|
MODELLO DI PAGAMENTO F 24 - NUOVO SERVIZIO ON LINE
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato il nuovo servizio
di pagamento riservato agli intermediari abilitati ad Entratel che
consentirà di effettuare i versamenti mediante servizio telematico.
Previa sottoscrizione da parte dell'intermediario di apposita convenzione,
sarà infatti possibile procedere con il nuovo sistema di
pagamento. Pertanto in occasione delle singole scadenze l'intermediario
preparerà il Mod. F.24 come avviene attualmente inserendo
tutte le singole imposte e le eventuali compensazioni effettuate;
inoltre sarà possibile effettuare sia l'invio che l'addebito
in conto direttamente in via telematica tramite Entratel. Il nuovo
servizio, che non è obbligatorio né per i contribuenti
né per gli intermediari fornirà ad operazione avvenuta
la ricevuta cartacea con l'esito dei singoli addebiti.
Tra i vantaggi del sistema, oltre la potenziale riduzione degli
errori dovuti ai vari passaggi (capita talvolta che la banca sbagli
anche la mera trascrizione dei modelli) e l'eliminazione delle code
agli sportelli bancari, si ricorda anche la possibilità di
effettuare versamenti tempestivi entro le 24 ore del giorno di scadenza
del termine di versamento, oppure in alternativa di inviare il modello
F.24 prima della scadenza con ordine di addebito in conto alla data
di scadenza ultima.
Adesione alla Convenzione
Convenzione sulle modalita' di svolgimento da parte degli intermediari
di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 1998 del servizio
di pagamento con modalita' telematiche, in nome e per conto del
contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato
con compensazione TRAL'Agenzia delle entrate con sede in Roma, Viale
Europa, 242, - codice fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata
dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, delegato
dal Direttore dell'Agenzia con atto di delega prot. n. 2002/229399
E<nome e cognome/denominazione e codice fiscale>, intermediario
abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,PREMESSO- che, ai sensi
dell'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato
con sistemi diversi dal contante;- che, ai sensi dell'art. 24, comma
40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le modalità di
esecuzione dei pagamenti dei tributi e delle altre entrate mediante
sistemi diversi dal contante sono stabilite con uno o più
decreti del Ministro delle finanze;- che con il decreto dirigenziale
31 luglio 1998 e successive modificazioni, è stata introdotta
la possibilità di versare telematicamente le somme dovute
a titolo tributi, contributi e premi individuati dall'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;- che, ai sensi dell'art.
25, comma 5, del predetto decreto dirigenziale 31 luglio 1998, possono
effettuare i versamenti telematici i contribuenti titolari di un
conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate
con l'Agenzia delle entrate;- che l'Agenzia delle entrate ha interesse
ad incrementare l'effettuazione di versamenti con modalità
telematiche e che, a tal fine, un significativo contributo può
essere fornito dall'intermediazione dei soggetti indicati dal citato
art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998;- che l'Agenzia delle
entrate, per lo svolgimento del servizio di intermediazione di cui
al punto precedente, ha interesse a definire modalità uniformi
a livello nazionale e parità di condizioni tra gli intermediari;CONVENGONO
QUANTO SEGUE:Art. 1(Oggetto)1. La presente convenzione ha per oggetto:a)
le modalità di svolgimento da parte degli intermediari di
cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, (di seguito
indicati come "intermediario") del servizio di pagamento,
con modalità telematiche, effettuato in nome e per conto
dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento
unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;b) la misura della remunerazione spettante per il servizio.2.
Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione
e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.Art.2(Modalità
di adesione)1. L'intermediario aderisce alla convenzione connettendosi
al sito del servizio telematico Entratel attenendosi alle indicazioni
nello stesso presenti. Successivamente stampa un esemplare della
convenzione, lo sottoscrive e lo invia all'Ufficio dell'Agenzia
delle entrate che ha rilasciato l'autorizzazione all'accesso al
servizio Entratel, unitamente all'attestazione di accettazione dell'adesione
rilasciata per via telematica. Il mancato invio all'Ufficio determina
la revoca dell'adesione alla convenzione.2. L'intermediario che
vuole recedere dalla convenzione deve inviare una formale comunicazione
indirizzata al medesimo Ufficio di cui al comma 1. Art. 3(Autorizzazioni
all'addebito)1. L'intermediario provvede, in nome e per conto dei
contribuenti, alla presentazione telematica dei modelli di versamento
F24 con autorizzazione a disporre i connessi ordini di pagamento
a valere sui conti correnti, bancari o postali, intestati ai medesimi
contribuenti.2. Ai fini di cui al comma 1, l'intermediario acquisisce
dai contribuenti le autorizzazioni all'addebito dei conti correnti
e le eventuali revoche di tali autorizzazioni e le conserva e custodisce
per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della
revoca della singola autorizzazione.3. L'intermediario si impegna
ad astenersi dal presentare telematicamente modelli F24 in assenza
delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca
da parte del contribuente. Si impegna, altresì, a tenere
indenne l'Agenzia delle entrate:- da qualsiasi richiesta di risarcimento
danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento
all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione all'addebito
ovvero di presentazione telematica di modelli F24 successivamente
alla revoca dell'autorizzazione stessa;- da qualsiasi responsabilità
derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché
da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche
da parte di terzi. Art. 4(Modalità di svolgimento del servizio)1.
Per la presentazione telematica dei modelli di versamento l'intermediario
si connette al servizio Entratel ed opera in conformità alle
specifiche di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente
convenzione.2. L'intermediario si impegna a consegnare ai contribuenti
per i quali effettua il servizio oggetto della presente convenzione
copia sia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica
sia delle corrispondenti ricevute rilasciate dall'Agenzia delle
entrate contenenti l'esito dell'addebito dei conti correnti. Art.
5(Remunerazione)1. L'intermediario percepisce, quale remunerazione
per il servizio reso, un compenso pari a euro 0,50 per ogni modello
F24 trasmesso. Il predetto compenso è esente dall'imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del d.P.R. n. 633/1972.2.
Per ogni scadenza di pagamento, e con riferimento ad uno stesso
contribuente e stesso conto da addebitare, è remunerabile
il servizio relativo ad un solo modello F24.3. La fatturazione avrà
cadenza semestrale fatta eccezione per i casi in cui alla fine del
semestre l'importo da fatturare sia inferiore a 50 euro, nel qual
caso la fattura andrà emessa su base annua. In sede di prima
applicazione i servizi resi nell'anno 2002 verranno ricompresi nella
fatturazione relativa al primo semestre 2003. 4. Il pagamento sarà
effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello di
ricevimento della fattura da parte dell'Agenzia. Gli eventuali interessi
di mora saranno pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.5. Le
istruzioni operative in ordine ai termini e alle modalità
di fatturazione e pagamento saranno rese note a mezzo comunicazione
sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Art. 6(Variazioni
alle modalità di svolgimento del servizio)1. Le parti definiscono,
con appositi accordi, gli adeguamenti nonché le eventuali
variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio
che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni
di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività
in modo da tener conto delle esigenze organizzative e dei tempi
tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.Art. 7(Foro
competente)Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia
comunque dipendente dalla convenzione e dalla sua esecuzione si
conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata
ogni diversa forma di competenza territoriale.Art. 8(Durata della
convenzione)1. La convenzione ha effetto dalla data di adesione
e scade il 31 dicembre 2004. Il presente atto si compone di 8 articoli
e di un allegato che ne costituisce parte integrante.Per l'Agenzia
delle Entrate L'INTERMEDIARIO Il Direttore Centrale Allegato 1 Servizio
di Pagamento OnLine tramite intermediarioModalità operative
Fasi del procedimento 1. Predisposizione delle deleghe F24 mediante
l'applicazione F24Online resa disponibile nel sito dell'Agenzia
delle entrate (nota 1); 2. predisposizione del file cumulativo degli
F24 mediante l'applicazione Creazione flussi F24, resa disponibile
dall'Agenzia delle entrate in ambiente ENTRATEL (nota 1). In particolare
il processo si articola nei seguenti passi: · impostazione
dell'anagrafica dell'intermediario/fornitore; · creazione
della base dati delle coordinate bancarie dei contribuenti ai fini
della richiesta di pagamento con addebito in conto; · selezione
degli F24OnLine precedentemente predisposti (con un massimo di 99
modelli); · creazione del file cumulativo ed integrazione
dei relativi F24Online con le coordinate bancarie dei conti degli
intestatari, per la richiesta di addebito delle somme dovute. 3.
invio del file cumulativo e verifica dell'invio, in ambiente ENTRATEL.
In particolare l'Agenzia delle entrate rende disponibili per via
telematica le seguenti ricevute concernenti: · la trasmissione
effettuata; · i singoli pagamenti trasmessi (esito del controllo
formale); · l'esito comunicato dall'istituto di credito per
il singolo addebito in conto (analoga informativa è inoltrata
al contribuente tramite POSTEL sulla base del domicilio indicato
nel modello F24). Data del versamentoE' fatta salva la data di versamento
indicata nella richiesta di pagamento purché la stessa richiesta
pervenga telematicamente all'Agenzia delle entrate entro le ore
24 della medesima data.Addebito in contoIl sistema bancario effettua
gli addebiti in conto solo in caso di: · corrispondenza tra
intestatario del conto e intestatario del pagamento (è ricompreso
il caso dell'erede o tutore che effettua il pagamento sul proprio
conto); · capienza del conto per il totale delle somme per
cui si richiede l'addebito. Nota 1) : con successiva comunicazione
l'Agenzia delle entrate comunicherà decorrenza e specifiche
di colloquio per l'utilizzo di applicazioni di mercato.
Sottoscrizione della convenzione per i soggetti diversi dalle persone
fisicheIL SOTTOSCRITTO Codice fiscaleCognome e Nome /In qualità
di rappresentante del richiedenteADERISCEalla convenzione con l'Agenzia
delle Entrate che ha per oggetto le modalità di svolgimento,
da parte degli intermediari di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R.
n. 322 del 1998, del servizio di pagamento, con modalita' telematiche,
effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate
oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione,
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241Data e Firma
|