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DIRETTIVE E CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
FUORI DAI CENTRI URBANI PER L'ANNO 2003
Il presente decreto riporta il calendario delle limitazioni al
traffico pesante (massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t) al di fuori dei centri abitati per l'anno 2003 e le modalità
per richiedere eventuali deroghe alle stesse.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma l, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi
di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare
la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi l e 4, del nuovo
codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose,
di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei
giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2003 di
seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 18 aprile;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 19 aprile;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 21 aprile;
h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 maggio;
j) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
k) dalle ore 15 alle ore 24 del 28 giugno;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
o) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
p) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 agosto;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 agosto;
r) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
t) dalle ore 7 alle ore 24 del 16 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
v) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
w) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 settembre;
x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio,
nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di
massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente
al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo
non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente
ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme
del regolamento CEE n. 3820/85 cada in coincidenza del posticipo
di cui al presente comma di usufruire, con decorrenza dal termine
del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del
divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona
Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma
Fontevivo) e ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo
e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite
gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione
delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine
o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del
divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro.
Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, le stesse
deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia,
provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
o diretto alla Calabria, purché muniti di idonea documentazione
attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.
5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere conto
delle difficoltà di circolazione in presenza di cantieri
per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché
di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per
la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché
muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione
del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore
2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti
dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano,
o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o
diretti all'interno del territorio nazionale.
Art. 3.
Il divieto di cui all'art. l non trova applicazione per i veicoli
e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili
del fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonché quelli che, per
conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT"
o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli
di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, anche estera,
nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili
o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti
di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,
purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte
o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera
"d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite
al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti
derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati
del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d"
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 4.
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti
di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura
o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché
i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese
nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita' ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a"
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di
partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto
ai requisiti di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, ove non
sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa
necessita';
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata
l'area territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando
le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita
la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche
e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma
1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in
cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia
interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari può
essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando
le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma l dell'art.
4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza
di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi
in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati,
e' ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare,
anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione
di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte
del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia
di partenza, la quale, valutate le necessita' e le urgenze prospettate,
in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione,
può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni
e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe
e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto
in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il
percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità
già specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel
caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza
di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono
motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità
temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione
in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito,
le eventuali prescrizioni.
Art. 7.
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art.
4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio
di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e'
comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la
prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio
che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione può essere presentata alla prefettura della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano,
anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia
di servizi a ciò delegata dagli interessati.
In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori
prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati
motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche
della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso
e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,
i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà
derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta
o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8.
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili
del fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonché quelli che per
conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT"
o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli
di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale
di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461.
Art. 9.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché
nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1 giugno al 22
settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore
24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento
per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte
le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali
richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita'
ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale
per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti
in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione
a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati
da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni
limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che
possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione
dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari,
gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno
necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza
del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in
ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima
affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata
dalla deroga.
Art. 10.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili:
ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della
stessa giornata lavorativa.
Art. 11.
1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute
nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente
od associazione interessati.
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