba calcolare le ritenute sui trattamenti di fine rapporto applicando le nuove aliquote e i nuovi scaglioni ai pagamenti riferibili a trattamenti il cui diritto alla percezione sia sorto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Al riguardo si ricorda che con Circolare 9 gennaio 1998, n.3/E, il Ministero delle Finanze, al punto "1.3 - Trattamento tributario delle indennità di fine rapporto" in relazione alle modifiche allora intervenute sia in relazione alle riduzioni da operare dall'ammontare netto dei trattamenti che a seguito della variazione di aliquote e scaglioni, in merito alla applicazione delle nuove disposizioni precisò quanto segue:
" le nuove disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito, alle aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonché per le altre indennità corrisposte a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, vale a dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 erano in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme sorge, quindi, dal l° gennaio 1998".
Sulla base del precedente parere espresso dalla Amministrazione Finanziaria, e salvo interventi di tipo correttivo, si ritiene pertanto che le disposizioni di cui sopra siano applicabili anche ai soggetti che il 31.12.2002 erano in costanza di rapporto e per i quali i diritto alla percezione sorge al 1° gennaio 2003, anche se tale interpretazione risulta particolarmente penalizzante per detti soggetti.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L'articolo 2, comma 3, della Legge n.289/2002, consente al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico o Modello 730), di confrontare la nuova modalità di tassazione con quella prevista dal sistema in vigore al 31.12.2002, optando per la tassazione a lui più favorevole.
La Circolare 15 gennaio 2003, n.2/E, al punto 6, esclude l'applicazione della clausola di salvaguardia da parte del sostituto d'imposta, che pertanto non dovrà tenere conto di tale disposizione in sede di effettuazione delle ritenute di acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio.

EFFETTI SULLE ADDIZIONALI
L'articolo 2, comma 4, della Legge n.289/2002, prevede che la nuova deduzione dal reddito di cui all'articolo 10-bis del D.P.R.n.917/1986, non opera ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (regionale e comunale).
Per effetto delle nuove disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i sostituti d'imposta dovranno tenere presente che la base imponibile l'IRPEF potrebbe essere differente rispetto a quella su cui applicare le addizionali all'IRPEF in quanto quest'ultima è determinata tenendo conto solo delle somme e dei valori imponibili di cui all'articolo 48 del D.P.R. n.917/1986 al netto degli eventuali oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo D.P.R..
Sono confermate le disposizioni che stabiliscono che le addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta su dividendi o per imposte pagate all'estero.
Sulla base di tale disposizione, quindi le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno d'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti dovuta IRPEF, anche per effetto della nuova deduzione per assicurare la progressività dell'imposta.
Se invece la deduzione per assicurare la progressività determina solo l'emergere di un minor debito di IRPEF, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata non tenendo conto della deduzione di cui all'art.10-bis del TUIR.
Rimangono invariate le disposizioni circa le modalità di effettuazione della ritenuta e quelle di pagamento delle addizionali sia comunali che regionali.

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
L'articolo 2, comma 2, della Legge n.289/2002, ha modificato l'articolo 23 del D.P.R. n.600/1973, stabilendo che la ritenuta deve essere operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del TUIR, esclusi le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del TUIR, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.
La Circolare 15 gennaio 2003, n.2/E, fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della Legge n.289/2002.
In particolare viene chiarito quanto segue:
¨ Reddito complessivo - Il sostituto d'imposta non ha l'obbligo di richiedere al dipendente o pensionato di indicare il reddito complessivo presunto. Quindi in sede di determinazione della deduzione spettante il sostituto deve tenere conto dell'ammontare del reddito di lavoro dipendente o pensione che lo stesso corrisponde.
Nella determinazione del reddito complessivo erogato sarà necessario tenere conto anche delle eventuali mensilità aggiuntive.
In caso di aumenti di retribuzioni in corso d'anno, sarà necessario rideterminare il reddito complessivo con la conseguente modifica delle deduzioni teoriche spettanti.
¨ Determinazione della deduzione spettante - Il sostituto d'imposta dovrà determinare la eventuale deduzione spettante utilizzando la formula sopra illustrata. Al fine dell'applicazione della formula stessa, il contribuente dovrà considerare quali oneri deducibili da sottrarre, quelli da lui trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera h), del TUIR (oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, quali ad esempio i versamenti alla previdenza complementare nel rispetto dei limiti di deducibilità, eventuali assegni periodi corrisposti al coniuge separato tramite il datore di lavoro, eccetera).
Una volta calcolato il coefficiente di riduzione della deduzione e di conseguenza l'importo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta spettante per tutto l'anno, la stessa dovrà essere divisa per dodici, al fine di ragguagliare la deduzione calcolata ai singoli periodi di paga. L'importo della deduzione così determinato deve essere dedotto dal reddito corrisposto nel singolo periodo di paga e deve essere riconosciuta fin dal primo periodo di paga 2003.
In caso di ricalcolo in corso d'anno dell'importo delle deduzioni spettanti a seguito di variazioni del reddito complessivo, sulle retribuzioni già corrisposte in precedenza, la correzione delle ritenute operate può essere effettuata in sede di conguaglio.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, occorre rapportare la deduzione teorica spettante (per i lavoratori dipendenti pari alla somma di 3.000 euro e 4.500 euro) al periodo di durata del rapporto di lavoro e quindi seguire il procedimento sopra illustrato per determinare l'imposta provvisoria.
La circolare evidenzia come anche la deduzione base di 3.000 euro, debba essere frazionata in base al periodo di durata del rapporto di lavoro, anche se è lasciata facoltà al dipendente di richiedere la parte di deduzione non fruita, in sede di conguaglio.
Viene inoltre chiarito che il dipendente ha facoltà di richiedere al sostituto di non applicare la deduzione qualora disponga di altri redditi e quindi presuma di non aver diritto alla deduzione che sarebbe riconosciuta dal sostituto.
Si ricorda che la deduzione calcolata in corso d'anno in via presuntiva, dovrà essere ricalcolata in via definitiva in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Viene inoltre espressamente specificato che sulle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, ecc) non vanno attribuite né le detrazioni di imposta (art.12 e 13 del TUIR) né la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (art.10-bis del TUIR).
¨ Detrazioni d'imposta - Si ricorda che le detrazioni d'imposta devono essere concesse dal datore di lavoro, pro quota in ciascun periodo di paga, sulla base di una specifica dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal lavoratore dipendente che attesta di avervi diritto, impegnandosi a comunicare le successive variazioni modificative delle dichiarazioni rese (art.23 D.P.R. 600/73).
Si tratta delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR (D.P.R n.917/1986).
Per quanto concerne le detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR, relative ai carichi di famiglia si sottolinea che non è intervenuta alcuna variazione né in relazione agli importi da applicare né in relazione alle condizioni di spettanza. Si allegano tabelle riepilogative.
In relazione alle altre detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, si rimanda ad apposito paragrafo ed alle tabelle sopra riportate.

Detrazioni per coniuge a carico Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare
anno-lire anno-euro mese-lire mese-euro
Reddito complessivo richiedente: (1)

fino a lire 30.000.000 fino a euro 15.493,71 1.057.552 546,18 88.129 45,52
fino a lire 60.000.000 fino a euro 30.987,41 961.552 496,60 80.129 41,38
fino a lire 100.000.000 fino a euro 51.645,69 889.552 459,42 74.129 38,29
oltre lire 100.000.000 oltre euro 51.645,69 817.552 422,23 68.129 35,19

Nota: (1) Si ricorda che come chiarito dalla C.M. n.106/2001, il sostituto d'imposta, in ciascun periodo di paga può scegliere il numero di decimali a piacere, ma in sede di conguaglio dovrà riconoscere le detrazioni spettanti con arrotondamento al centesimo.
-Il reddito personale complessivo del coniuge non può superare L.5.500.000(euro2.840,51)
-La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato


Detrazioni figli e affiliati a carico Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare
anno-lire anno-euro mese-lire mese-euro
DETRAZIONI FIGLI (2)
DETRAZIONI BASE:

Richiedente reddito complessivo
superiore a lire 100.000.000superiore a euro 51.645,69:
Figli età pari o superiore a 3 anni
primo figlio e successivi 552.000 285,08 46.000 23,76
Figli età inferiore a 3 anni
primo figlio e successivi 792.000 409,03 66.000 34,09

DETRAZIONI MAGGIORATE:
Richiedente reddito complessivo
fino a lire 100.000.000 fino a euro 51.645,69:
Figli età pari o superiore a 3 anni
primo figlio 588.000 303,68 49.000 25,31
figli successivi al primo 652.000 336,73 54.333 28,06
Figli età inferiore a 3 anni
primo figlio 828.000 427,63 69.000 35,64
figli successivi al primo 892.000 460,68 74.333 38,39

· Richiedente reddito complessivo ( 1 )
fino a lire 70.000.000fino a euro 36.151,98 con un figlio a carico 1.000.000 516,46 83.333 43,04
fino a lire 80.000.000fino a euro 41.316,55 con due figli a carico 1.000.000 516,46 83.333 43,04
fino a lire 90.000.000fino a euro 46.481,12 con tre figli a carico 1.000.000 516,46 83.333 43,04
senza limite di reddito con almeno quattro figli 1.000.000 516,46 83.333 43,04
· Detrazione per figli portatori di handicap 1.500.000 774,69 125.000 64,56
q Detrazione per ogni altra persona a carico di cui all'articolo 433 c.c.:· Richiedente reddito complessivo:fino a euro 51.645,69 (L.100.000.000)oltre euro 51.645,69 (L.100.000.000) 588.000552.000 303,68285,08 49.00046.000 25,3123,76
Nota:(1) La detrazione viene ulteriormente maggiorata a Lire 1.000.000 (euro 516,46) per ciascun figlio a carico qualora il reddito complessivo del richiedente non superi i limiti riportati. Si ricorda che come chiarito con Circolare n.15/E del 01.02.2002, in caso di detrazione maggiorata non spetta l'incremento di lire 240.000 (euro 123,95) per figli di età inferiore ai tre anni.(2) Si ricorda che come chiarito dalla C.M. n.106/2001, il sostituto d'imposta, in ciascun periodo di paga può scegliere il numero di decimali a piacere, ma in sede di conguaglio dovrà riconoscere le detrazioni spettanti con arrotondamento al centesimo.
-Le presenti detrazioni sono da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'onere sostenuto.
-Le detrazioni per figli di età inferiore a tre anni sono comprensive della maggiorazione di lire 240.000 pari a euro 123,95.
-In mancanza del coniuge (per decesso o mancato riconoscimento dei figli), al primo figlio si applica la detrazione per coniuge a carico, se più favorevole, senza alcuna maggiorazione per figli di età inferiore a tre anni.
-Il reddito personale complessivo delle perone a carico non può superare L.5.500.000(euro2.840,51).


SANZIONI
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E, precisa che in relazione alle rilevanti modifiche apportate alla disciplina dell'IRPEF, che ha generato situazioni di obiettiva incertezza sull'interpretazione delle norme, gli uffici non applicheranno sanzioni nei confronti dei sostituti d'imposta che abbiano commesso irregolarità nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003.

MODELLO CUD
La Circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E, precisa che nella certificazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.600/1973 (Modello CUD), il sostituto d'imposta dovrà indicare l'importo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione che ha riconosciuto, distinguendo la parte relativa alla deduzione base (3.000 euro) da quella spettante sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (4.500 euro).
In attesa di un nuovo modello di certificazione, tali indicazioni devono essere riportate nelle "Annotazioni " del modello CUD 2002.

LAVORATORI FRONTALIERI
L'articolo 2, comma 11, concerne le disposizioni fiscali in materia di lavoro prestato all'estero nelle zone di frontiera e prevede quanto segue:
" Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro."
Per maggiori chiarimenti si rimanda al punto 9 della Circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E.

 






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