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COMUNICAZIONE DATI I.V.A - SCADENZA 28.02.2003
NATURA ED EFFETTI
La "comunicazione annuale dati IVA." è stata introdotta
dall'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, il quale ha istituito
l'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322
Il nuovo adempimento, che decorre dal periodo d'imposta 2002, è
giunto nell'intento di semplificare e razionalizzare gli adempimenti
a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi comunitari
e sostituisce l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche
IVA.
La comunicazione, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun
anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti
dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie"
che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
La prima scadenza prevista è pertanto fissata al 28 febbraio
2003, quando dovranno essere presentate, esclusivamente per via
telematica, direttamente dai contribuenti o medianti intermediari
abilitati, le comunicazioni dati IVA relative all'anno 2002.
L'Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimento dell'8 novembre
2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 225 alla G.U. n.286
del 6 dicembre 2002, il modello di "Comunicazione annuale dati
IVA" il quale, unitamente alle relative istruzioni, è
reperibile gratuitamente sul sito Internet del Ministero dell'Economia
e delle Finanze (www.finanze.it) o sul sito dell'Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.it ). Il modello può essere stampato
anche in bianco e nero da parte dei contribuenti e degli intermediari
incaricati della presentazione.
Si precisa che, come già evidenziato dalla Circolare 25 gennaio
2002, n.6/E, la natura del nuovo adempimento, sia agli effetti dichiarativi
che sanzionatori, non è quella propria della "Dichiarazione
IVA", bensì quella riferibile alle comunicazioni di
dati e notizie. Infatti attraverso la comunicazione annuale dati
IVA il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione
dell'imposta dovuta, e non dovrà, pertanto, tenere conto
di eventuali conguagli (quali ad esempio il calcolo del pro-rata)
e delle rettifiche delle detrazioni (vedi art.19-bis2); non vengono
inoltre richiesti i dati relativi al riporto del credito dell'anno
precedente, alle compensazioni effettuate in relazione alle istanze
di rimborso infrannuale presentate ed ai versamenti effettuati.
SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI
IVA
In generale, sono tenuti alla presentazione della comunicazione
annuale dati IVA tutti i titolari di partita IVA tenuti a presentare
la dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni
imponibili nel periodo (soggetti che non hanno effettuato alcuna
operazione né attiva né passiva) ovvero non sono tenuti
ad effettuare le liquidazioni periodiche, con alcune eccezioni previste
da disposizioni normative ovvero in base alla prassi emanata dall'Amministrazione
finanziaria.
Sono esonerati dalla presentazione della predetta comunicazione,
i seguenti soggetti:
¨ contribuenti che per l'anno cui si riferisce la dichiarazione
sono esonerati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
ed in particolare:
a) coloro che hanno registrato soltanto operazioni esenti di cui
all'articolo 10;
b) chi, avendo registrato solo operazioni esenti, si è avvalso
della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione
ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R.n.633/1972, anche se tenuto
per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale
IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'articolo
19-bis2 del D.P.R.n.633/1972, salvo il caso che detti soggetti abbiano
registrato operazioni intracomunitarie ovvero abbiano effettuato
acquisti di oro e argento con il meccanismo del "reverse-charge";
c) i produttori agricoli che si avvalgono dell'esonero per i produttori
minimi, di cui all'articolo 34, comma 6, primo e secondo periodo,
D.P.R N.633/1972,
d) gli esercenti attività di giochi ed intrattenimento che
si avvalgono del regime speciale di cui all'articolo 74, comma 6,
del D.P.R. n.633/1972;
e) le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda;
f) i rappresentanti fiscali cosiddetti "leggeri" di soggetti
passivi residenti in altri stati membri della Unione Europea (art.44,
comma 3, secondo periodo, D.L.n.331/1993) i quali abbiano effettuato
in Italia solo operazioni per le quali non è dovuta imposta
(non imponibili, esenti, non soggette, ecc.);
g) le associazioni sportive e dilettantistiche (Legge 398/1991)
e le associazioni non lucrative in genere ( art.9-bis, D.L. 417/1991)
che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti IVA.
¨ soggetti di cui all'articolo 88 del D.P.R.n.917/1986 (organi
e amministrazioni dello Stato, comuni, enti pubblici, eccetera);
¨ i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, i curatori
fallimentari e commissari liquidatori;
¨ le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta
un volume di affari uguale o inferiore a € 25.822,84 (pari
a L.50.000.000) anche se tenuti a presentare la dichiarazione IVA
annuale. Al fine della determinazione del volume di affari realizzato
nell'anno si computano i corrispettivi di tutte le attività
esercitate, ancorché gestite con contabilità separata,
incluse le eventuali attività esonerate dall'obbligo di presentazione
di dichiarazione annuale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun
anno e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada
di sabato, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale
successivo.
La comunicazione annuale dati IVA, relativa all'imposta sul valore
aggiunto riferita all'anno 2002, deve essere presentata entro il
28 febbraio 2003.
I modelli di comunicazione dati IVA si considerano presentati nel
giorno in cui sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
SANZIONI
Avendo la comunicazione annuale dati IVA natura informativa e non
dichiarativa, risultano inapplicabili alla stessa le sanzioni previste
in tema di omessa o infedele dichiarazione con la conseguenza dell'impossibilità
di avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso,
in caso di eventuali violazioni.
L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati
incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
da 258 a 2.065 euro, previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n.471, per l'omessa o inesatta comunicazione di dati.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare
una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno
correttamente esposti nella dichiarazione annuale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Le modalità di presentazione, della comunicazione annuale
dati IVA ricalcano sostanzialmente le regole dettate per la presentazione
delle dichiarazioni annuali.
E' infatti prevista la presentazione esclusivamente per via telematica,
che potrà essere effettuata:
1. direttamente dal contribuente;
2. tramite intermediari abilitati;
3. per soggetti di grandi dimensioni o gruppi, in cui almeno una
società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni
in via telematica, la trasmissione delle stesse può essere
effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente
attraverso il servizio Entratel.
1 - PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA
I soggetti che intendono presentare direttamente la propria comunicazione
potranno avvalersi:
- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di
presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770)
in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di
presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione
ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sussista
l'obbligo di presentare tale dichiarazione.
Circa le modalità di abilitazione si rimanda a quanto indicato
nelle Istruzioni per la compilazione della comunicazione annuale
dati IVA ( vedi pag.3), precisando che in materia non è intervenuta
alcuna variazione.
Le istruzioni precisano che per i soggetti già abilitati
al servizio telematico Entratel, continueranno ad avvalersi di tale
servizio per tutti gli invii.
2.- PRESENTAZIONE TRAMITE INCARICATI ABILITATI
Per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA, i contribuenti
possono servirsi anche di un intermediario abilitato (professionista,
Caf imprese, eccetera), al quale può essere affidato eventualmente
anche l'incarico di predisporre, oltre che trasmettere, la comunicazione.
Si ricorda che le istruzioni non fissano alcun termine per presentare
la comunicazione già predisposta dal contribuente all'intermediario,
ma considerando che quest'ultimo dovrà comunque effettuare
la trasmissione entro i termini sopra indicati (28.02.2003), si
consiglia di prendere accordi preventivi e di concordare entro quale
data la predetta consegna dovrà essere effettuata affinché
l'intermediario assuma l'impegno alla trasmissione.
Si evidenzia che l'accettazione delle comunicazioni è facoltativa
e che l'incaricato del servizio telematico può richiedere
un corrispettivo per l'attività prestata.
3.- PRESENTAZIONE TRAMITE SOCIETA' DEL GRUPPO
Nell'ambito di un gruppo, per la trasmissione telematica delle comunicazioni
annuali dati IVA, relative ai soggetti appartenenti al gruppo stesso,
è necessario che almeno una delle società o ente abbia
i requisiti per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel,
in tal caso la trasmissione può essere effettuata da uno
o più soggetti dello stesso gruppo attraverso il predetto
servizio.
Ai fini procedurali si evidenzia che:
- la società del gruppo può effettuare la presentazione
per via telematica delle comunicazioni relative alle altre società
che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto
l'impegno alla relativa presentazione;
- per incaricare un'altra società del gruppo alla presentazione
telematica delle proprie comunicazioni dati IVA, la società
deve consegnare tali comunicazioni, debitamente sottoscritte, alla
società incaricata, la quale dovrà osservare tutti
gli adempimenti previsti per gli incaricati abilitati.
Nel caso di presentazione tramite intermediari o altri soggetti
abilitati all'invio telematico (vedi ad esempio società del
gruppo) le istruzioni forniscono precise indicazioni in merito alla
documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante
e alla prova della presentazione della dichiarazione.
Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n.322/1998,
l'intermediario abilitato, comprese le società del gruppo,
deve:
Ø rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione
della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione,
l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate
i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è
stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario
o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione
ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere
successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno
alla presentazione telematica" delle suddette comunicazioni,
per essere poi trasmessa, unitamente ai dati contenuti nella comunicazione
per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Ø rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro
30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione
in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati
IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su
modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate,
debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento.
Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante
prova di presentazione della comunicazione dati IVA e dovrà
essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale
del modello di comunicazione dati IVA ed alla restante documentazione,
per il periodo previsto dall'art.43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in
cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione
Finanziaria.
Ø conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su
supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art.43
del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione
Finanziaria in sede di controllo.
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
In relazione alle modalità di presentazione delle comunicazioni
annuali dati IVA sono state fornite specifiche istruzioni in relazione
ad alcuni casi particolari.
Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo
Per le società controllanti e società controllate
che nel corso dell'anno 2002 si sono avvalse della procedura per
la liquidazione IVA di gruppo, la presentazione della comunicazione
annuale dati IVA dovrà essere effettuata distintamente da
ogni soggetto appartenente al gruppo e con riferimento ai propri
dati.
Pertanto la società controllante deve presentare la comunicazione
con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche
a quella relativa al gruppo.
Contribuenti con contabilità separata
I contribuenti che esercitano più attività con applicazione
separata dell'imposta ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n.633/1972,
sia per obbligo che per opzione, devono riassumere in un solo modello
di comunicazione i dati relativi a tutte le attività.
Se tra le diverse attività ve ne sono alcune per le quali
è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione
annuale IVA, nella compilazione della comunicazione non si dovrà
tenere conto dei dati di queste ultime attività.
Soggetti interessati da operazioni societarie straordinarie
Nell'ipotesi che i contribuenti abbiano effettuato operazioni straordinarie
o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni,
cessioni di azienda, conferimenti, eccetera) sono state fornite
particolari regole di compilazione della comunicazione connesse
all'estinzione o meno del dante causa e/o al trasferimento o meno
del saldo IVA corrente.
1. Operazioni avvenute durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione
dati.
A) se il dante causa (la società incorporata o scissa, il
soggetto conferente o il cedente o donante) si è estinto,
l'avente causa ( società incorporante o beneficiaria, soggetto
conferitario, cessionario o donatario) presenta due distinte comunicazioni:
la prima, con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso
nell'anno di imposta cui si riferisce la comunicazione; la seconda
con i dati delle operazioni effettuate dal dante causa nella frazione
di anno cui si riferisce la comunicazione, e fino all'ultima liquidazione
eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
Il dichiarante dovrà indicare il "valore 9" nella
casella relativa al "Codice carica".
B) se, invece, il dante causa non si è estinto, la comunicazione
va presentata: dall'avente causa se, l'operazione straordinaria
o la trasformazione, ha comportato la cessione del debito o credito
IVA, con le modalità indicate nella precedente lettera A);
da ciascuna società se, l'operazione straordinaria o la trasformazione,
non ha portato la cessione del debito o credito IVA, in relazione
alle operazioni da ciascuna effettuate.
2. Operazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio e
la data di presentazione della comunicazione dati.
A) se il dante causa si è estinto, l'avente causa presenta
due distinte comunicazioni dati, una per le operazioni poste in
essere dal dante causa nel corso dell'intero anno precedente ed
una per le proprie operazioni. La prima comunicazione dovrà
essere presentata solo se l'adempimento non sia già stato
assolto direttamente dal dante causa prima dell'operazione straordinaria
o la trasformazione.
B) se il dante causa non si è estinto, ogni soggetto partecipante
all'operazione assolverà autonomamente la comunicazione per
le operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce
la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito
IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà
rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno
successivo, secondo le modalità già indicate in precedenza.
Comunicazione presentata dagli eredi.
Nell'ipotesi di successione ereditaria, la comunicazione è
presentata in ogni caso dagli eredi per l'intero anno d'imposta.
Il dichiarante dovrà indicare il "valore 7" nella
casella "Codice carica".
Comunicazioni effettuate da soggetti non residenti
Le istruzioni riportano anche particolari modalità di compilazione
in relazione alla presentazione della comunicazione da parte di
soggetti non residenti, in particolare individua le seguenti figure
(vedi pag.6 Istruzioni):
Ø rappresentante fiscale;
Ø soggetti non residenti identificati direttamente;
Ø soggetti non residenti che hanno operato mediante rappresentante
fiscale nonché identificandosi direttamente;
Ø stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
STRUTTURA DEL MODELLO
Il modello di comunicazione si compone di due facciate, la prima
contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali
(Legge 675/1996) mentre la seconda riporta i campi relativi all'identificazione
del contribuente assieme alle sezioni dei dati relativi alle operazioni
effettuate, alla determinazione dell'IVA dovuta o a credito, la
firma della comunicazione e i dati relativi all'impegno alla presentazione
telematica da parte dell'intermediario.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
1. SEZIONE I - DATI GENERALE
In questa sezione viene richiesto di indicare l'anno d'imposta (anno
solare) cui si riferisce la comunicazione, i dati relativi al contribuente
(Partita IVA, Codice attività, Contabilità separata,
Comunicazione di società aderenti ad un gruppo, Eventi eccezionali)
ed i dati relativi al dichiarante da compilare soltanto nel caso
in cui colui che sottoscrive la comunicazione sia soggetto diverso
dal contribuente cui si riferisce la comunicazione stessa (Codice
fiscale, Codice carica, Codice fiscale società dichiarante)
2. SEZIONE II - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE
In questa sezione vengono richiesti i dati relativi a tutte le operazioni
attive e passive effettuate nell'anno d'imposta interessato dalla
comunicazione dati IVA.
Al riguardo si precisa che per i contribuenti trimestrali i dati
concernenti la comunicazione sono comprensivi anche dell'ultimo
trimestre dell'anno (ottobre-dicembre 2002), questo al fine di evidenziare
l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.
Le stesse considerazioni valgono anche per coloro che, avendo affidato
la tenuta della contabilità a terzi ed avendo optato per
la liquidazione periodica basata sull'IVA divenuta esigibile nel
secondo mese precedente, devono comunque ricomprendere nella comunicazione
dati IVA tutte le operazioni effettuate nell'anno di imposta.
Le istruzioni forniscono inoltre particolari indicazioni per i contribuenti
che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta,
per obbligo o per legge.
Si ricorda che tutti gli importi da indicare sono al netto delle
variazioni eseguite ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n.633/1972
e devono essere espressi all'unità di euro arrotondando l'importo
per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore
a 50 centesimi o per difetto se inferiore a detto limite.
Operazioni attive
¨ Rigo CD1 - campo 1 - è necessario indicare l'ammontare
complessivo, al netto dell'IVA, di tutte delle operazioni attive
( cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie
e di esportazione, comprese quelle ad esigibilità differita,
effettuate nel periodo d'imposta, registrate o soggette a registrazione
(l'unica esclusione riguarda le operazioni esenti per i soggetti
che si sono avvalsi della dispensa di cui all'articolo 36-bis. D.P.R.n.633/72)
Le istruzioni evidenziano che in questo campo sono da indicare anche
le prestazioni di servizi intracomunitarie e che per i soggetti,
che fruiscono di una riduzione della base imponibile, (editori)
lo stesso deve essere indicato già al netto della riduzione
spettante.
Si evidenzia che i campi successivi sono un "di cui" del
presente campo.
¨ Rigo CD1 - campo 2 - in questo campo viene evidenziato l'ammontare
complessivo delle operazioni non imponibili, computabili o meno
alla formazione del plafond con la sola esclusione delle operazioni
intracomunitarie (sia relative a cessioni di beni che di servizi).
¨ Rigo CD1 - campo 3 - nel campo è indicato l'ammontare
di tutte le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R.
n.633/1972, con la sola esclusione di quelle per le quali opera
la dispensa ai sensi dell'articolo 36-bis.
¨ Rigo CD1 - campo 4 - nel campo viene indicato l'ammontare
complessivo delle cessioni intracomuntarie di soli beni.
Operazioni passive
¨ Rigo CD2 - campo 1 - nel campo viene indicato l'ammontare
complessivo, al netto dell'imposta, di tutti gli acquisti, all'interno,
intracomunitari ed importazioni, rilevanti agli effetti dell'IVA,
compresi gli acquisti ad esigibilità differita, e risultanti
da fatture, autofatture, bolle doganali di importazione, registrate
o soggette a registrazione.
Anche in questo caso i campi successivi sono un "di cui"
del presente campo.
¨ Rigo CD2 - campo 2 - nel campo è indicato l'ammontare
complessivo degli acquisti non imponibili, oggettivamente o con
utilizzo del plafond, con la sola esclusione delle operazioni intracomunitarie
(sia relative ad acquisto di beni che di servizi).
¨ Rigo CD2 - campo 3 - nel campo è indicato l'ammontare
complessivo degli acquisti all'interno esenti (art.10, D.P.R. n.633/1972
e art.6, L.n.133/1999), delle importazioni non soggette all'imposta
(art.68, esclusa lett.a) D.P.R. n.633/1972 nonché delle importazioni
di oro da investimento).
Nel rigo non deve essere compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari
esenti, compresi quelli di oro da investimento, da ricomprendere
invece nel successivo rigo CD2, campo 4.
¨ Rigo CD2 - campo 4 - in questo campo deve essere indicato
l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni,
imponibili ed esenti.
¨ Rigo CD3 - campo 1 - in questo campo deve essere indicato
esclusivamente l'ammontare imponibile delle importazioni di materiale
d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni di argento
puro già comprese nel precedente punto CD2, campo 1.
¨ Rigo CD3 - campo 2 - in questo campo deve essere indicata
l'imposta relativa alle importazioni di cui al campo CD3, campo
1.
Si evidenzia che l'importo dell'imposta indicato nel presente campo
va incluso nel rigo CD4, come IVA esigibile e nel rigo CD5, come
imposta detraibile.
4. SEZIONE III - DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO
¨ Rigo CD4 - IVA esigibile - nel campo deve essere indicato
l'ammontare complessivo dell'IVA esigibile sulle operazioni attive
e di quella resasi esigibile durante l'anno.
Nel campo è compresa l'IVA relativa alle autofatture, agli
acquisti intracomunitari e quella sulle importazioni di oro e argento.
¨ Rigo CD5- IVA detratta - nel campo deve essere indicato l'ammontare
complessivo dell'IVA detraibile relativa agli acquisti e importazioni,
registrati e per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione
nel periodo di riferimento.
¨ Rigo CD6 - campo 1 - deve essere indicato l'ammontare dell'IVA
a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai
righi CD4 e CD5.
¨ Rigo CD6 - campo 2 - deve essere indicato l'ammontare dell'IVA
a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai
righi CD5 e CD4.
5. FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal contribuente
o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli
altri soggetti dichiaranti.
6. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario
che trasmette la comunicazione, con l'indicazione dei dati richiesti
(Codice fiscale, N.iscrizione all'Albo dei CAF, la data di assunzione
dell'impegno a trasmettere e barrando la casella in relazione al
soggetto che ha predisposto la comunicazione).
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