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AGENTI - VARIAZIONE RITENUTA DI ACCONTO SU PROVVIGIONI

Con decorrenza 1° gennaio 2003, la ritenuta di acconto da applicare sulle provvigioni corrisposte in relazione a rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, è passata dal 18% al 23%.
La variazione dell'aliquota è conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Finanziaria 2003), all'articolo 11 del TUIR (D.P.R. n.917/86), per effetto delle quali il primo scaglione di reddito è stato elevato a euro 15.000 con aliquota 23% a decorrere dall'anno d'imposta 2003.
Dal momento che l'articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dispone, in relazione ai rapporti sopra citati, che: "…..L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito…" l'aliquota applicabile è divenuta il 23%.
La nuova aliquota trova applicazione per le ritenute operate dal 1° gennaio 2003, vale a dire in relazione ai pagamenti di provvigioni effettuati da tale data, anche se relativi ad annualità precedenti e per le quali siano già pervenute le relative fatture.
Qualora l'importo della ritenuta di acconto, pur non essendone obbligatoria l'esposizione, sia stato indicato nella fattura che l'agente o rappresentante ha inviato al sostituto d'imposta, questi in presenza di fatture emesse con l'indicazione di una ritenuta d'acconto ad aliquota del 18% ma il cui pagamento sia avvenuto o avvenga nell'anno in corso, potrà tranquillamente correggere l'importo della ritenuta operata o da operare indicando l'aliquota attualmente in vigore del 23% ed adeguando il relativo importo a debito.
Per quanto concerne la base di commisurazione della ritenuta di acconto, fissata dall'art.25-bis, comma 2, del D.PR. n.600/1973, "al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni" non è stata introdotta alcuna novità, pertanto la ritenuta sarà calcolata sulla base imponibile applicabile al momento della corresponsione delle provvigioni.
Si ricorda che le eventuali responsabilità per omesso o insufficiente versamento della ritenuta o mancata effettuazione della stessa, ricadono esclusivamente sul sostituto d'imposta, essendo egli stesso il soggetto tenuto ad operare la ritenuta con obbligo di rivalsa.
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare ritenute operate inferiori a quelle dovute.
Altra modifica introdotta dalla Finanziaria 2003, riguarda gli incaricati alle vendite a domicilio, infatti l'articolo 2, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n.289, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha sostituito il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del D.P.R. n.600/1973, con il seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Pertanto in caso di pagamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai predetti soggetti, sarà necessario tenere conto delle nuove disposizioni introdotte.
Con l'occasione si sottolinea che non hanno invece subito alcuna variazione le ritenute da operare in relazione alla corresponsione di eventuali indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, attualmente la ritenuta è pari al 20% delle indennità corrisposte, l'unica variazione intervenuta (a decorrere dal mese di maggio2002) riguarda il codice tributo per il versamento di dette ritenute che a seguito della soppressione del codice tributo "1042" vengono oggi versate con il codice tributo "1040".
Rimangano naturalmente invariate anche le ritenute del 20% operate nei confronti dei lavoratori autonomi.





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