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FONDO PARITETICO FORMAZIONE PMI CONFAPI
Nessun costo. Nessun onere aggiuntivo. Con l'adesione al fondo paritetico FAPI da dichiarare in fase di presentazione DM10/2 potrai destinare una quota dei contributi dei tuoi dipendenti, lo 0,30, al fondo paritetico costituito dalla tua Associazione (Confapi, CGIL - CISL - UIL) al quale potrai presentare progetti formativi per i tuoi dipendenti.
L'INPS ha comunicato, con circolare n. 71 del 2/4/2003, le modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (art. 118 della Legge 388/00 come modificato dall'art. 48 della Legge 289/02). Riportiamo, in allegato, il primo comma dell'art. 118.
La circolare dell'INPS potrà essere richiesta all'Ufficio Sindacale e Previdenziale dell'Associazione.
Raccomandiamo di informare tempestivamente del contenuto di questa circolare e scheda di adesione, consegnandone una copia:
· l'Ufficio Personale,
· il Consulente del Lavoro che eventualmente assista l'Azienda
Vi preghiamo inoltre di inviare la scheda di adesione anche al nostro ufficio (fax 0585 255413)
Il FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE "FONDO FORMAZIONE PMI" è il Fondo della CONFAPI.
Il Fondo gestirà le risorse finanziarie in materia di formazione destinate alle piccole e medie imprese.
Al Fondo affluiranno le risorse finanziarie derivanti da una quota (lo 0,30%) del contributo integrativo (art. 25 della Legge n. 845/78) dovuto dai datori di lavoro del settore privato, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, contributo già attualmente versato dalle imprese all'INPS.
Non vi sono, quindi, oneri aggiuntivi.
Il Fondo finanzierà piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali per le imprese che aderiranno al Fondo e vi destineranno lo 0,30% del contributo integrativo citato.
Le opportunità di finanziamento che saranno offerte dal "Fondo Formazione PMI" saranno mirate alle specifiche esigenze delle piccole e medie aziende.
Per i dirigenti, è in fase di conclusione la trattativa tra CONFAPI e FEDERMANAGER per la costituzione di un fondo di finanziamento della formazione professionale per i dirigenti: daremo al più presto informazioni al riguardo.
Riportiamo, di seguito, una sintesi degli aspetti operativi riguardanti l'adesione al "Fondo Formazione PMI" di cui alla circolare INPS n. 71 del 2/4/2003.
Meccanismi di adesione dei datori di lavoro al Fondo
Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.
L'adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.
Modalità di adesione
Il 30 giugno 2003 scade il termine per esprimere la prima adesione al fondo.
Successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Per semplificare ed uniformare il complesso degli adempimenti connessi all'applicazione della norma, l'atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca sono espressi e comunicati dall'azienda direttamente all'INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2.
Al tal fine sono stati istituiti i codici di nuova istituzione.
Per il Fondo Formazione PMI CONFAPI il codice è:
codice di adesione: FAPI
Comunicazione di adesione
I datori di lavoro indicheranno, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, il codice FAPI, di adesione al Fondo Formazione PMI CONFAPI.
L'indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura "adesione fondo". Nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da "gennaio 2004", la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi "aprile, maggio e giugno 2003".
Le adesioni successive a tale data, ma intervenute entro il mese di "giugno 2004", produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.
Comunicazione di revoca
Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni.
La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura "revoca adesione" e dal previsto codice "REVO". Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Direttore API Massa-Carrara Dr. Ernesto Gasperini.
Allegato
Primo comma dell'art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale Europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "Fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I Fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
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