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MISE: nuova circolare su Credito d’imposta Formazione 4.0

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare che offre alcuni importanti chiarimenti interpretativi sulle modalità operative per accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0 con riferimento per le attività svolte entro il 31 dicembre 2018. In particolare, è precisato che i contratti collettivi aziendali e territoriali, il cui deposito presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro competente è condizione essenziale per poter usufruire dell’agevolazione, può avvenire con la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Si chiarisce inoltre, che, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto attuativo dello scorso maggio, ai fini dell’accesso al beneficio in esame possono essere considerate ammissibili esclusivamente le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta relativo all’anno 2018. Sono ritenute inoltre ammissibili anche le attività formative organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” ivi comprese le attività svolte attraverso lezioni “on line”. Tale modalità di svolgimento prevede però dei particolari oneri da rispettare che sono difatti analiticamente riportati nella circolare in esame.

Infine, viene precisato che, in caso di cumulo, il credito d’imposta possa certamente cumularsi senza alcun limite con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali, quali ad esempio il FAPI, che escludono dai costi ammissibili i costi del personale in formazione dato che, in tali ipotesi, si tratterebbe di due aiuti che sebbene abbiano la medesima finalità e riguardino lo stesso progetto, hanno però a oggetto costi ammissibili diversi.

Laddove invece l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia ad oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’azienda avrà l’onere di verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione.

IN ALLEGATO copia integrale della circolare direttoriale MISE del 3 dicembre 2018, n. 412088

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