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REQUISITI DEGLI APPARECCHI, SISTEMI DI PROTEZIONE, DISPOSITIVI
E COMPONENTI UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA (DIRETTIVA 94/9/CE)
La direttiva 94/9, recepita con il decreto legislativo 126, definisce
i requisiti essenziali e le procedure per la immissione sul mercato
degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche i dispositivi
di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere
utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari
o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi
di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.
Sono definiti
"apparecchi" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi
o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di
rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati
alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla
regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale
e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro
proprie, rischiano di provocare una esplosione;
"sistemi di protezione", i dispositivi, incorporati negli
apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi
di cui alla lettera a), la cui funzione è arrestare le esplosioni
o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente
sul mercato come sistemi con funzioni autonome;
"componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento degli
apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma;
"atmosfera esplosiva", la miscela, in condizioni atmosferiche,
di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie
o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga
all'insieme della miscela non bruciata;
"atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile
di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni
locali ed operative;
La direttiva si applica: a tutti gli apparecchi, elettrici e non
elettrici installati in atmosfera potenzialmente esplosiva; a tutti
gli assiemi installati in atmosfera esplosiva ed ai sistemi di protezione.
Sono interessati alla direttiva:
I fabbricanti di apparecchi elettrici e non elettrici installabili
in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Gli studi di progettazione di impianti in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
I costruttori di impianti in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Gli installatori ed gli utilizzatori di impianti in atmosfera potenzialmente
esplosiva
Dal 1° luglio 2003 possono essere immessi in commercio o posti
in servizio solo prodotti conformi alla direttiva.
Luoghi dove possono essere presenti atmosfere esplosive sono a
titolo indicativo e non esaustivo.
CENTRALI DI COMPRESSIONE COKERIE
COLORANTI COMPOSTI DI SINTESI ORGANICA
COSMETICI COTONIFICI
DEPOSITI BOMBOLE DEPOS. DISTILL. ROCCE ASFALTICHE
DISTILLAZIONE CATRAME DISTILLERIE
ESPLOSIVI ESTRAZIONE OLIO DI SANSE
FABBRIC. COLORI E VERNICI FABBRIC. ELETTRODI
FABBRIC.. DESTRINA FARMACEUTICA
FIAMMIFERI FONDERIE
GAS DI PETROLIO LIQUIDO GOMMA
IDROGENAZIONE DEI GRASSI IMPIANTI DI DOSAGGIO
IMPIANTI MOLITORI INCHIOSTRI DA STAMPA
LAVAGGIO A SECCO LAVOR. RES1NE SINTETICHE
LAVORAZIONE DEI CEREALI LAVORAZTONE CATRAME
LIQUORIFICI METALLURGICHE
MISCELE PIROTECNICHE NASTRI ADESIVI
OFFICINE DEL GAS PELLICOLLE CINEMATOGRAFICIIE
PETROLIFERE PROFUMI
PROFUMI-ESSENZE RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
RAFFINAZIONE OLII MINERALI RESINE POLIVINILICHE
RESINE SINTETICHE RISIFICI
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