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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE FORNITURE DI DOCUMENTI FISCALI EFFETTUATE DA TIPOGRAFIE E RIVENDITORI - RISOLUZIONE N. 5 DEL 2003 -AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, in prossimità della scadenza del 31 gennaio 2003, data entro la quale andranno inviate le informazioni relative ai quattro trimestri solari del 2002, fornisce chiarimenti sulla trasmissione per via telematica (obbligo introdotto dall'articolo 3, comma 3, del DPR 404 del 2001) dei dati riguardanti le forniture effettuate ai rivenditori o ai soggetti utilizzatori di documenti fiscali .
Tale adempimento, come è noto, è posto a carico dei seguenti soggetti:
· le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali;
· i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.
· A questo proposito si segnala che sia le modifiche apportate dall'articolo 3 del DPR 404, sia le modalità tecniche di trasmissione dei dati e i tempi di attivazione del servizio, contenuti nel provvedimento del 30 maggio 2002
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha ritenuto di fornire alcune precisazioni nonché di accordare, solo ed esclusivamente per le comunicazioni relative ai quattro trimestri solari dell'anno 2002, alcune deroghe alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 30 maggio 2002.
Tale deroga nasce dall'esigenza di non colpevolizzare i soggetti che, fino all'emanazione del provvedimento avvenuto quasi a metà anno, potrebbero aver effettuato nei loro registri annotazioni non conformi a tali specifiche.
Inoltre la risoluzione fornisce alcune precisazioni anche per l'avvenire.
Prima di addentrarsi nelle tecniche di trasmissione, l'Agenzia rammenta che le tipografie e i soggetti autorizzati alla rivendita dei documenti fiscali possono trasmettere i dati relativi alle forniture:
· direttamente, tramite i servizi telematici Internet o Entratel, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
· tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2 -bis e 3 del DPR 322/98 e successive modificazioni.
L'Agenzia segnala anche, per i soggetti in questione, la possibilità di utilizzare il software necessario per effettuare il controllo dei file che gli utenti devono trasmettere per via telematica. Tale software è reso disponibile gratuitamente ed è prelevabile dai siti Internet dei predetti servizi (si veda il sito www.agenziaentrate.it).

SOLUZIONI VALIDE SOLO PER GLI ELENCHI DEL 2002
L'Agenzia precisa che:
· se non si conosce il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'acquirente degli stampati, è possibile indicare uno solo di tali elementi; nell'eventualità che non si conoscano entrambi la trasmissione del file non è consentita;
· in caso di indisponibilità del codice fiscale del rappresentante legale dell'acquirente o del soggetto delegato all'acquisto, è consentito di omettere l'indicazione del codice fiscale e di inserire solo il nome e il cognome;
· è possibile indicare il nome e il cognome dell'acquirente congiuntamente nel campo relativo alla ditta.


SOLUZIONI APPLICABILI A REGIME

L'Agenzia precisa che:
· se la tipografia o il rivenditore operano in più punti di distribuzione dei documenti fiscali, sarà la sede principale, ossia quella con riferimento alla quale è stata ottenuta l'autorizzazione, a curare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture, comprese quelle effettuate dalle sedi secondarie. Queste ultime si limiteranno a tenere la documentazione cartacea idonea a soddisfare le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
· l'identificativo di serie dei documenti fiscali da riportare nel record C è costituito dalla copia dei dati relativi al tipo di documento e dalle ultime due cifre dell'anno di stampa, separati da un trattino;
· qualora si renda necessario, da parte del soggetto autorizzato oppure dall'incaricato alla trasmissione, correggere o integrare un file inviato, occorre trasmettere il nuovo file completo anche dei dati già inviati nei termini previsti dalla normativa vigente. Pertanto il successivo invio sostituisce automaticamente ed integralmente quello precedente; in caso di scarto da parte del servizio telematico, occorre ripetere l'invio nei cinque giorni lavorativi successivi: in tal caso, l'invio si considera tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate;
· il formulario di accompagnamento dei rifiuti, non avendo carattere fiscale, non è soggetto agli adempimenti in esame;
· le varie tipologie di documenti di accompagnamento (es. modello di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contraddistinto dalla serie IT, documenti amministrativi di accompagnamento per merci soggette ad accisa) possono essere identificate, nel campo 14 del record C, con il valore 01.



Lo scrivente Ufficio ricorda che a partire dal 2003, le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati a effettuarne la rivendita trasmetteranno tali comunicazioni entro la fine del mese successivo a ogni trimestre solare nel quale le forniture sono effettuate.





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