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BONUS ASSUNZIONI - LE NOVITA' SULLA RESTITUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DEL D.L. 24/09/2002 N.209

Con l'approvazione definitiva del Dl. 209 (cosiddetto "Dl taglia-Dit"), viene finalmente data certezza normativa al problema della restituzione del bonus utilizzato da diverse aziende relativamente agli incrementi del mese di luglio (restituzione che sarebbe dovuta avvenire entro la data del 16/12/2002). In particolare l'art.2 del Dl. 209 recita "… In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002".
Viene inoltre ribadito che, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, la misura massima di incremento occupazionale entro il quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta è costituito dall'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pertanto le assunzioni effettuate a partire dalla data del 08/07/2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non è superiore alla misura massima dell'incremento misurato al 07/07/2002.
Inoltre i crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 sono utilizzabili a partire dal 01 gennaio 2003 in quote non superiori ad un terzo del totale. Quindi se ad esempio fosse maturato da luglio a dicembre 2002 un credito di €.30.000, nel Mod. F24 presentato entro il 16/01/2003 il contribuente potrà indicare €.10.000, mentre i rimanenti €.20.000 saranno utilizzabili nei mesi di febbraio e marzo.
Si ricorda infine che il giorno 13/12/2002 si terrà il convegno sul lavoro dipendente nel corso del quale il relatore approfondirà tutte le novità sul bonus assunzioni, anche con riferimento alle numerose modifiche previste dalla Finanziaria 2003 in corso d'approvazione in Parlamento.

In allegato l'art.2 del D.l. 209/2002

D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

Art. 2.

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla datadel 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incrementooccupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al creditod'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendentinon supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti diimposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi delpresente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003in quote [costanti] (1) non superiori a un terzo del totale. In ogni casonon si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agliincrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio2002 (2).






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