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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: CONGUAGLIO IRPEF ANNO 2002
Con l'approssimarsi della fine dell'anno 2002, i datori di lavoro,
sostituti d'imposta, che hanno corrisposto sia redditi di lavoro
dipendente che redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
ed hanno operato ritenute alla fonte nel corso di detto anno, dovranno
provvedere, entro il 28 febbraio 2003, ad effettuare le operazioni
di conguaglio di fine anno.
Nel corso dell'anno 2002 non sono intervenute particolari modifiche
nelle modalità di tassazione dei redditi di lavoro dipendente
ed assimilato, pertanto le operazioni di conguaglio da effettuarsi
sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle dello scorso
anno.
SOGGETTI TENUTI AD EFFETTUARE IL CONGUAGLIO
Secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del D.P.R.600/73,
i soggetti tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio sono:
v I DATORI DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI
Questa rappresenta la situazione più frequente. Il datore
di lavoro presso il quale il lavoratore risulta in forza alla data
del 31 dicembre deve considerare, ai fini del conguaglio di fine
anno:
Per i redditi di lavoro dipendente:
a) le retribuzioni lorde, in denaro o in natura (art.48 del D.P.R.917/86),
da lui stesso corrisposte nel periodo d'imposta, anche se relative
a più rapporti di lavoro, indipendentemente dalla richiesta
del lavoratore. Le retribuzioni da considerare ai fini del conguaglio,
sono quelle relative all'anno 2002 e corrisposte entro il 12.01.2003
a condizione che siano riferite all'anno precedente, si ritiene
che il giorno 12.01.2003 sia comunque il termine ultimo entro il
quale procedere al pagamento delle retribuzioni anche se cadente
di domenica;
b) i redditi corrisposti da altri sostituti d'imposta, a condizione
che il dipendente, entro il 12.01.2003, chieda espressamente al
datore di lavoro che vengano considerati nel conguaglio e consegni
la certificazione CUD rilasciata dal precedente sostituto d'imposta.
Si ricorda che "altri sostituti d'imposta" possono essere
oltre che i datori di lavoro presso i quali il dipendente ha prestato
la propria attività lavorativa nel corso dell'anno 2002,
anche gli enti previdenziali quali Inail, Cassa Edile, ect
che
hanno corrisposto compensi o indennità in relazione al rapporto
di lavoro dipendente.
c) I redditi di lavoro dipendente corrisposti da altri soggetti,
non sostituti di imposta, in relazione e non al rapporto di lavoro
con il sostituto che effettua il conguaglio, e sui quali i primi
non hanno operato la ritenuta, perché obbligati a comunicarli
al datore di lavoro Si tratta, in genere:
- di redditi corrisposti in relazione diretta con un rapporto di
lavoro (prestiti ed altri fringe benefits a seguito di accordi o
convenzioni, etc.).
- di redditi corrisposti non in diretta relazione con il rapporto
di lavoro. E' possibile infatti che , pur essendo il rapporto di
lavoro cessato, l'ex dipendente abbia ancora diritto, per effetto
di leggi, contratti e/o regolamenti, a percepire somme o valori.
Secondo il Ministero delle Finanze, (circolare 326/E del 23.12.1997)
colui che corrisponde il compenso non deve operare la ritenuta,
ma deve comunicare l'importo al datore di lavoro e quest'ultimo
deve effettuare sia la ritenuta che il conguaglio.
Per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
a) I redditi di cui all'art. 47, lettera b) del TUIR e cioè
le indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori
di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità
(vedi ad esempio indennità per esercizio di pubbliche funzioni,
gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni o comitati).
Si dovrà tenere conto di questi redditi a condizione che
il dipendente provveda, entro il 12 gennaio 2001, a consegnare la
certificazione CUD emessa dal soggetto erogante il compenso e chieda
di tenere conto di tali somme nelle operazioni di conguaglio di
fine anno.
b) Altri redditi assimilati corrisposti dallo stesso datore di lavoro
quando, contestualmente o successivamente, nello stesso periodo
d'imposta, c'è stato anche un rapporto di lavoro. Fra queste
somme possono rientrare, per esempio:
¨ redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata
e continuativa;
¨ somme corrisposte a titolo di borse di studio o assegno, premio
o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
¨ assegni periodici corrisposti al coniuge, ad eccezione di
quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio
o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
¨ compensi per l'attività libero professionale intramuraria
del personale dipendente del Servizio Nazionale;
¨ prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico
ai sensi del decreto legislativo 123/93 ( cioè quelle erogate
dai Fondi di Previdenza Complementare)
¨ compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili, o piani di inserimento professionale.
v SOSTITUTI PER COMPENSI CORRISPOSTI A SOGGETTI CON I QUALI NON
E' IN ESSERE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Si ricorda che, in relazione al nuovo testo art.23 del D.P.R. 600/73,
sono tenuti ad effettuare la ritenuta tutti coloro che corrispondono
redditi di lavoro dipendente o assimilati, indipendentemente dal
fatto che il soggetto che riceve le somme sia un proprio dipendente,
sono pertanto sostituti d'imposta e devono quindi effettuare il
conguaglio, tutti coloro che hanno corrisposto i sopra citati redditi,
anche a soggetti con i quali non è in essere un rapporto
di lavoro subordinato.
Si ritiene utile precisare che, l'articolo 47, comma 1 lett.b),
del D.P.R. 917/86 ricomprende tra i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente anche le indennità e i compensi percepiti
a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente, per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli
che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore
di lavoro, nonché di quelli che, per legge, devono essere
versati allo Stato.
L'assimilazione al lavoro dipendente di una attività che
può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto
che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine
di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto
in via principale.
Si sottolinea, che relativamente a questa tipologia di redditi,
con articolo 14 del D.Lgs. 505/99 sono state introdotte nuove regole
per i sostituti d'imposta. E' stato abolito l'obbligo da parte dei
soggetti che corrispondono indennità e compensi di cui all'articolo
47 , comma 1 lett.b) di comunicare al datore di lavoro del percipiente,
l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute e dei relativi
contributi, e sono stati introdotti i seguenti obblighi:
¨ il sostituto dovrà provvedere alla tassazione dei redditi
corrisposti sulla base dei principi generali che sottendono alla
tassazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
erogati da sostituti d'imposta, effettuando la ritenuta alla fonte;
¨ effettuare le operazioni di conguaglio;
¨ consegnare la relativa certificazione al percipiente.
Inoltre a seguito dell'inserimento dei redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'articolo
47, comma 1, lett.c-bis, del D.P.R.917/86, anche per questi soggetti
trovano applicazione le regole previste i lavoratori subordinati,
sarà pertanto necessario effettuare il conguaglio di fine
anno in relazione ai compensi corrisposti entro il 12.01.2003 e
di competenza dell'anno 2002, in particolare, a detti soggetti,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. 600/73.
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
v DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
La base imponibile su cui calcolare in modo ordinario le imposte
è determinata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.48
del D.P.R.917/86.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, il datore di lavoro o il
sostituto non datore di lavoro, deve determinare il reddito complessivo
per ogni sostituito, tenendo conto di quanto segue:
a) dovrà sommare tutte le retribuzioni lorde, in denaro o
in natura, corrisposte al sostituito entro il 12.01.2003 (comprendendo
anche gli assegni o le indennità percepite dal dipendente
direttamente da enti previdenziali ed assistenziali o da altri datori
di lavoro e comunicati dallo stesso al proprio datore di lavoro)
ad esclusione degli arretrati relativi ad anni precedenti e delle
indennità di fine rapporto;
b) in relazione ai beni ceduti o ai servizi prestati ai dipendenti,
ai sensi dell'art.48, commi 3 e 4, del D.P.R.917/86 ( "fringe
benefits"), sarà opportuno verificare l'eventuale superamento
del limite di € 258,23, in quanto l'esenzione su dette retribuzioni
in natura si applica solo se esse sono di importo complessivamente
inferiore o pari al predetto limite, in caso contrario le stesse
concorrono alla formazione del reddito per intero.
Qualora il sostituito abbia fatto richiesta di tener conto anche
dei redditi corrisposti da altri datori di lavoro, sarà necessario
verificare che gli eventuali benefits percepiti non comportino il
superamento di € 258,23, ove ciò avvenga si dovrà
assoggettare a tassazione l'intero valore dei fringe benefits percepiti
dal sostituito.
c) in relazione alle erogazioni liberali di cui all'art.48, comma
2, lett. b), del D.P.R.n.917/86, si ricorda che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali concesse
in occasione di festività o ricorrenze alla generalità
o a categorie di dipendenti di importo non superiore a € 258,23.
Le eventuali liberalità eccedenti il predetto importo saranno
tassate da parte del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.
d) in relazione ai prestiti agevolati, concessi ai dipendenti ai
sensi dell'art.48, comma 4, lett. b), del D.P.R.917/86, si dovranno
determinare, le eventuali differenze tra tasso ufficiale di riferimento
applicato e tasso ufficiale di riferimento in vigore al termine
dell'esercizio. Tali variazioni renderebbero necessaria la rideterminazione
del benefit in capo al dipendente.
e) in relazione agli altri eventuali "fringe benefits"
(uso promiscuo dell'auto, concessione in uso di fabbricati) si dovrà
tenere conto delle disposizioni di cui al comma 4, dell'art.48 del
D.P.R.n.917/86.
f) in relazione agli oneri deducibili ( vedi ad esempio: contributi
versati a fondi di previdenza complementare, contributi previdenziali
volontariamente versati, ecc..) di cui all'art.10 del D.P.R. n.917/86,
il datore di lavoro dovrà tenere conto delle condizioni ivi
previste per la deducibilità.
v DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 febbraio 2000,
n.47, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi versati
alla previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono
reddito per il lavoratore. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare
n.29/E del 20.03.2001, la deducibilità dei contributi può
continuare ad essere riconosciuta dal datore di lavoro in quanto
lo stesso articolo 48, comma 2, lettera h), prevede che il datore
di lavoro debba escludere dal reddito del dipendente gli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 dello stesso TUIR (D.P.R.n.917/86), se direttamente
trattenuti. Poiché relativamente ai contributi versati ai
fondi di previdenza complementare , il datore di lavoro trattiene
l'importo dei contributi, compresi quelli a carico del lavoratore,
ed effettua il versamento al fondo pensione, tale disposizione permette
di riconoscere, già in sede di determinazione della base
imponibile per l'effettuazione delle ritenute alla fonte, l'esclusione
dalla formazione del reddito (nei limiti che sotto vedremo) dei
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai fondi
pensione.
I contributi versati ai fondi di previdenza complementare, sono
deducibili nei seguenti limiti:
¨ entro il 12% del reddito complessivo, con il limite assoluto
di € 5.165,57 (lire 10.000.000);
¨ sempre che venga versata al fondo di previdenza complementare
una quota di T.F.R. almeno pari alla metà del contributo
versato;
¨ con l'eccezione, per i "vecchi iscritti" (iscritti
alla data del 28 aprile 1993), per i quali non sussiste il vincolo
di versamento della quota di T.F.R. rimanendo fermo il limite percentuale
del 12 per cento del reddito complessivo, il limite assoluto di
deducibilità è maggiorato della differenza tra i contributi
effettivamente versati nel 1999 (sia quelli a carico del datore
di lavoro che quelli a carico del dipendente) e il limite di 10
milioni. In sostanza, i vecchi iscritti deducono il minore tra il
12 per cento del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi
effettivamente versati nel 1999. Tale regime transitorio è
valido per un periodo di 5 anni, ossia per i contributi versati
dal gennaio 2001 e fino alla fine di dicembre 2005.
Al riguardo la Circolare n.29/2001, propone i seguenti esempi:
Esempio n. 1:
- reddito complessivo = lire 120 milioni
- limite percentuale: 12% di lire 120 milioni = lire 14.400.000
- contributi versati nel 1999 = lire 15.000.000
- importo deducibile = lire 14.400.000
Esempio n. 2:
- reddito complessivo = lire 120 milioni
- limite percentuale: 12% di lire 120 milioni = lire 14.400.000
- contributi versati nel 1999 = lire 12.000.000
- importo deducibile = lire 12.000.000
Naturalmente ai fini della determinazione dell'importo da escludere
dalla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, il
datore di lavoro tiene conto (come reddito complessivo) dell'ammontare
del reddito che eroga al proprio dipendente, al lordo dei contributi
a carico del datore di lavoro stesso.
Inoltre, qualora ne sia fatta richiesta dal dipendente, il datore
di lavoro può tenere conto anche degli altri redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo, che saranno appositamente
comunicati dal dipendente stesso.
Pertanto il datore di lavoro dovrà:
1) sommare i contributi a suo carico al reddito di lavoro dipendente,
assunto al lordo degli oneri esclusi dalla formazione del reddito
ai sensi della lettera h) dell'art.48, comma 1, del Tuir;
2) calcolare il doppio della quota del TFR destinata alla forma
pensionistica collettiva istituita;
3) determinare il 12 per cento dell'importo di cui al punto 1 (comprensivo,
quindi, dei contributi a suo carico), fino al limite assoluto di
€ 5.165,57 (lire 10.000.000);
4) riconoscere come somme che non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente il minore tra gli importi risultanti dai calcoli
effettuati nei punti 2 e 3;
5) indicare nel punto 1 del CUD il reddito di lavoro dipendente
al netto dell'importo complessivo di detti contributi che non hanno
concorso a formare il reddito;
6) indicare nel CUD l'ammontare dei contributi dedotti e quelli
che non sono stati dedotti per superamento dei limiti previsti.
Naturalmente in sede di compilazione del modello CUD 2003, sarà
necessario tenere conto anche delle ulteriori informazioni richieste
dallo stesso modello.
In relazione a quanto sopra esposto la Circolare n.29/2001, propone
i seguenti esempi:
Esempio:
- Contributi versati dal lavoratore = lire 5.680.000
- Contributi versati dal datore di lavoro = lire 5.680.000
- Quota di TFR versata alla forma pensionistica collettiva = 4.906.000
- Doppio della quota di TFR versata = lire 9.812.000
- Importo determinato ai sensi del punto 1 = lire 147.680.000
- Redditi di lavoro autonomo occasionale = lire 5.000.000;
- Limite percentuale = 12% di lire 147.680.000 = lire 17.722.000
- Importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente = lire 9.812.000
La deduzione spetta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente,
per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota
di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite,
ossia a lire 9.812.000. Pertanto, il datore di lavoro esclude dalla
formazione del reddito tale importo, e indica nel punto 1 del CUD
il reddito di lavoro dipendente (comprensivo dei contributi a suo
carico) e al netto dell'importo complessivo dei contributi dedotti,
ossia lire 137.868.000 = (147.680.000 - 9.812.000).
Il contribuente, in sede di presentazione della propria dichiarazione
dei redditi, calcolerà il 12 per cento del reddito complessivo
per verificare la possibilità di dedurre i contributi eccedenti,
sempre nel rispetto del limite massimo di lire 10.000.000, nel modo
seguente: - Reddito complessivo indicato nel rigo RN1 del Mod. Unico
lire 142.868.000 = (lire 137.868.000 + lire 5.000.000); - 12% di
lire 142.868.000 = lire 17.144.000.
Considerato che il datore di lavoro ha già tenuto conto
di lire 9.812.000, il contribuente può portare in deduzione
dal reddito complessivo in sede di presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi soltanto lire 188.000 = 10.000.000 - 9.812.000,
in quanto l'importo complessivamente versato (lire 11.360.000) supera
il limite assoluto di lire 10 milioni.
v DEDUCIBILITA' DI CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI ALLA GESTIONE DELLA
FORMA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA
Si evidenzia che con il D.Lgs. n.47/2000, sono state introdotte
modifiche anche al regime di altri oneri deducibili, in particolare
è stato modificato il regime fiscale dei contributi versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
o versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
A seguito di quanto previsto dalla nuova lett. e) dell'articolo
10, D.P.R.n.917/86, i contributi versati, a decorrere dal 1°gennaio
2001,facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza sono divenuti integralmente deducibile
dal reddito (vedi ad esempio contributi versati per il riscatto
della laurea, prosecuzione volontaria o ricongiunzione di differenti
periodi assicurativi).
In caso di versamenti di contributi effettuati direttamente dal
dipendente, qualora l'azienda intenda, su richiesta dello stesso,
tenere conto dell'onere sostenuto, dovrà farsi rilasciare
dal soggetto interessato copia della ricevuta di versamento.
Rientrano inoltre in questa categoria di oneri deducibili, anche
i contributi versati dai lavoratori dipendenti che aderiscono all'emersione
del lavoro sommerso, ai sensi dell'art.1, comma 4, Legge 18 ottobre
2001, n.383, è infatti prevista la possibilità per
i lavoratori emersi di ricostruire in tutto o in parte la propria
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi. Tale
ricostruzione può essere effettuata fino ad un massimo di
5 anni e può avvenire esclusivamente attraverso versamenti
volontari del lavoratore. Il datore di lavoro, quindi, non è
tenuto a corrispondere la quota dei contributi a proprio carico
per detti periodi. A tal fine, la posizione previdenziale del lavoratore
potrà essere integrata, fino al massimo di un terzo, con
trasferimenti a carico del fondo di cui all'art.5 della L. n. 388
del 2000, compatibilmente alle risorse disponibili. I contributi
in tal modo versati dai lavoratori possono essere considerati oneri
deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art.10, comma
1, lettera e), del Tuir, in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è effettuato
il versamento degli stessi. (vedi Circolare n.88/E del 11 ottobre
2001).
v DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA LORDA
Definito il reddito complessivo di lavoro dipendente, il sostituto
d'imposta provvede a determinare l'imposta lorda dovuta, applicando
le aliquote progressive dell'Irpef in base agli scagioni di reddito
di cui all'articolo 11 del TUIR. di seguito riportate:
Scaglioni di reddito Aliquote anno 2002
Fino a Lire 20.000.000 Fino a euro 10.329,14 18%
Oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000Oltre euro 10.329,14
e fino a euro 15.493,71 24%
Oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000Oltre euro 15.493,71
e fino a lire 30.987,41 32%
Oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000Oltre euro 30.987,41
e fino a euro 69.721,68 39%
oltre lire 135.000.000oltre euro 69.721,68 45%
v DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI
Alla imposta lorda si dovranno sottrarre le detrazioni d'imposta
spettanti ad ogni percettore di reddito di lavoro dipendente o assimilato,
sulla base della specifica dichiarazione di responsabilità
a suo tempo sottoscritta dallo stesso e tenendo conto delle eventuali
successive variazioni modificative delle dichiarazioni rese.
Le detrazioni spettanti riguardano:
¨ detrazioni per redditi di lavoro dipendente (articolo 13 TUIR);
¨ detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 TUIR);
¨ detrazioni per oneri. (articolo 13- bis TUIR).).
Si ricorda, che in merito alle disposizioni sull'euro, con C.M.
n.106/E del 21 dicembre 2001, è stato chiarito che il sostituto
d'imposta, in ciascun periodo di paga può scegliere il numero
di decimali a piacere, ma in sede di conguaglio dovrà riconoscere
le detrazioni spettanti con arrotondamento al centesimo di euro.
v DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Si ricorda che le detrazioni per reddito di lavoro dipendente devono
essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno espresso in giorni,
l'anno deve intendersi composto da 365 giorni anche negli anni bisestili
e che le presenti detrazioni sono applicate anche ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente.
Di seguito si propongono tabelle aggiornate relative alle detrazioni
in vigore per l'anno 2002.
DETRAZIONI IRPEF LAVORO DIPENDENTE Ammontare Ammontare
anno-lire anno-euro
Scaglioni reddito lavoro dipendente:
fino a lire 12.000.000 fino a euro 6.197,48 2.220.000 1.146,53
fino a lire 12.300.000 fino a euro 6.352,42 2.100.000 1.084,56
fino a lire 12.600.000 fino a euro 6.507,36 2.000.000 1.032,91
fino a lire 15.000.000 fino a euro 7.746,85 1.900.000 981,27
fino a lire 15.300.000 fino a euro 7.901,79 1.750.000 903,80
fino a lire 15.600.000 fino a euro 8.056,73 1.600.000 826,33
fino a lire 15.900.000 fino a euro 8.211,66 1.450.000 748,86
fino a lire 16.000.000 fino a euro 8.263,31 1.330.000 686,89
fino a lire 17.000.000 fino a euro 8.779,77 1.260.000 650,74
fino a lire 18.000.000 fino a euro 9.296,22 1.190.000 614,58
fino a lire 19.000.000 fino a euro 9.812,68 1.120.000 578,43
fino a lire 30.000.000 fino a euro 15.493,71 1.050.000 542,28
fino a lire 40.000.000 fino a euro 20.658,28 950.000 490,63
fino a lire 50.000.000 fino a euro 25.822,84 850.000 438,99
fino a lire 60.000.000 fino a euro 30.987,41 750.000 387,34
fino a lire 60.300.000 fino a euro 31.142,35 650.000 335,70
fino a lire 70.000.000 fino a euro 36.151,98 550.000 284,05
fino a lire 80.000.000 fino a euro 41.316,55 450.000 232,41
fino a lire 90.000.000 fino a euro 46.481,12 350.000 180,76
fino a lire 90.400.000 fino a euro 46.687,70 250.000 129,11
fino a lire 100.000.000 fino a euro 51.645,69 150.000 77,47
oltre lire 100.000.000 oltre euro 51.645,69 100.000 51,65
ULTERIORE DETRAZIONE REDDITI MINIMI Importo ulteriore Importo ulteriore
detrazione-lire detrazione-euro
Reddito annuo complessivo formato dal reddito della abitazione
principale, reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo
indeterminato di durata inferiore all'anno:
fino a lire 9.100.000 fino a euro 4.699,76 300.000 154,94
fino a lire 9.300.000 fino a euro 4.803,05 200.000 103,29
fino a lire 9.600.000 fino a euro 4.957,99 100.000 51,65
Reddito annuo complessivo formato da reddito della abitazione
principale, reddito di lavoro dipendente a tempo determinato
inferiore all'anno e reddito assegni periodici percepiti a seguito
di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o
cessazione dei suoi effetti civili:
fino a lire 9.100.000 fino a euro 4.699,76 400.000 206,58
fino a lire 10.000.000 fino a euro 5.164,57 300.000 154,94
fino a lire 11.000.000 fino a euro 5.681,03 200.000 103,29
fino a lire 12.000.000 fino a euro 6.197,48 100.000 51,65
v DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Si ricorda che le modifiche disposte dalla Legge Finanziaria 2002
(Legge 448/2001, art.2 ) hanno reso il sistema delle detrazioni
per carichi di famiglia, di cui all'articolo 12 del D.P.R.n.917/86,
ancora più complesso.
Al riguardo si rimanda alle precedenti circolari pubblicate sull'API
NOTIZIE N.4/2002 e N.8/2002.
Di seguito si allegano tabelle riepilogative:
Detrazioni per coniuge a carico Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare
anno-lire anno-euro mese-lire mese-euro
Reddito complessivo richiedente: (1)
fino a lire 30.000.000 fino a euro 15.493,71 1.057.552 546,18 88.129
45,52
fino a lire 60.000.000 fino a euro 30.987,41 961.552 496,60 80.129
41,38
fino a lire 100.000.000 fino a euro 51.645,69 889.552 459,42 74.129
38,29
oltre lire 100.000.000 oltre euro 51.645,69 817.552 422,23 68.129
35,19
Nota: (1) Si ricorda che come chiarito dalla C.M. n.106/2001, il
sostituto d'imposta, in ciascun periodo di paga può scegliere
il numero di decimali a piacere, ma in sede di conguaglio dovrà
riconoscere le detrazioni spettanti con arrotondamento al centesimo.
Ø Il reddito personale complessivo del coniuge non può
superare L.5.500.000(euro2.840,51)
Ø La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato
Detrazioni figli e affiliati a carico Ammontare Ammontare Ammontare
Ammontare
anno-lire anno-euro mese-lire mese-euro
¨DETRAZIONI BASE: ( 2 )
Richiedente reddito complessivo
superiore a lire 100.000.000superiore a euro 51.645,69:
Figli età pari o superiore a 3 anni
primo figlio e successivi 552.000 285,08 46.000 23,76
Figli età inferiore a 3 anni
primo figlio e successivi 792.000 409,03 66.000 34,09
¨DETRAZIONI MAGGIORATE:
· Richiedente reddito complessivo
fino a lire 100.000.000 fino a euro 51.645,69:
Figli età pari o superiore a 3 anni
primo figlio 588.000 303,68 49.000 25,31
figli successivi al primo 652.000 336,73 54.333 28,06
Figli età inferiore a 3 anni
primo figlio 828.000 427,63 69.000 35,64
figli successivi al primo 892.000 460,68 74.333 38,39
· Richiedente reddito complessivo ( 1 )
fino a lire 70.000.000fino a euro 36.151,98 con un figlio a carico
1.000.000 516,46 83.333 43,04
fino a lire 80.000.000fino a euro 41.316,55 con due figli a carico
1.000.000 516,46 83.333 43,04
fino a lire 90.000.000fino a euro 46.481,12 con tre figli a carico
1.000.000 516,46 83.333 43,04
senza limite di reddito con almeno quattro figli 1.000.000 516,46
83.333 43,04
· Detrazione per figli portatori di handicap 1.500.000 774,69
125.000 64,56
Nota:(1) La detrazione viene ulteriormente maggiorata a Lire 1.000.000
(euro 516,46) per ciascun figlio a carico qualora il reddito complessivo
del richiedente non superi i limiti riportati. Si ricorda che come
chiarito con Circolare n.15/E del 01.02.2002, in caso di detrazione
maggiorata non spetta l'incremento di lire 240.000 (euro 123,95)
per figli di età inferiore ai tre anni.(2) Si ricorda che
come chiarito dalla C.M. n.106/2001, il sostituto d'imposta, in
ciascun periodo di paga può scegliere il numero di decimali
a piacere, ma in sede di conguaglio dovrà riconoscere le
detrazioni spettanti con arrotondamento al centesimo.
Ø Le presenti detrazioni sono da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione all'onere sostenuto.
Ø Le detrazioni per figli di età inferiore a tre anni
sono comprensive della maggiorazione di lire 240.000 pari a euro
123,95.
Ø In mancanza del coniuge (per decesso o mancato riconoscimento
dei figli), al primo figlio si applica la detrazione per coniuge
a carico, se più favorevole, senza alcuna maggiorazione per
figli di età inferiore a tre anni.
Ø Il reddito personale complessivo delle perone a carico
non può superare L.5.500.000(euro2.840,51).
v DETRAZIONI PER ONERI
Le detrazioni per oneri vengono riconosciute dal sostituto d'imposta
solo in sede di conguaglio, sulla base dei seguenti criteri:
¨ se il datore di lavoro ha versato direttamente la somma (in
nome e per conto) relativa all'onere per il quale spetta la detrazione
(ad esempio rata del mutuo, spesa sanitaria, contributi volontari)
è obbligato a riconoscere la detrazione;
¨ se il versamento dell'onere è stato effettuato direttamente
dal lavoratore, il datore di lavoro, pur non essendo obbligato,
può riconoscere, su richiesta dello stesso, la detrazione
degli oneri, non sostenuti con il suo intervento, a condizione che
il lavoratore fornisca tutti gli elementi necessari;
¨ se il datore di lavoro ha sostenuto lui direttamente (cioè
sono a suo carico) per effetto di contratti collettivi e/o regolamenti
aziendali, oneri di cui all'art. 13 bis del TUIR, lettera c), (spese
mediche) e lett.f) (premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%)
deve obbligatoriamente riconoscere la detrazione.
Si evidenzia che con il D.Lgs. n.47/2000, sono state introdotte
modifiche anche al regime degli oneri detraibili, in particolare
è stato modificato il regime fiscale dei premi relativi alle
polizze via ed infortuni.
¨ Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
In base alle disposizioni di cui alla lett. f) dell'articolo 13,
D.P.R. n.917/86, così come modificato dal D.Lgs. n.47/2000,
è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 19% dei premi
pagati fino ad un massimo di € 1.291,14 (lire ), solo
con riferimento ai premi pagati per contratti di assicurazione aventi
ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore
al 5% nonché per i contratti contro il rischio di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, la presente disciplina
si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1°gennaio
2001.
Per contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario, (polizze
a capitalizzazione) le nuove norme non riconoscono alcun beneficio
fiscale relativamente ai premi versati.
Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni
stipulati o rinnovati in anni precedenti e tuttora in corso, resta
salva la previgente disciplina che, nel rispetto del limite massimo
dei premi corrisposti di € 1.291,14, delle condizioni di durata
minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello
stesso periodo, per le polizze vita, consente di continuare a beneficiare
della detrazione del 19% ( Circolare del 20.3.2001 n 29/E).
¨ Contributi versati a fondi sanitari
Il trattamento fiscale dei contributi versati a fondi sanitari è
stato disciplinato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41.
Le nuove disposizioni prevedono un beneficio fiscale progressivamente
crescente ai contributi versati ai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale costituiti in base alle nuove disposizioni (per
l'anno 2002 - importo massimo fissato in lire 2.000.000 pari a €
1.032,91- art.10, lett.e-ter, TUIR) mentre come contropartita viene
ridotto il vantaggio fiscale fino ad ora riconosciuto unicamente
ai "contributi sanitari" versati nell'ambito dei redditi
di lavoro dipendente in conformità a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale (fino all'anno 2002 compreso
importo massimo fissato in lire 7.000.000 pari a € 3.615,20
- art.48, comma 2, lett.a), D.P.R.917/86).Dal prossimo anno 2003,
incomincerà invece ad incidere negativamente la possibilità
di cumulo con valore decrescente.
Si ricorda, che nell'ipotesi in cui i contributi siano deducibili
o detraibili, per le spese sanitarie rimborsate il contribuente
non può usufruire della detrazione.
Relativamente al regime fiscale applicabile ai contributi versati
a fondi sanitari e alle detrazioni di seguito si riportano alcuni
recenti chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria.
v DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA A CONGUAGLIO - EVENTUALE INCAPIENZA.
Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno in corso
si dovrà procedere come segue:
¨ calcolare l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti corrisposti, tenendo conto anche di eventuali indennità
e compensi corrisposti da terzi se richiesto dal sostituito, applicando
le aliquote progressive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
con riferimento agli scaglioni di reddito (vedi punto precedente);
¨ l'imposta così calcolata dovrà essere diminuita
delle detrazioni d'imposta attribuibili a ciascun dipendente, sulla
base delle dichiarazioni di spettanza da quest'ultimo o dal collaboratore,
indipendente dal fatto che di tali detrazioni non si sia tenuto
conto nel corso del periodo d'imposta;
¨ si dovranno riconoscere eventuali detrazioni di cui all'articolo
13-bis del TUIR (detrazioni per oneri );
¨ da quanto risultante dalle operazioni di cui sopra si dovrà
detrarre la somma delle ritenute già operate nei vari periodi
di corresponsione dei compensi, oltre a quelle eventualmente già
trattenute da soggetti terzi in caso di conguaglio progressivo,
e si otterrà in caso di "conguaglio a debito" l'imposta
dovuta dal sostituito o in caso di "conguaglio a credito"
l'importo dell'imposta da rimborsare;
¨ si dovrà inoltre calcolare l'ammontare delle addizionali
all'Irpef dovute dal dipendente sul reddito imponibile , ricordando
che l'addizionale non è dovuta se l'Irpef, al netto delle
detrazioni di cui agli artcoli 12,13 e 13-bis del TUIR, e crediti
d'imposta di cui agli articolo 14 e 15 dello stesso TUIR (credito
imposta per dividendi e redditi prodotti all'estero), non risulta
dovuta.
¨ Conguaglio a debito
Nel caso in cui dalle operazioni sopra indicate derivi un ulteriore
debito d'imposta per il sostituito, il sostituto dovrà trattenere
e versare l'imposta ancora dovuta.
¨ Conguaglio a credito
Nel caso in cui dalle operazioni sopra indicate derivi un credito,
in quanto le ritenute operate nel corso dell'anno superano l'importo
dell'imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito, il sostituto
dovrà procedere al rimborso dell'imposta trattenuta in eccedenza
e potrà utilizzare tale credito in diminuzione del monte
delle ritenute dovute.
Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria, con Circolare n. 238/E
del 22 dicembre 2000, ha precisato quanto segue
¨ Conguaglio a debito incapiente
Può capitare che nel mese in cui si effettua il conguaglio,
non sia possibile trattenere l'intera l'imposta a debito, in quanto
la retribuzione netta risulti essere inferiore alla cifra da trattenere.
Solo nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio 2003, termine entro
il quale devono essere concluse le operazioni di conguaglio, le
retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente
al "debito" di fine anno del sostituito, l'articolo 23,
comma 3, del D.P.R. n.600/73, permette al dipendente di scegliere
tra versare al sostituto d'imposta le ritenute ancora dovute (in
quanto eccedenti le retribuzioni interessate dalle operazioni di
conguaglio) ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza
d'imposta dovuta sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al 28 febbraio 2003.
In entrambi i casi, la scelta del dipendente deve essere fatta per
iscritto e, qualora venga effettuato il prelievo di quanto ancora
dovuto sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio
2003, sugli importi di cui viene differito il pagamento rimangono
dovuti gli interessi nella misura dello 0,5% in ragione di mese.
Qualora l'importo relativo all'imposta dovuta non venga trattenuto,
entro il termine del periodo d'imposta, per incapienza delle retribuzioni
o per cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso dovrà
essere comunicato al sostituito che dovrà provvedere ad effettuare
autonomamente il versamento di quanto dovuto entro il 15 gennaio
2004.
Si riporta di seguito quanto precisato dalla Circolare n.326/1997,
in merito ad eventuali anticipi effettuati dal sostituto d'imposta
al dipendente.
¨ Conguaglio con richiesta di aliquota più elevata
Al riguardo, si precisa che con circolare del 23 dicembre 1997,
n.326/E è stata prevista la facoltà per i sostituti
d'imposta di applicare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati, su richiesta del percipiente, un'aliquota più
elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo23 del
D.P.R. n. 600/1973. La citata circolare ha, infatti, precisato che
"nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può,
d'accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata
di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni
annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno
all'Erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte,
si può evitare che, al momento dell'effettuazione delle operazioni
di conguaglio, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata,
con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiente.".
Tale interpretazione è stata ripresa dall'Agenzia delle Entrate
con Risoluzione n.199/E del 30 novembre 2001, in relazione ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa.
Pertanto, qualora sia stato richiesto al sostituto d'imposta, di
tenere conto di una aliquota superiore rispetto all'imposta dovuto,
quest'ultimo dovrà effettuare regolarmente tutte le operazioni
di conguaglio, senza tuttavia procedere alla restituzione del credito
che deriva dalla maggiore aliquota applicata nel corso dell'anno.
v ADDIZIONALE REGIONALE
Dall'anno 1998 è in vigore l'addizionale regionale all'Irpef
prevista dall'articolo 50 del D.Lgs n.446/97.
L'addizionale regionale che, relativamente ai redditi di lavoro
dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
viene applicata dal sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni
di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, è normalmente
pari allo 0,9% (variazione apportata da D.Lgs.n.56/2000, anni 2000
e 2001) fanno tuttavia eccezione alcune regioni che per l'anno 2002,
hanno deliberato aliquote differenziate.
Le regioni interessate, alla variazioni di aliquota per l'addizionale
regionale, sono: Marche, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto e Puglia.
(per tabelle vedi API NOTIZIE N.4/2002)
Pertanto, i sostituti d'imposta, che abbiano dipendenti residenti
nelle suddette regioni, dovranno per gli stessi applicare, in sede
di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, le addizionali così
come deliberate dalle singole regioni.
Si ricorda che per tutti gli altri dipendenti, residenti in regioni
diverse da quelle sopra indicate, rimarrà applicabile l'addizionale
regionale nella misura dello 0,9%.
In merito alla Regione alla quale deve essere versata l'addizionale
regionale, la Circolare n.3/E del 9 gennaio 1998, precisa che la
stessa deve essere versata con riferimento alla Regione in cui il
sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle
operazioni di conguaglio. In sede di conguaglio di fine anno si
dovrà pertanto tenere conto del domicilio fiscale alla data
del 31.12.2002.(anno cui si riferisce l'addizionale).
Con riferimento ai residenti all'estero che, nel corso dell'anno
2002, hanno prodotto reddito di lavoro dipendente o assimilato in
Italia, si ricorda che l'articolo 58 del D.P.R. n.600/73, prevede
che i soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune
(e quindi nella Regione) in cui si è prodotto il reddito.
Nell'ipotesi di reddito prodotto in più Comuni, si considera
il Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato.
Per una corretta esecuzione dei versamenti si consiglia di verificare
che ad ogni lavoratore risulti attribuito l'esatto domicilio fiscale.
A tal fine sarebbe opportuno predisporre una dichiarazione, da far
sottoscrivere ai dipendente, per confermare i dati già precedentemente
indicati ovvero per modificarli.
Si ricorda che la base imponibile su cui determinare l'addizionale
regionale è la medesima dell'Irpef principale, pari al reddito
complessivo al netto degli oneri deducibili, si ricorda che la stessa
è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche
l'Irpef principale.
Relativamente alle modalità di trattenuta, le stesse sono
diverse a seconda del tipo di conguaglio.
¨ Conguaglio di fine anno. L'addizionale verrà determinata
in sede di conguaglio di fine anno e trattenuta in un massimo di
11 rate, a partire dal mese successivo a quello in cui il conguaglio
stesso è effettuato, comunque non oltre il mese di novembre
con ultimo pagamento al 16 dicembre.
Il Ministero ha inoltre ammesso (con Comunicato Stampa del 14 gennaio
2000) che il sostituto d'imposta possa operare una rateazione di
durata inferiore, sia di propria iniziativa (se trattasi di importo
sostanzialmente modesto e tale da giustificarlo) sia d'accordo con
il dipendente (meglio se l'accordo è formalizzato per iscritto).
¨ Conguaglio di fine rapporto. L'addizionale, per l'anno in
corso, viene trattenuta tutta in un'unica soluzione nel mese in
cui è effettuato il conguaglio, il sostituto è inoltre
tenuto a trattenere tutte le rate non ancora scadute, dell'addizionale
dell'anno precedente, in un'unica soluzione.
Per la trattazione dei casi particolari, si ritiene utile allegare
parte del testo della C.M. n. 98 del 17.05.200.
v
Il D.Lgs. 360/98, in attuazione della delega prevista dall'art.48
della Legge 449/97, come modificato dall'art.12 della Legge 133/99
e dall'art.28 della Legge 342/2000 - Collegato fiscale finanziaria
2000, ha introdotto l'addizionale provinciale e comunale all'Irpef.
Si ricorda che dopo varie modifiche in relazione alla efficacia
da attribuire alle delibere comunali, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, emanato, di concerto con il Ministero
della Giustizia ed il Ministero dell'Interno, in data 31 maggio
2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 05 giugno 2002,
sono state rese operative le disposizioni contenute nell'articolo
11 della Legge 18 ottobre 2001, n.383. Tale decreto ha attribuito
l'efficacia delle deliberazioni dei comuni, in materia di istituzione
o variazione dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef, alla pubblicazione
su sito informatico denominato "www.finanze.it". Pertanto
i sostituti d'imposta sono tenuti in sede di effettuazione delle
operazioni di conguaglio a verificare, tramite il predetto sito
informatico, quali sono i comuni di interesse che hanno istituito
la predetta addizionale comunale.
L'aliquota del tributo si compone di due quote:
¨ una aliquota di compartecipazione uguale per tutto il territorio
nazionale, da fissare con decreto interministeriale e con equivalente
riduzione delle aliquote Irpef ordinarie.Attualmente non in vigore.
¨ una quota, aggiuntiva e facoltativa, che i comuni possono
deliberare singolarmente entro il termine previsto "dalle norme
statali per le deliberazioni del bilancio di previsione". Per
l'anno 2002, il termine ultimo per deliberare le addizionali è
stato stabilito al 31 marzo 2002 (vedi D.M. 27 febbraio 2002).
L'articolo 1, del D.I. 31.05.2002, dispone inoltre che i comuni
che deliberano ovvero modificano l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF,
devono inviare copia conforme all'originale della delibera, in alternativa
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio
federalismo fiscale", ovvero tramite fax o, per estratto, mediante
posta elettronica.
L'estratto delle deliberazioni, contenente il codice ISTAT e il
nome del comune, la provincia di appartenenza, l'anno di riferimento,
data e numero della delibera e l'aliquota complessivamente applicata
per l'anno di riferimento, saranno pubblicati entro i sette giorni
lavorativi successivi alla ricezione da parte Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sul
sito informatico.
La base imponibile e le modalità di trattenuta delle addizionali
comunali sono medesime in precedenza illustrate per l'addizionale
regionale.
v CONGUAGLIO FISCALE 2002 - VERSAMENTI
Di seguito si riportano i codici tributo con indicazione dei termini
entro i quali procedere ai versamenti delle somme derivanti dalle
operazioni di conguaglio:
MODALITA' CONGUAGLIO SCADENZAVERSAMENTO SEZIONE F24 PERIODO CODICETRIBUTO
IRPEF
Datore di lavoro - azienda:
Conguaglio mese dicembre 2002 16.01.2003 Erario 2002 1001
Conguaglio retribuzioni pagate entro il 12.01.2003 17.02.2003 Erario
2002 1001
Conguaglio gennaio 2003 17.02.2003 Erario 2002 1013
Conguaglio febbraio 2003 17.03.2001 Erario 2002 1013
Incapienza retribuzione - impostatrattenuta dal mese di marzo 2003compresi
interessi 0,5% a decorrere dal16.04.2003 Erario 2002 1013
Lavoratore:importi non trattenuti dal sostitutod'imposta 15.01.2004
Erario 2002 1013
ADDIZIONALI
Addizionale regionale Versamentorateale Regioni entiLocali (1) 2002
3802
Addizionali comunali Versamentorateale Regioni entiLocali (2) 2002
3816
Nota (1) - Tabella codici Regione
01 - ABRUZZO 08 - LAZIO 15 - SARDEGNA
02 - BASILICATA 09 - LIGURIA 16 - SICILIA
03 - BOLZANO 10 - LOMBARDIA 17 - TOSCANA
04 -CALABRIA 11 - MARCHE 18 - TRENTO
05 - CAMPANIA 12 - MOLISE 19 - UMBRIA
06 - EMILIA ROMAGNA 13 - PIEMONTE 20 - VALLE D'AOSTA
07 - FRIULI VENEZIA GIULIA 14 - PUGLIA 21 - VENETO
Nota (2) - Tabella codici Comuni
03 -Comuni provincia di Bolzano
07 - Comuni regione Friuli Venezia Giulia
18 - Comuni della provincia di Trento
20 - Comuni della regione Valle d'Aosta
99 - Restanti Comuni.
I REDDITI PER LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO
La disciplina fiscale dei lavoratori all'estero ha subito, a seguito
dell'introduzione del nuovo comma 8-bis) all'articolo 48 del D.P.R.
n.917/86, sostanziali modifiche.
Il nuovo comma, prevede che, in deroga alle disposizioni che impongono
la determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente, il
reddito derivante dall'attività prestata all'estero, è
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, stabilite
annualmente con decreto interministeriale Lavoro-Finanze, valide
anche per la determinazione dei contributi dovuti per i dipendenti
che prestano la loro attività in Paesi esteri.
Il requisito essenziale che determina l'applicazione della norma
è la circostanza che i lavoratori che prestano l'attività
all'estero risultino residenti in Italia ovvero, ancorchè
non residenti, conservino nel nostro paese il centro dei loro interessi.
Si ricorda che qualora, il lavoratore a seguito del trasferimento
all'estero non ha più alcun tipo di collegamento con l'Italia,
il reddito prodotto non sarà da assoggettare ad Irpef.
Gli altri requisiti essenziali, affinché vengano applicate
le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 8-bis) del TUIR, sono:
¨ che l'attività venga prestata all'estero in via continuativa;
¨ che il lavoratore presti la propria attività all'estero
per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dei dodici mesi;
¨ che l'attività prestata sia l'oggetto esclusivo del
rapporto di lavoro.
In assenza delle predette condizioni, il reddito prodotto dal lavoratore
all'estero soggiace alle ordinarie regole di determinazione previste
dall'articolo 48 del TUIR.
E' necessario considerare che il trattamento convenzionale si applica
su base previsionale, quindi il venir meno dei requisiti richiesti
comporta la definitiva tassazione delle retribuzioni in sede di
conguaglio di fine anno o fine rapporto, sulla base del regime effettivamente
applicabile.
Si ricorda che il regime in esame non si applica quando sia in essere
con il Paese ospitante una convenzione che stabilisce la tassazione
dei redditi, nello stesso Paese estero, a titolo definitivo. Si
considera, infatti, prevalente il regime di Convenzione rispetto
a quello dell'ordinamento interno. Tuttavia occorre rilevare, che
secondo il modello OCSE recepito da pressochè tutte le Convenzioni,
per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente si utilizza la
forma della "tassazione concorrente" e non quella della
tassazione "esclusiva".
Il che comparta che entrambi gli Stati tassano il reddito percepito
dal lavoratore, potendo questi "recuperare" le imposte
duplicate, o parte di esse, in sede di dichiarazione dei redditi.
Secondo l'articolo 15 del TUIR, infatti, le imposte pagate all'estero,
a titolo definitivo, ,su redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo del contribuente, generano un credito pari alla quota
parte delle imposte dovute in Italia per quel reddito.
In base a quanto disposto dall'articolo 23 del D.P.R. n.600/1973,
di tale credito (credito imposte pagate all'estero), comunicato
dal lavoratore, può tenere conto il sostituto d'imposta che
effettua le operazioni di conguaglio. La disposizione stabilisce
infatti che " Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente
concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate
a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi
in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso
a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti.
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato".
Si ricorda inoltre che anche sui redditi corrisposti ai lavoratori
che prestano la loro attività all'estero sono dovute le addizionali
regionali e comunali.
IL CONGUAGLIO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Con l'articolo 34 della L. 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato
fiscale alla legge Finanziaria per il 2000) è stato modificato
il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'Irpef ai redditi
derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
oggi rientranti fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(articolo 47, comma 1 , lett.c-bis), D.P.R. n.917/1986).
L'introduzione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nell'ambito dell'articolo 47 del TUIR
determina l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo
24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, in materia di ritenute
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente .
Il sostituto d'imposta deve pertanto effettuare le ritenute con
riferimento a tutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce
in relazione al rapporto di collaborazione con lui intrattenuto.
Su tale valore complessivo il sostituto è tenuto ad applicare
la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui
di reddito.
L'imposta risultante dall'applicazione delle ritenute, come sopra
determinata, deve essere diminuita delle detrazioni previste per
la produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché delle
detrazioni per carichi di famiglia previste, rispettivamente, dagli
articoli 12 e 13 del TUIR, comprese le ulteriori detrazioni per
redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore
all'anno disposte dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 13 dello
stesso TUIR.
Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 devono essere effettuate
dal sostituto se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica
le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente
le eventuali variazioni.
Tale dichiarazione, resa dal sostituito, ha effetto anche per i
periodi d'imposta successivi.
Per quanto riguarda le detrazioni per redditi di lavoro dipendente,
il sostituto, salva diversa indicazione del sostituito, deve fare
riferimento, in via presuntiva, per il calcolo delle detrazioni
spettanti, all'ammontare complessivo dei redditi che nel corso dell'anno
corrisponde rapportandole al periodo di lavoro nell'anno e cioè
al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto
di collaborazione intrattenuto.
Tale periodo deve essere determinato con riferimento a quanto stabilito
nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina.
Tutto ciò premesso, poiché la periodicità di
pagamento delle somme dovute sulle collaborazioni coordinate e continuative
può variare sia in base alla tipologia del contratto che
in base agli accordi presi fra le parti, differenti modalità
operative devono essere osservate dai sostituti.
Si richiama l'attenzione su fatto che anche la tassazione dei compensi
corrisposti ai collaboratori deve essere effettuata sulla base del
principio di cassa "allargato", pertanto dovranno essere
considerati in sede di conguaglio i compensi di competenza del periodo
d'imposta 2002 corrisposti entro il 12.01.2003.
v PAGAMENTO DEL COMPENSO IN UNICA SOLUZIONE NEL CORSO DELL'ANNO
Qualora il compenso sia corrisposto al collaboratore in unica soluzione
nel corso del periodo d'imposta, il sostituto d'imposta deve effettuare
le ritenute e le detrazioni commisurandole all'intero ammontare
del compenso, atteso che nell'ipotesi considerata non è necessario
fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta. Si precisa
che le detrazioni vanno attribuite interamente al momento dell'effettuazione
delle ritenute, con riferimento all'intera durata del rapporto nel
periodo d'imposta e non è necessario effettuare alcun ragguaglio
al periodo di paga.
Per quanto riguarda le addizionali, come già precisato con
Circolare n.7 del 26 gennaio 2001, nel caso di compensi corrisposti
al collaboratore in unica soluzione nel periodo di imposta, il sostituto
deve:
¨ determinare l'ammontare delle addizionali all'Irpef in sede
di conguaglio di fine anno ed effettuarne il prelievo in rate l'anno
successivo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo
fra collaboratore e committente in ordine al prelievo in un minore
numero di rate;
¨ prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali
dovute se l'erogazione del compenso in unica soluzione è
consequenziale alla cessazione del rapporto.
Si ricorda che in caso di pagamento rateale, delle addizionali relative
all'anno 2002, il versamento dell'ultima rata (o dell'unica rata)
deve comunque avvenire entro il 16 dicembre 2003, anche qualora
non siano state trattenute al sostituito per mancanza di compensi
corrisposti.
v PAGAMENTO FRAZIONATO IN PIU' SOLUZIONI.
Qualora, invece, il committente proceda ad una pluralità
di pagamenti nel corso del periodo d'imposta ma non sia in grado
di conoscere, nemmeno in via presuntiva, l'ammontare complessivo
degli stessi, per periodo d'imposta, lo stesso è tenuto ad
applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per
scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti,
sull'intero ammontare.
Anche in questo caso, non è necessario operare alcun ragguaglio
per determinare gli scaglioni di riferimento (ad esempio, nel caso
di una erogazione di lire 15 milioni (€ 7.746,85), il sostituto
d'imposta è tenuto ad operare sull'intero ammontare una ritenuta
del 18 per cento; nel caso di una successiva erogazione di altri
15 milioni (€ 7.746,85) si dovrà operare la ritenuta
sui primi 5 milioni (€2.582,28) con l'aliquota del 18 per cento
e sui successivi 10 (€ 5164,57) con l'aliquota del 24 per cento).
Tale ultima modalità di applicazione delle ritenute deve
essere osservata dal sostituto anche nell'ipotesi in cui questi
sia in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo
dei compensi che corrisponderà nel periodo d'imposta ma non
proceda al pagamento con cadenze periodiche determinate.
Si ricorda che è comunque consentito al sostituto calcolare
le ritenute, fin dalla corresponsione del primo compenso, applicando
una aliquota più elevata di quella che spetterebbe sul reddito
erogato, al fine di evitare che gli ulteriori compensi corrisposti
scontino una imposta troppo elevato.
Per quanto riguarda l'attribuzione delle detrazioni si precisa che
poiché normalmente queste devono essere attribuite sulla
base del reddito complessivamente corrisposto rapportandole al periodo
di paga, in questa ipotesi potranno essere attribuite esclusivamente
in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Per quanto riguarda le addizionali, qualora al sostituto d'imposta
non sia nota la periodicità di corresponsione dei compensi
al collaboratore, lo stesso dovrà:
¨ determinare l'importo dovuto dal collaboratore a titolo di
addizionali all'IRPEF in sede di conguaglio di fine anno ed effettuarne
il prelievo in unica soluzione l'anno successivo sulla prima corresponsione
di emolumenti;
¨ prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali
dovute contestualmente all'erogazione del compenso laddove quest'ultimo
sia consequenziale alla cessazione del rapporto.
v PAGAMENTO DI COMPENSI IN NATURA
Le ritenute sui compensi in natura devono essere effettuate, sulla
base del valore normale o dei valori convenzionali stabiliti dal
comma 4 dell'articolo 48 del TUIR, all'atto del pagamento del primo
compenso in denaro ovvero se nel corso dell'anno non è prevista
la corresponsione di compensi in denaro o se il rapporto di collaborazione
instaurato non prevede l'erogazione di pagamenti in denaro, le ritenute
sui compensi devono essere effettuate in sede di conguaglio.
Qualora il compenso in denaro corrisposto non trovi capienza, in
tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta considerando anche le addizionali regionali
e comunali qualora dovute.
v RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON PIU' SOSTITUTI D'IMPOSTA
In presenza di collaboratori che nel corso dell'anno 2002 hanno
prestato la loro attività per più committenti, il
sostituto d'imposta deve effettuare le ritenute d'acconto sui compensi
da lui corrisposti.
Tuttavia il sostituito può richiedere al sostituto di tenere
conto, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio, anche
di altri redditi di lavoro dipendente o assimilato, certificati
da altri sostituti d'imposta.
In tal caso il sostituito dovrà consegnare al sostituto,
entro il 12.01.2003, la certificazione unica (CUD) rilasciata dagli
altri soggetti erogatori.
Il sostituto d'imposta dovrà pertanto procedere ad effettuare
un conguaglio riassuntivo su tutte le somme e i valori che il collaboratore
ha percepito.
v COESISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E DI COLLABORAZIONE
Le modalità di effettuazione delle ritenute devono essere
diverse, a seconda della periodicità di corresponsione dei
compensi, qualora sia lo stesso sostituto d'imposta a intrattenere
contemporaneamente con il sostituito sia un rapporto di lavoro dipendente
che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, qualora i compensi dell'attività di collaborazione
vengano corrisposti con la medesima periodicità delle retribuzioni,
il sostituto d'imposta effettua le ritenute e attribuisce le detrazioni,
considerando complessivamente tutti i redditi corrisposti al sostituito
e rapportando sia detrazioni che scaglioni di reddito al periodo
di paga.
Qualora invece le retribuzioni dovute per il rapporto di lavoro
dipendente vengano corrisposte con una periodicità differente
da quella stabilita per l'erogazione dei compensi derivanti dall'attività
di collaborazione, le ritenute sui predetti compensi devono essere
effettuate considerando separatamente i due redditi.
Si precisa che se le prestazioni si svolgono in periodi contemporanei,
le detrazioni andranno attribuite considerando esclusivamente i
redditi di lavoro dipendente, tuttavia in sede di conguaglio il
sostituto dovrà effettuare il cumulo su quanto corrisposto
anche se il sostituito non ne fa richiesta.
Rimane ferma la possibilità per il sostituito di richiedere
l'applicazione in corso d'anno di una aliquota più elevata
al sostituto, al fine di evitare un conguaglio troppo gravosi.
Le addizionali, comunali e regionali, verranno conteggiate in sede
di conguaglio sui compensi complessivamente corrisposti, qualora
il conguaglio venga effettuato sulla posizione di lavoro dipendente,
le trattenute relative alla rateizzazione verranno effettuate su
detta ultima posizione.
Si ritiene inoltre che eventuali differenze di imposte dovute a
seguito di conguaglio possano essere versate utilizzando i codici
tributo di competenza, in relazione alla posizione su cui il conguaglio
viene effettuato.
v RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI.
Si ricorda che diverse riserve erano state espresse sulle posizioni
prese dall'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione
delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente anche ai proventi derivanti dall'attività
di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti,
rese da soggetti esercenti una attività professionale.
Con Circolare n.105/E/2001, l'Agenzia delle Entrate, ha in parte
modificato il suo pensiero riconoscendo che anche l'ufficio di amministratore
può comportare la necessità di attingere a conoscenze
direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo svolto.
Per maggiori chiarimenti si riporta parte del testo della predetta
Circolare
Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora l'amministratore sia
anche titolare di reddito di lavoro autonomo professionale che ricomprenda
nel novero delle mansioni tipiche della categoria anche l'amministrazione
o la gestione di aziende, il sostituto d'imposta dovrà ricondurre
i compensi corrisposti alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo
e di conseguenza, al pari delle altre prestazioni di lavoro autonomo
effettuate, dovrà ricevere regolare fattura con Iva, sulla
quale verrà applicata la prevista ritenuta d'acconto del
20%.
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