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GUIDA CONAI PER IL 2003
La Guida CONAI per il 2003 non ha introdotte novità rispetto
all'anno 2002, salvo gli adeguamenti alle classi di dichiarazione
che sono arrotondati all'Euro eliminando i centesimi.
Nella presente circolare sono riassunti i principali obblighi delle
imprese, le schede per le comunicazioni ,citate nella circolare,
sono reperibili sul sito www.conai.org.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è fissato per l'anno 2003 nel modo seguente.
Acciaio 15,49 Euro/tonnellata
Alluminio 25,82 Euro/tonnellata
Carta 15,49 Euro/tonnellata
Legno 2,58 Euro/tonnellata
Plastica 72,30 Euro/tonnellata
Vetro 5,16 Euro/tonnellata
Procedure per gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
Gli importatori di imballaggi pieni o vuoti hanno trasmesso, negli
anni precedenti comunicazione al CONAI relativa alla periodicità
scelta per la dichiarazione del Contributo Ambientale (modello 6.8)
e, se hanno optato per una procedura semplificata, anche il modello
6.7 per specificare il tipo di procedura scelta.
Le comunicazioni da inviare entro il 20 gennaio 2003 sono diverse
in funzione delle scelte effettuate e dell'importo del contributo
calcolato a consuntivo.
IMPRESE CHE HANNO DICHIARATO DI TROVARSI IN FASCIA DI ESENZIONE.
Sono possibili 2 casi.
a) nella verifica a consuntivo la previsione risulta rispettata,
l'importo calcolato risulta inferiore a Euro 25,82 per ciascun materiale
o a Euro 51,65 complessive per il calcolo in procedura semplificata.
Le imprese non devono inviare nessuna dichiarazione al CONAI e saranno
automaticamente considerate in fascia di esenzione anche per il
2003. e per quelle che hanno optato per la procedura semplificata
questa scelta è confermata anche per il 2003 senza spedire
il modulo 6.7.
b) nella verifica a consuntivo la previsione non risulta rispettata,
l'impresa deve inviare al CONAI la dichiarazione relativa al contributo
dovuto (superiore a Euro 25,82 per ciascun materiale o a Euro 51,65
complessive per la procedura semplificata) utilizzando il modulo
6.2. Dovrà inoltre inviare il modulo 6.8 per l'anno 2003,
collocandosi o nella fascia risultante dal consuntivo 2002 o, se
ritiene che nel 2003 la situazione si modificherà, in altra
fascia, compresa anche quella di esenzione. Rimane valida la comunicazione
di volersi avvalere della procedura semplificata.
IMPRESE CHE HANNO SCELTO CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE, TRIMESTRALE
O MENSILE
Sono possibili 2 casi.
a) nella verifica a consuntivo la previsione risulta rispettata,
l'impresa deve inviare al CONAI la dichiarazione relativa al contributo
dovuto (per l'intero anno, per il trimestre o per il mese di dicembre)
con il modello 6.2 e non deve presentare l'autodichiarazione con
il modulo 6.8 per il 2003 se desidera conservare la stessa classe
di dichiarazione del 2002; lo invierà, invece se vuole modificare
la periodicità.
b) nella verifica a consuntivo la previsione non risulta rispettata,
l'impresa deve inviare al CONAI la dichiarazione relativa al contributo
dovuto utilizzando il modulo 6.2. Dovrà inoltre inviare il
modulo 6.8 per l'anno 2003 collocandosi o nella fascia risultante
dal consuntivo 2002 o, se ritiene che nel 2003 la situazione si
modificherà, in altra fascia, compresa anche quella di esenzione.
PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONI PER IMPORTAZIONE
Ai fini del calcolo del Contributo Ambientale, sono previste diverse
procedure: una Procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di
importazione) e una Procedura semplificata (valida solo per l'importazione
di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse
formule.
1) Procedura ordinaria
la procedura di calcolo ordinaria prevede la misura dei pesi dei
singoli materiali componenti l'imballaggio ed il calcolo del contributo
effettuato moltiplicando tali pesi per il valore dei relativi contributi.
2) Procedura semplificata
la Procedura semplificata è applicabile esclusivamente all'importazione
di imballaggi pieni (merce imballata) e consente di effettuare calcoli
forfetari per la determinazione del Contributo Ambientale.
La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale
tra due categorie di imballaggi pieni importati:
Importazione di prodotti alimentari.
Importazione di prodotti NON alimentari.
Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo
forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate
al netto di IVA e spese di trasporto. Le aliquote sono le seguenti:
Indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni
Importazione di prodotti alimentari: aliquota dello 0,10% sul valore
complessivo delle importazioni.
Importazione di prodotti NON alimentari: aliquota dello 0,05% sul
valore complessivo delle importazioni.
Conai prevede inoltre che l'impresa con importazioni complessive
superiori a 2.582.284,50 Euro/anno possa ancora, in alternativa,
utilizzare la procedura, del calcolo forfetario in base a un unico
contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (
30 ,99 Euro/ton).
L'impresa che abbia adottato la Procedura semplificata e che intenda
rimanere all'interno di tale procedura non deve inviare a Conai
nessuna comunicazione, rimanendo valida quella presentata negli
anni precedenti; l'impresa che desidera dal 2003 applicare la procedura
semplificata deve inviare a Conai, entro il 20 gennaio, un'autodichiarazione
attestante le tipologie di merce importata (modulo 6.7).e la scheda
relativa alla periodicità individuata (modello 6.8); l'impresa
che desidera cessare, nell'anno 2003, l'utilizzo della procedura
semplificata, applicata nel 2002, deve inviare la scheda relativa
alla periodicità individuata (modello 6.8).
Adempimenti per i produttori di imballaggi
I produttori di imballaggi hanno trasmesso negli anni precedenti
comunicazione al CONAI relativa alla periodicità scelta per
la dichiarazione del Contributo Ambientale (modello 6.8).
Le comunicazioni da inviare sono diverse in funzione delle scelte
effettuate e dell'importo del contributo calcolato a consuntivo.
IMPRESE CHE HANNO DICHIARATO DI TROVARSI IN FASCIA DI ESENZIONE.
Sono possibili 2 casi.
c) nella verifica a consuntivo la previsione risulta rispettata,
l'importo calcolato risulta inferiore a Euro 25,82 per ciascun materiale
o a Euro 51,65 complessive per il calcolo in procedura semplificata.
L'impresa non deve inviare nessuna dichiarazione al CONAI e sarà
automaticamente considerata in fascia di esenzione anche per il
2003.
d) nella verifica a consuntivo la previsione non risulta rispettata,
l'impresa deve inviare al CONAI la dichiarazione relativa al contributo
dovuto (superiore a euro 25,82 per materiale) utilizzando i moduli
6.1. Dovrà inoltre inviare il modulo 6.8 per l'anno 2003
collocandosi o nella fascia risultante dal consuntivo 2002 o, se
ritiene che nel 2003 la situazione si modificherà, in altra
fascia, compresa anche quella di esenzione.
IMPRESE CHE HANNO SCELTO LA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE, TRIMESTRALE
O MENSILE
Sono possibili 2 casi.
c) nella verifica a consuntivo la previsione risulta rispettata,
l'impresa deve inviare al CONAI la dichiarazione relativa al contributo
dovuto (per l'intero anno, per il trimestre o per il mese di dicembre)
con il modello 6.1 e non è tenuta, invece, a presentare l'autodichiarazione
con il modulo 6.8 per il 2003 se desidera conservare la stessa classe
di dichiarazione del 2002; lo invierà, invece se vuole modificare
(in base alle previsioni per il 2003).
d) nella verifica a consuntivo la previsione non risulta rispettata,
l'impresa deve inviare al CONAI la dichiarazione relativa al contributo
dovuto utilizzando i moduli 6.1. Dovrà inoltre inviare il
modulo 6.8 per l'anno 2003 collocandosi o nella fascia risultante
dal consuntivo 2002 o, se ritiene che nel 2003 la situazione si
modificherà, in altra fascia, compresa anche quella di esenzione.
PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONI PER ESPORTAZIONE
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti
all'estero) escono dalle competenze Conai e sono pertanto ESENTI
dal Contributo Ambientale.
L'Esportatore che ha i requisiti per richiedere l'esenzione dal
Contributo, ha facoltà di richiedere, anziché il conguaglio,
la liquidazione degli importi maturati a credito (Rimborso).
Per ottenere il rimborso, l'Esportatore deve inoltrare a Conai una
richiesta per singolo materiale (modulo 6.6) entro e non oltre il
31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha esportato materiali
assoggettati a Contributo (fa fede il timbro postale).
Al modulo 6.6 devono essere allegate le medesime documentazioni
occorrenti per il conguaglio e cioè: Documentazione doganale,
Scheda tecnica e Documentazione quota associativa.
Inoltre, è condizione indispensabile che venga allegato un
elenco contenente numero e data delle fatture dei fornitori, nelle
quali sia esplicita l'indicazione del Contributo Ambientale versato
per materiale.
ATTENZIONE: se il richiedente è oggetto di una cessione di
imballaggio successiva alla prima, potranno essere documentate solo
le fatture nelle quali il Fornitore abbia evidenziato il Contributo
Ambientale unitario per riga o per colonna. Non possono essere considerate
oggetto di rimborso le fatture con la dicitura "Contributo
Ambientale Conai assolto".
Passaggio da Procedura ordinaria per l'esportazione a Procedura
semplificata
Un esportatore che ha adottato la Procedura ordinaria (ex post)
può, al momento della richiesta del rimborso/conguaglio,
attuare il passaggio alla Procedura semplificata (ex ante - modulo
6.5).
In questo caso è consigliabile che l'Esportatore chiuda le
partite relative all'anno precedente chiedendo il rimborso (modulo
6.6 e documentazione aggiuntiva) e apra una Procedura semplificata
(ex ante) per l'anno in corso.
Procedura semplificata (ex ante) di esenzione per esportazione
La Procedura semplificata (ex ante) si basa sulla determinazione
della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione.
Su questa quota, definita "Plafond", l'Esportatore può
richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale
Conai.
Il Plafond viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno
precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo
materiale.
La procedura sarà preferibilmente adottata da imprese oggetto
di prima cessione. Gli esportatori oggetto di cessioni successive
alla prima, potranno utilizzare la Procedura ordinaria (ex post),
secondo le modalità previste.
L'impresa avvia la procedura attraverso l'inoltro (a Conai e ai
propri fornitori) delle dichiarazioni previste in riferimento alle
proprie attività di export. Dal momento dell'invio di queste
documentazioni l'Esportatore può richiedere IMMEDIATAMENTE
ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro
i limiti dei Plafond dichiarati. Non è necessario, quindi,
attendere alcuna autorizzazione scritta di Conai.
Il Plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina
la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale
che verrà applicato dai fornitori dell'Esportatore.
Fino alla formulazione del nuovo Plafond, le imprese possono utilizzare
il Plafond dell'anno precedente.
Calcolo del Plafond
Conai ha riformulato i criteri di calcolo del Plafond.
Dal 2000 il calcolo è determinato dal rapporto tra vendite
in esportazione e vendite complessive.
Pertanto, l'azienda che desidera accedere alla Procedura semplificata
deve conteggiare (per ogni materiale):
le quantità di imballaggi esportati nell'anno solare precedente;
le quantità di imballaggi venduti in totale (Italia + estero)
nell'anno solare precedente.
La formula è la seguente:
Totale ton esportati di un materiale di imballaggio
Plafond = ------------------------------- x 100
Totale ton venduti (Italia + estero) per quel materiale
Formula per il conguaglio dei Plafond dell'anno precedente
Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Esportatore che si avvale della
Procedura semplificata (ex ante) verifica le situazioni a debito
o a credito nell'applicazione dei propri Plafond e comunica a Conai
i relativi aggiustamenti, contestualmente all'autodichiarazione
dei nuovi Plafond per l'anno in corso.
Tale situazione debitoria/creditoria può essere riportata
a conguaglio nel calcolo della nuova percentuale di esenzione.
La formula che integra il conguaglio nel nuovo Plafond è
la seguente:
A = Plafond anno precedente (%)
B = vendite estero anno precedente (ton)
C = vendite totali anno precedente (ton)
D = nuovo Plafond conguagliato (%)
B + [B - (A/100 x C)]
D = -------------------------- x 100
C
In pratica, al numeratore vanno indicate le esportazioni dell'anno
precedente, più il conguaglio, cioè la differenza
algebrica tra le esportazioni effettive e quelle indicate nel Plafond
dell'anno precedente.
Documentazione quota associativa
La prima volta che si richiede il Conguaglio il richiedente deve
inoltre trasmettere a Conai copia del modulo di adesione, contenente
il valore della quota associativa versata, corredato dall'attestazione
di versamento.
Autorizzazione al conguaglio e segnalazione ai fornitori
Conai, dopo aver ricevuto il modulo 6.6 dall'Esportatore, autorizza
in forma scritta il conguaglio. Nell'autorizzazione sono indicati,
per singolo materiale, i quantitativi e gli importi a compensazione
del Contributo Ambientale versato per imballaggi esportati.
Esposizione in fattura dell'esenzione
Dopo che il Fornitore ha ricevuto dall'Esportatore copia dell'autorizzazione
Conai al conguaglio, dovrà applicare tale esenzione, evidenziandola
nelle proprie fatture di vendita, con le modalità e le diciture
previste.
Il Produttore/Fornitore, dopo aver ricevuto dall'Utilizzatore/Esportatore
il modulo 6.5 Fornitori, dovrà applicare nelle proprie fatture
di vendita la percentuale di esenzione (Plafond) per singolo ordine.
In pratica, il Fornitore deve ridurre, della stessa percentuale
del Plafond, i Kg complessivamente ceduti e ricavare in questo modo
la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo
Ambientale.
Procedura di compensazione import/export
La compensazione import/export consente ai Consorziati che effettuano
sia importazioni che esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio
di regolare contabilmente con Conai soltanto il saldo di Contributo
Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.
In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero
su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di
imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio,
carta su carta ecc.).
La procedura di compensazione può essere adottata anche da
aziende non soggette a Certificazione di bilancio.
Condizioni di applicabilità della compensazione
Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono
gravati interamente di Contributo Ambientale e pertanto non possono
entrare nella compensazione.
Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni
e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
Non è consentita la compensazione tra importazioni in procedura
forfetizzata (si veda Punto 14) e esportazioni in Procedura ordinaria
ex post (si veda Punto 17).
La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per
categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.
Adempimenti richiesti dalla Procedura di compensazione
Entro il 20 gennaio di ogni anno (contestualmente all'invio del
modulo 6.8), il Consorziato invia un'Autodichiarazione (modulo 6.9),
attestante la volontà di avvalersi della procedura in oggetto.
Nel caso in cui l'azienda si avvalesse contemporaneamente anche
della Procedura ordinaria e/o della Procedura forfetizzata per le
importazioni, nello stesso modulo specificherà le referenze
dei prodotti per i quali adotta tali procedure.
Per l'attribuzione della classe di Dichiarazione, il Consorziato
deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale
delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.
Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento,
il Consorziato invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni
ed esportazioni effettuate in quantità per materiale.
In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni),
l'azienda versa a Conai il Contributo relativo. In caso di esportazioni
nette (esportazioni superiori alle importazioni), l'impresa riporta
il valore a credito nella colonna B) del periodo successivo. Nella
precedente versione del modulo si riportavano in due colonne separate
le "Quantità esportate" e il "Credito periodo
precedente". Nel nuovo modulo la colonna B) sostituisce le
due precedenti: il Consorziato che abbia maturato nel periodo un
credito (il debito è destinato a generare fattura) per uno
specifico materiale, sommerà tale valore alla quantità
di quel materiale esportato nel periodo successivo.
Alla fine dell'anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo
dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica.
Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi
(totale quantità importate - totale quantità esportate)=
quantità fatturate - credito di fine anno
Alla fine dell'anno solare, il Consorziato può riportare
le posizioni creditorie nei confronti di Conai sull'anno successivo,
oppure chiedere il rimborso/conguaglio, che verrà erogato
secondo le modalità della Procedura ordinaria ex post (si
veda il punto 17) allegando al modulo 6.6 l'ultima dichiarazione
6.10 dell'anno.
Il Consorziato dovrà chiedere il rimborso/conguaglio anche
nel caso non intendesse proseguire la procedura di compensazione
anche nell'anno successivo.
Le aziende non soggette a Certificazione di bilancio, per poter
utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare - in
aggiunta al modulo 6.10 - l'elenco con i dati relativi alle fatture
di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.
È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata
da aziende che non si trovino sbilanciate in una costante e ripetuta
situazione debitoria o creditoria nei confronti di Conai, ma tendano
ad un sostanziale equilibrio tra import ed export.
Conai si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni
fortemente debitorie nei confronti del Consorzio.
Formule diverse di applicazione
Nella prospettiva di semplificare le procedure per tutti i propri
Consorziati, Conai ha messo a punto, nel primo anno di attività,
alcune soluzioni specifiche per la gestione del Contributo Ambientale
in riferimento a comparti o prodotti particolari. Si tratta dei
cinque casi qui elencati.
Imballaggi primari di dispositivi medici
Il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deliberato, con decorrenza
dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo
Ambientale Conai per gli imballaggi primari destinati al contenimento
di:
dispositivi medici; dispositivi medici diagnostici in vitro, dispositivi
medici impiantabili attivi.
Condizioni
Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a
contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo
in strutture sanitarie pubbliche e private, vista la destinazione
dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere,
che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque
non all'interno dei servizi pubblici di R.U.
L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a
seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che:
a) nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di
importazione, non deve essere esposto il Contributo Ambientale Conai
su detti imballaggi primari;
b) dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo
Ambientale Conai assolto ove dovuto".
Modulistica
La procedura prevede che l'impresa utilizzatrice invii un'autodichiarazione
(modulo 6.12 Esenzione) al proprio fornitore di imballaggi (Produttore)
e al Conai, con cui viene richiesta l'esenzione dell'applicazione
del Contributo Ambientale Conai in relazione alla presente deliberazione.
Casi particolari
Nel caso di importazione di prodotti medicali l'autodichiarazione
viene inviata esclusivamente al Conai.
Imballaggi primari di prodotti farmaceutici
Il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deliberato, con decorrenza
dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo
Ambientale Conai per gli imballaggi primari destinati al contenimento
di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a
diretto contatto con il medicinale così come definito dall'articolo
1 del Dlgs n. 178 del 29 maggio 1991:
principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato.
Condizioni
Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a
contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali utilizzati
all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti
attraverso il circuito ASSINDE.
L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a
seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che:
a) nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di
importazione, non deve essere esposto il Contributo Ambientale Conai
su detti imballaggi primari;
b) dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo
Ambientale Conai assolto ove dovuto".
Modulistica
La procedura prevede che l'impresa utilizzatrice invii un'autodichiarazione
(modulo 6.13 Esenzione) al proprio fornitore di imballaggi (Produttore)
e al Conai, con cui viene richiesta l'esenzione dell'applicazione
del Contributo Ambientale Conai in relazione alla presente deliberazione;
nel caso di importazione di principi attivi farmaceutici l'autodichiarazione
viene inviata esclusivamente al Conai.
Forfetizzazione del Contributo Conai sulle etichette
La procedura si applica alle imprese che producono etichette in
carta, plastica o alluminio, stampate e non stampate.
Fasce di fatturato relativo alle etichette
L'impresa dichiara annualmente al Conai il fatturato delle etichette
relativo all'ultimo esercizio chiuso e si impegna a versare un contributo
proporzionale al fatturato secondo i seguenti rapporti.
Fatturato Versamento
Fino a 103291,38 Euro 154,94 Euro
Da 103291,38 a 516456,90 Euro 258,23 Euro
Da 516456,90 a 1032913,80 Euro 309,87 Euro
Oltre 1032913,80 Euro lo 0,015% di fatturato di etichette
Modulistica
Entro il 31 marzo di ogni anno l'impresa invia l'apposita autodichiarazione
(modulo 6.14) per avvalersi della procedura in oggetto.
Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti - Esenzione
Le bombole, ed i relativi accessori, quali per esempio valvole e
cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi,
liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici,
speciali e medicinali, sono escluse dal campo di applicazione del
Contributo Ambientale.
Nastri adesivi e carte gommate - Riduzione
"I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale
limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva.
In via convenzionale si stabilisce che il peso del supporto da assoggettare
a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del
nastro adesivo, da cui deriva il fattore convenzionale di moltiplicazione
0,5.
Quindi, nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo
Ambientale Conai sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio,
verrà pertanto così determinato:
Nastri adesivi in materia plastica:
Contributo Ambientale Conai per plastica 73,23 (Euro/ton) x peso
nastro adesivo (Kg) x fattore (0,5)
Nastri adesivi a base cellulosica:
Contributo Ambientale Conai per carta 15,49 (Euro/ton) x peso nastro
adesivo (Kg) x fattore (0,5)".
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