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MODELLO DI PAGAMENTO F 24 - NUOVO SERVIZIO ON LINE


L'Agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato il nuovo servizio di pagamento riservato agli intermediari abilitati ad Entratel che consentirà di effettuare i versamenti mediante servizio telematico. Previa sottoscrizione da parte dell'intermediario di apposita convenzione, sarà infatti possibile procedere con il nuovo sistema di pagamento. Pertanto in occasione delle singole scadenze l'intermediario preparerà il Mod. F.24 come avviene attualmente inserendo tutte le singole imposte e le eventuali compensazioni effettuate; inoltre sarà possibile effettuare sia l'invio che l'addebito in conto direttamente in via telematica tramite Entratel. Il nuovo servizio, che non è obbligatorio né per i contribuenti né per gli intermediari fornirà ad operazione avvenuta la ricevuta cartacea con l'esito dei singoli addebiti.
Tra i vantaggi del sistema, oltre la potenziale riduzione degli errori dovuti ai vari passaggi (capita talvolta che la banca sbagli anche la mera trascrizione dei modelli) e l'eliminazione delle code agli sportelli bancari, si ricorda anche la possibilità di effettuare versamenti tempestivi entro le 24 ore del giorno di scadenza del termine di versamento, oppure in alternativa di inviare il modello F.24 prima della scadenza con ordine di addebito in conto alla data di scadenza ultima.

Adesione alla Convenzione


Convenzione sulle modalita' di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalita' telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione TRAL'Agenzia delle entrate con sede in Roma, Viale Europa, 242, - codice fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, delegato dal Direttore dell'Agenzia con atto di delega prot. n. 2002/229399 E<nome e cognome/denominazione e codice fiscale>, intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,PREMESSO- che, ai sensi dell'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato con sistemi diversi dal contante;- che, ai sensi dell'art. 24, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le modalità di esecuzione dei pagamenti dei tributi e delle altre entrate mediante sistemi diversi dal contante sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;- che con il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, è stata introdotta la possibilità di versare telematicamente le somme dovute a titolo tributi, contributi e premi individuati dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;- che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del predetto decreto dirigenziale 31 luglio 1998, possono effettuare i versamenti telematici i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle entrate;- che l'Agenzia delle entrate ha interesse ad incrementare l'effettuazione di versamenti con modalità telematiche e che, a tal fine, un significativo contributo può essere fornito dall'intermediazione dei soggetti indicati dal citato art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998;- che l'Agenzia delle entrate, per lo svolgimento del servizio di intermediazione di cui al punto precedente, ha interesse a definire modalità uniformi a livello nazionale e parità di condizioni tra gli intermediari;CONVENGONO QUANTO SEGUE:Art. 1(Oggetto)1. La presente convenzione ha per oggetto:a) le modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, (di seguito indicati come "intermediario") del servizio di pagamento, con modalità telematiche, effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;b) la misura della remunerazione spettante per il servizio.2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.Art.2(Modalità di adesione)1. L'intermediario aderisce alla convenzione connettendosi al sito del servizio telematico Entratel attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti. Successivamente stampa un esemplare della convenzione, lo sottoscrive e lo invia all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha rilasciato l'autorizzazione all'accesso al servizio Entratel, unitamente all'attestazione di accettazione dell'adesione rilasciata per via telematica. Il mancato invio all'Ufficio determina la revoca dell'adesione alla convenzione.2. L'intermediario che vuole recedere dalla convenzione deve inviare una formale comunicazione indirizzata al medesimo Ufficio di cui al comma 1. Art. 3(Autorizzazioni all'addebito)1. L'intermediario provvede, in nome e per conto dei contribuenti, alla presentazione telematica dei modelli di versamento F24 con autorizzazione a disporre i connessi ordini di pagamento a valere sui conti correnti, bancari o postali, intestati ai medesimi contribuenti.2. Ai fini di cui al comma 1, l'intermediario acquisisce dai contribuenti le autorizzazioni all'addebito dei conti correnti e le eventuali revoche di tali autorizzazioni e le conserva e custodisce per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione.3. L'intermediario si impegna ad astenersi dal presentare telematicamente modelli F24 in assenza delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente. Si impegna, altresì, a tenere indenne l'Agenzia delle entrate:- da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione all'addebito ovvero di presentazione telematica di modelli F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione stessa;- da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi. Art. 4(Modalità di svolgimento del servizio)1. Per la presentazione telematica dei modelli di versamento l'intermediario si connette al servizio Entratel ed opera in conformità alle specifiche di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente convenzione.2. L'intermediario si impegna a consegnare ai contribuenti per i quali effettua il servizio oggetto della presente convenzione copia sia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica sia delle corrispondenti ricevute rilasciate dall'Agenzia delle entrate contenenti l'esito dell'addebito dei conti correnti. Art. 5(Remunerazione)1. L'intermediario percepisce, quale remunerazione per il servizio reso, un compenso pari a euro 0,50 per ogni modello F24 trasmesso. Il predetto compenso è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del d.P.R. n. 633/1972.2. Per ogni scadenza di pagamento, e con riferimento ad uno stesso contribuente e stesso conto da addebitare, è remunerabile il servizio relativo ad un solo modello F24.3. La fatturazione avrà cadenza semestrale fatta eccezione per i casi in cui alla fine del semestre l'importo da fatturare sia inferiore a 50 euro, nel qual caso la fattura andrà emessa su base annua. In sede di prima applicazione i servizi resi nell'anno 2002 verranno ricompresi nella fatturazione relativa al primo semestre 2003. 4. Il pagamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte dell'Agenzia. Gli eventuali interessi di mora saranno pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.5. Le istruzioni operative in ordine ai termini e alle modalità di fatturazione e pagamento saranno rese note a mezzo comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Art. 6(Variazioni alle modalità di svolgimento del servizio)1. Le parti definiscono, con appositi accordi, gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività in modo da tener conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.Art. 7(Foro competente)Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla convenzione e dalla sua esecuzione si conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.Art. 8(Durata della convenzione)1. La convenzione ha effetto dalla data di adesione e scade il 31 dicembre 2004. Il presente atto si compone di 8 articoli e di un allegato che ne costituisce parte integrante.Per l'Agenzia delle Entrate L'INTERMEDIARIO Il Direttore Centrale Allegato 1 Servizio di Pagamento OnLine tramite intermediarioModalità operative Fasi del procedimento 1. Predisposizione delle deleghe F24 mediante l'applicazione F24Online resa disponibile nel sito dell'Agenzia delle entrate (nota 1); 2. predisposizione del file cumulativo degli F24 mediante l'applicazione Creazione flussi F24, resa disponibile dall'Agenzia delle entrate in ambiente ENTRATEL (nota 1). In particolare il processo si articola nei seguenti passi: · impostazione dell'anagrafica dell'intermediario/fornitore; · creazione della base dati delle coordinate bancarie dei contribuenti ai fini della richiesta di pagamento con addebito in conto; · selezione degli F24OnLine precedentemente predisposti (con un massimo di 99 modelli); · creazione del file cumulativo ed integrazione dei relativi F24Online con le coordinate bancarie dei conti degli intestatari, per la richiesta di addebito delle somme dovute. 3. invio del file cumulativo e verifica dell'invio, in ambiente ENTRATEL. In particolare l'Agenzia delle entrate rende disponibili per via telematica le seguenti ricevute concernenti: · la trasmissione effettuata; · i singoli pagamenti trasmessi (esito del controllo formale); · l'esito comunicato dall'istituto di credito per il singolo addebito in conto (analoga informativa è inoltrata al contribuente tramite POSTEL sulla base del domicilio indicato nel modello F24). Data del versamentoE' fatta salva la data di versamento indicata nella richiesta di pagamento purché la stessa richiesta pervenga telematicamente all'Agenzia delle entrate entro le ore 24 della medesima data.Addebito in contoIl sistema bancario effettua gli addebiti in conto solo in caso di: · corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento (è ricompreso il caso dell'erede o tutore che effettua il pagamento sul proprio conto); · capienza del conto per il totale delle somme per cui si richiede l'addebito. Nota 1) : con successiva comunicazione l'Agenzia delle entrate comunicherà decorrenza e specifiche di colloquio per l'utilizzo di applicazioni di mercato.

Sottoscrizione della convenzione per i soggetti diversi dalle persone fisicheIL SOTTOSCRITTO Codice fiscaleCognome e Nome /In qualità di rappresentante del richiedenteADERISCEalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate che ha per oggetto le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, del servizio di pagamento, con modalita' telematiche, effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241Data e Firma








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