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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE FORNITURE DI DOCUMENTI
FISCALI EFFETTUATE DA TIPOGRAFIE E RIVENDITORI - RISOLUZIONE N.
5 DEL 2003 -AGENZIA ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate, in prossimità
della scadenza del 31 gennaio 2003, data entro la quale andranno
inviate le informazioni relative ai quattro trimestri solari del
2002, fornisce chiarimenti sulla trasmissione per via telematica
(obbligo introdotto dall'articolo 3, comma 3, del DPR 404 del 2001)
dei dati riguardanti le forniture effettuate ai rivenditori o ai
soggetti utilizzatori di documenti fiscali .
Tale adempimento, come è noto, è posto a carico dei
seguenti soggetti:
· le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali;
· i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.
· A questo proposito si segnala che sia le modifiche apportate
dall'articolo 3 del DPR 404, sia le modalità tecniche di
trasmissione dei dati e i tempi di attivazione del servizio, contenuti
nel provvedimento del 30 maggio 2002
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha ritenuto
di fornire alcune precisazioni nonché di accordare, solo
ed esclusivamente per le comunicazioni relative ai quattro trimestri
solari dell'anno 2002, alcune deroghe alle specifiche tecniche approvate
con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 30
maggio 2002.
Tale deroga nasce dall'esigenza di non colpevolizzare i soggetti
che, fino all'emanazione del provvedimento avvenuto quasi a metà
anno, potrebbero aver effettuato nei loro registri annotazioni non
conformi a tali specifiche.
Inoltre la risoluzione fornisce alcune precisazioni anche per l'avvenire.
Prima di addentrarsi nelle tecniche di trasmissione, l'Agenzia rammenta
che le tipografie e i soggetti autorizzati alla rivendita dei documenti
fiscali possono trasmettere i dati relativi alle forniture:
· direttamente, tramite i servizi telematici Internet o Entratel,
in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica
delle dichiarazioni fiscali;
· tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2
-bis e 3 del DPR 322/98 e successive modificazioni.
L'Agenzia segnala anche, per i soggetti in questione, la possibilità
di utilizzare il software necessario per effettuare il controllo
dei file che gli utenti devono trasmettere per via telematica. Tale
software è reso disponibile gratuitamente ed è prelevabile
dai siti Internet dei predetti servizi (si veda il sito www.agenziaentrate.it).
SOLUZIONI VALIDE SOLO PER GLI ELENCHI DEL 2002
L'Agenzia precisa che:
· se non si conosce il numero di partita Iva o il codice
fiscale dell'acquirente degli stampati, è possibile indicare
uno solo di tali elementi; nell'eventualità che non si conoscano
entrambi la trasmissione del file non è consentita;
· in caso di indisponibilità del codice fiscale del
rappresentante legale dell'acquirente o del soggetto delegato all'acquisto,
è consentito di omettere l'indicazione del codice fiscale
e di inserire solo il nome e il cognome;
· è possibile indicare il nome e il cognome dell'acquirente
congiuntamente nel campo relativo alla ditta.
SOLUZIONI APPLICABILI A REGIME
L'Agenzia precisa che:
· se la tipografia o il rivenditore operano in più
punti di distribuzione dei documenti fiscali, sarà la sede
principale, ossia quella con riferimento alla quale è stata
ottenuta l'autorizzazione, a curare la comunicazione dei dati relativi
a tutte le forniture, comprese quelle effettuate dalle sedi secondarie.
Queste ultime si limiteranno a tenere la documentazione cartacea
idonea a soddisfare le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
· l'identificativo di serie dei documenti fiscali da riportare
nel record C è costituito dalla copia dei dati relativi al
tipo di documento e dalle ultime due cifre dell'anno di stampa,
separati da un trattino;
· qualora si renda necessario, da parte del soggetto autorizzato
oppure dall'incaricato alla trasmissione, correggere o integrare
un file inviato, occorre trasmettere il nuovo file completo anche
dei dati già inviati nei termini previsti dalla normativa
vigente. Pertanto il successivo invio sostituisce automaticamente
ed integralmente quello precedente; in caso di scarto da parte del
servizio telematico, occorre ripetere l'invio nei cinque giorni
lavorativi successivi: in tal caso, l'invio si considera tempestivo
se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo
dell'Agenzia delle Entrate;
· il formulario di accompagnamento dei rifiuti, non avendo
carattere fiscale, non è soggetto agli adempimenti in esame;
· le varie tipologie di documenti di accompagnamento (es.
modello di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contraddistinto
dalla serie IT, documenti amministrativi di accompagnamento per
merci soggette ad accisa) possono essere identificate, nel campo
14 del record C, con il valore 01.
Lo scrivente Ufficio ricorda che a partire dal 2003, le tipografie
autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati
a effettuarne la rivendita trasmetteranno tali comunicazioni entro
la fine del mese successivo a ogni trimestre solare nel quale le
forniture sono effettuate.
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