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AGENTI - VARIAZIONE RITENUTA DI ACCONTO SU PROVVIGIONI
Con decorrenza 1° gennaio 2003, la ritenuta di acconto da applicare
sulle provvigioni corrisposte in relazione a rapporti di agenzia,
commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento
di affari, è passata dal 18% al 23%.
La variazione dell'aliquota è conseguente alle modifiche
apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 27 dicembre
2002, n.289 (Finanziaria 2003), all'articolo 11 del TUIR (D.P.R.
n.917/86), per effetto delle quali il primo scaglione di reddito
è stato elevato a euro 15.000 con aliquota 23% a decorrere
dall'anno d'imposta 2003.
Dal momento che l'articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n.600, dispone, in relazione ai rapporti sopra citati, che: "
..L'aliquota
della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo
11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per il primo scaglione di reddito
" l'aliquota
applicabile è divenuta il 23%.
La nuova aliquota trova applicazione per le ritenute operate dal
1° gennaio 2003, vale a dire in relazione ai pagamenti di provvigioni
effettuati da tale data, anche se relativi ad annualità precedenti
e per le quali siano già pervenute le relative fatture.
Qualora l'importo della ritenuta di acconto, pur non essendone obbligatoria
l'esposizione, sia stato indicato nella fattura che l'agente o rappresentante
ha inviato al sostituto d'imposta, questi in presenza di fatture
emesse con l'indicazione di una ritenuta d'acconto ad aliquota del
18% ma il cui pagamento sia avvenuto o avvenga nell'anno in corso,
potrà tranquillamente correggere l'importo della ritenuta
operata o da operare indicando l'aliquota attualmente in vigore
del 23% ed adeguando il relativo importo a debito.
Per quanto concerne la base di commisurazione della ritenuta di
acconto, fissata dall'art.25-bis, comma 2, del D.PR. n.600/1973,
"al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate
nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti,
preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività
si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi,
la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare
delle stesse provvigioni" non è stata introdotta alcuna
novità, pertanto la ritenuta sarà calcolata sulla
base imponibile applicabile al momento della corresponsione delle
provvigioni.
Si ricorda che le eventuali responsabilità per omesso o insufficiente
versamento della ritenuta o mancata effettuazione della stessa,
ricadono esclusivamente sul sostituto d'imposta, essendo egli stesso
il soggetto tenuto ad operare la ritenuta con obbligo di rivalsa.
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento
operoso per regolarizzare ritenute operate inferiori a quelle dovute.
Altra modifica introdotta dalla Finanziaria 2003, riguarda gli incaricati
alle vendite a domicilio, infatti l'articolo 2, comma 12, della
Legge 27 dicembre 2002, n.289, in vigore dal 1° gennaio 2003,
ha sostituito il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis
del D.P.R. n.600/1973, con il seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è
commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del
22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione
del reddito.
Pertanto in caso di pagamenti effettuati, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, ai predetti soggetti, sarà necessario tenere
conto delle nuove disposizioni introdotte.
Con l'occasione si sottolinea che non hanno invece subito alcuna
variazione le ritenute da operare in relazione alla corresponsione
di eventuali indennità per la cessazione di rapporti di agenzia,
attualmente la ritenuta è pari al 20% delle indennità
corrisposte, l'unica variazione intervenuta (a decorrere dal mese
di maggio2002) riguarda il codice tributo per il versamento di dette
ritenute che a seguito della soppressione del codice tributo "1042"
vengono oggi versate con il codice tributo "1040".
Rimangano naturalmente invariate anche le ritenute del 20% operate
nei confronti dei lavoratori autonomi.
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